PDC + FV per imprese

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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contabile
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PDC + FV per imprese

Messaggio da contabile »

Buongiorno,
vi risulta che in virtù di quanto indicato in fondo a pag.90 (installazione FV) delle regole applicative
"Per le istanze i cui Soggetti Ammessi siano identificati come imprese ed ETS economici, per l’intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, secondo le specificità indicate al paragrafo 4.2.1 delle presenti Regole Applicative."
Le imprese che fanno PDC + FV non siano soggette al limite del 20% ed al non superamento dell'incentivo della PDC come indicato al par 9.8.3, ma che possano beneficiare del 30%(multiintervento) + 15% miglioramento prestazione come indicato alla tabella a pg.29?
Grazie
girondone
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Re: PDC + FV per imprese

Messaggio da girondone »

vediamo se il gse mi risponde
girondone
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Re: PDC + FV per imprese

Messaggio da girondone »

AI


L'interpretazione che proponi è estremamente interessante dal punto di vista dell'analisi letterale del testo, ma si scontra con la struttura "a cipolla" tipica della normativa tecnica del GSE. Per rispondere alla tua domanda, ho immaginato un confronto tra due legali esperti in diritto dell'energia, con visioni opposte.

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### Il Contraddittorio: Interpretazione Logico-Sistematica vs Letterale

#### **Avvocato A (Sostenitore della tua tesi): "La prevalenza del regime d'impresa"**

> "Colleghi, il testo è inequivocabile. Il paragrafo 9.8.4 delle Regole Applicative recita testualmente: *'Per le istanze [di imprese ed ETS economici] [...] per l'intensità degli incentivi spettanti si applicano le disposizioni del Titolo V'*. Non dice 'si applicano in aggiunta', ma stabilisce un rinvio a un regime speciale.
>
>
> Poiché l'intervento II.H (fotovoltaico) è per definizione 'combinato' alla pompa di calore, esso ricade nella definizione di **multi-intervento** per le imprese. Di conseguenza, la tabella a pagina 29 (Tabella 11) deve prevalere: l'intensità base balza al **30%** , a cui si somma il **15%** per il miglioramento della prestazione energetica (se superiore al 40%). Il limite del 20% del paragrafo 9.8.3 è una norma generale che viene derogata dalla *lex specialis* del Titolo V dedicata esclusivamente ai soggetti economici."
>
>

#### **Avvocato B (Visione restrittiva/GSE-orientated): "La gerarchia tra Calcolo e Massimali"**

> "L'entusiasmo del collega è comprensibile, ma giuridicamente rischioso. Il paragrafo 9.8.3 non definisce un 'massimale' ma la **metodologia di calcolo** specifica per quella tecnologia. Il rinvio al Titolo V serve a garantire la compatibilità con gli aiuti di Stato (Regolamento GBER), non a riscrivere le formule tecniche di ogni intervento.
>
>
> Inoltre, la FAQ **KB0017698** è tombale: definisce l'incentivo per il fotovoltaico come il **valore minimo** tra il 20% della spesa e l'incentivo della PDC. Non prevede eccezioni per le imprese. Il limite del 'non superamento dell'incentivo della PDC' è un vincolo funzionale: il legislatore non vuole che l'intervento accessorio (FV) pesi più di quello principale (PDC). Il Titolo V stabilisce le intensità *massime* (i tetti di spesa), ma se la formula tecnica specifica dà un risultato inferiore, l'impresa 'pesca' il valore minore."
>
>

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### Analisi dei Punti di Attrito

Per capire chi ha ragione, dobbiamo guardare come il GSE gestisce i conflitti tra le formule:

| Elemento | Regola Generale (9.8.3) | Interpretazione Imprese (Titolo V) |
| --- | --- | --- |
| | **Percentuale Base** | **20%**

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| **Cap "Intervento Combinato"** | Non superiore alla PDC

| Non menzionato esplicitamente |
| **Bonus Prestazione** | Non previsto | <br>**+15%** (se riduzione >40%)

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### La mia conclusione (Equilibrio Critico)

Purtroppo, l'orientamento consolidato del GSE tende a dare ragione all'**Avvocato B**. Le specifiche tecniche di calcolo (il 20% e il tetto legato alla PDC) sono considerate **caratteristiche strutturali dell'intervento II.H**. Il rinvio al Titolo V per le imprese serve solitamente a introdurre **ulteriori limitazioni** (come il tetto di 30 milioni per intervento ) o a modulare le percentuali su interventi che non hanno una formula "blindata" come il fotovoltaico.

Tuttavia, c'è un **appiglio per la tua tesi**: se l'intervento multi-intervento nel suo complesso (PDC + FV) garantisce un risparmio di energia primaria >40%, l'impresa ha diritto alla maggiorazione del 15% sulla percentuale spettante. Questo potrebbe significare che per un'impresa l'intensità calcolata del 20% possa essere incrementata (es. 20% + bonus dimensione impresa), ma difficilmente il sistema permetterà di ignorare il tetto legato alla potenza della pompa di calore.

**Vorresti che approfondissi se esistono casi documentati di imprese che hanno ottenuto percentuali superiori al 20% per il solo fotovoltaico in multi-intervento?**
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