Buonasera, ho chiesto via mail un chiarimento al GSE in merito alla riduzione del fabbisogno di energia primaria richiesta per gli interventi eseguiti da ETS economici o imprese. Il dubbio era se bastava una riduzione sul solo servizio di riscaldamento o se andava considerato il fabbisogno globale.
Confermano che la riduzione di fabbisogno di energia primaria deve essere valutata sul indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e quindi certificata dagli APE ante e post.
Riporto per completezza la risposta del GSE:
"Gent.le,
le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
- una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
- una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come:
realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
realizzazione di interventi di efficienza energetica intrinsecamente combinati quali II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica
privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica);
In relazione ai precedenti alinea, il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica ante-operam e post-operam. La verifica verrà effettuata con l'accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.;
• le imprese e gli ETS economici per interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, laddove sia stata conseguita una riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione ante-operam, per l'applicazione dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi in caso di multi-intervento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto, devono trasmettere l'attestato di prestazione energetica ante-operam e post-operam.
Saluti.
Gse."
Conto termico 3.0 - Riduzione fabbisogno di energia primaria
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marcoaroma
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Re: Conto termico 3.0 - Riduzione fabbisogno di energia primaria
Domanda, l'APE ante e quello post vanno entrambi protocollati alla Regione, e quindi, prima dell'inizio lavori ante e dopo i lavori il post?
Re: Conto termico 3.0 - Riduzione fabbisogno di energia primaria
Per l'APE ante direi che non ci sia nessun obbligo di deposito, come succedeva anche per il Superbonus.
Il post direi che va sempre fatto in questi casi e depositato, visto il cambiamento del generatore di calore e il miglioramento del fabbisogno.
Il post direi che va sempre fatto in questi casi e depositato, visto il cambiamento del generatore di calore e il miglioramento del fabbisogno.
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marcoaroma
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Re: Conto termico 3.0 - Riduzione fabbisogno di energia primaria
Non c'è obbligo di APE protocollato per cambio generatore e neanche per diminuzione fabbisogno.emacalle ha scritto: mer feb 04, 2026 13:24 Per l'APE ante direi che non ci sia nessun obbligo di deposito, come succedeva anche per il Superbonus.
Il post direi che va sempre fatto in questi casi e depositato, visto il cambiamento del generatore di calore e il miglioramento del fabbisogno.
Chiedevo invece, per il conto termico è obbligatorio il deposito di entrambi?