Progetto approvato in data 08-10-2010. Bisogna trattare strutture in acciaio. Nel 2024 Per certificare l’applicazione si è fatto ricorso alle tabelle del DM 16-02-2007.
La lettera circolare DCPREV n. 4845 del 04-04-2011 dice:
Con riferimento al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, si rammenta il principio espresso nella lettera circolare prot. n. 5642 del 31/03/2010, in base al quale è possibile utilizzare i rapporti di prova anche oltre le date di scadenza previste, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.
Parimenti si rappresenta che suddetto principio deve essere utilizzato anche per tutte le altre scadenze previste nel decreto citato, ivi compresa la scadenza per l’utilizzo dei valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-fisici dei rivestimenti protettivi (punto C.5 dell’allegato al decreto) e la scadenza per l’utilizzo dei valori tabellari relativi agli elementi di acciaio protetti (tabelle D.7.1 dell’allegato al decreto).
Quindi, se il progetto antincendio è stato approvato prima del 2010 è corretto far riferimento alle tabelle D.7 del DM 16-02-2007?
Terminus ha scritto: mer gen 28, 2026 16:10
Si, per progetti approvati prima del 29/09/2010
Quindi, sarei fuori essendo il mio progetto approvato ad ottobre 2010 (08-10-2010)...
weareblind ha scritto: mer gen 28, 2026 21:02
Un progetto di 16 anni, chissà se sarà accettato... Forse sì, io ho avuto un caso solo - con un delta superiore - che venne rifiutato.
In realtà non so ancora se devo fare SCIA o solo Due Diligence, fatto sta che ho trovato una dichiarazione del 2024 in cui viene indicato che il protettivo è stato dimensionato con le tabella del DM 16-02-2007.