Buongiorno.
Ho un dubbio sulla reazione al fuoco dei materiali.
La RTO, per compartimenti con Rvita = A2, permette il livello di prestazione I (nessun requisito).
Nella RTV autorimesse è riportato:
Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (capitolo S.1) ad eccezione delle pavimentazioni.
Cioè dovrei installare rivestimenti, cavi, isolanti appartenenti almeno al livello di prestazione II mentre per la pavimentazione potrei anche installare la gomma visto per questa è possibile il livello I (nessun requisito).
Non è un controsenso?
Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Moderatore: Edilclima
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
A naso
RTV > RTO
RTV > RTO
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
la RTV da indicazioni "complementari o sostitutive" rispetto a quelle dalla RTO.
L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il livello di prestazione I.
Grazie.
L'unico dubbio è che per come è scritta la RTV mi pare strano che debba installare materiali con adeguata classe di reazione al fuoco ma consentire pavimentazioni anche in gomma visto che per queste è ammesso il livello di prestazione I.
Grazie.
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Purtroppo io l'ho sempre letta così. In ogni caso nell'autorimessa a parte i cavi classificati, solitamente non è che hai isolanti o rivestimenti.
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
A me capita spesso di avere a che fare con coppelle isolanti applicate sulle tubazioni dell'acqua calda, andata e ritrorno. Nel 99,9% non sono mai classificate come servono a noi.
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Quindi sono esistenti?
No perchè se fai nuove autorimesse i materiali devono essere già classificati per la reazione al fuoco, mentre se sono esistenti, ed attui una modifica puoi continuare ad applicare la norma pregressa giustificando che le misure di sicurezza non sono compatibili con l'esistente, così come concesso dall'art. 2 comma 3 della RTO e così come ribadito dall'art. 3 comma 3 del D.M. 15.05.2020 (articolato della RTV V.6).
No perchè se fai nuove autorimesse i materiali devono essere già classificati per la reazione al fuoco, mentre se sono esistenti, ed attui una modifica puoi continuare ad applicare la norma pregressa giustificando che le misure di sicurezza non sono compatibili con l'esistente, così come concesso dall'art. 2 comma 3 della RTO e così come ribadito dall'art. 3 comma 3 del D.M. 15.05.2020 (articolato della RTV V.6).