Buongiorno,
due chiarimenti in merito all'applicazione della RTV 13 Chiusure d’ambito degli edifici civili.
1. Campo di applicazione
Le norme tecniche si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 03 -08-2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
Quindi, considerando l'applicazione del COPI anche ad attività NON soggette, per le quali non è possibile applicare le regole tradizionali e il MINICODICE (si veda articolo 1 del DM 03.09.2021), la RTV 13 è COGENTE per le stesse attività NON soggette?
Non trovo riferimenti normativi che mi consentano di NON applicare la RTV13 ad attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi.
2. Classificazione chiusura d'ambito
Per un edificio con un piano interrato (quota -2,5m), con le chiusure d'ambito interrate controterra, è comunque classificato SB, poiché si valutano le caratteristiche dell'edificio (ossia le quote di tutti i piani)? Oppure ravvisate elementi per cui classificarlo SA?
Grazie.
CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Moderatore: Edilclima
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
1) Riferimento normativo, Campo di applicazione della RTV 13
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.”
(Art. 1, DM 14 ottobre 2022 – RTV 13)
Questa frase va letta congiuntamente all’art. 1, comma 2, del DM 03/09/2021 (cosiddetto “MiniCodice”):
“Le presenti norme tecniche si applicano alle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ove non sia possibile applicare le regole tecniche tradizionali.”
Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) e le sue RTV si applicano:
obbligatoriamente alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011);
facoltativamente / volontariamente alle attività non soggette, solo se il progettista decide di adottarle come “regola dell’arte” ai sensi dell’art. 1 del DM 03/09/2021 (MiniCodice).
Quindi, la RTV 13 , per come capisco io, non è cogente per le attività non soggette, ma può essere applicata volontariamente come criterio tecnico di buona progettazione, come negli edifici industriali.
2) Per essere SA, tutte le quote dei piani abitabili devono essere comprese tra –1 m e +12 m.
Se anche uno solo dei piani scende sotto –1 m o sale sopra +12 m , l’intero edificio diventa SB.
È una distinzione geometrica più che “antincendio”, ma serve per differenziare gli edifici “bassi” e “parzialmente interrati” (SA) da quelli “alti o profondi” (SB).
Credo che da minore di -1 m, il normatore si crea problemi per l'esodo e smaltimento fumi
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.”
(Art. 1, DM 14 ottobre 2022 – RTV 13)
Questa frase va letta congiuntamente all’art. 1, comma 2, del DM 03/09/2021 (cosiddetto “MiniCodice”):
“Le presenti norme tecniche si applicano alle attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, ove non sia possibile applicare le regole tecniche tradizionali.”
Il Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) e le sue RTV si applicano:
obbligatoriamente alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 151/2011);
facoltativamente / volontariamente alle attività non soggette, solo se il progettista decide di adottarle come “regola dell’arte” ai sensi dell’art. 1 del DM 03/09/2021 (MiniCodice).
Quindi, la RTV 13 , per come capisco io, non è cogente per le attività non soggette, ma può essere applicata volontariamente come criterio tecnico di buona progettazione, come negli edifici industriali.
2) Per essere SA, tutte le quote dei piani abitabili devono essere comprese tra –1 m e +12 m.
Se anche uno solo dei piani scende sotto –1 m o sale sopra +12 m , l’intero edificio diventa SB.
È una distinzione geometrica più che “antincendio”, ma serve per differenziare gli edifici “bassi” e “parzialmente interrati” (SA) da quelli “alti o profondi” (SB).
Credo che da minore di -1 m, il normatore si crea problemi per l'esodo e smaltimento fumi
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Sul punto 1, con riferimento all'articolo 3 del DM 03-09-2021, il mio presupposto è:
1. se il luogo di lavoro è dotato di regola tecnica (es. uffici) ---> applico la regola tecnica
2. se il luogo di lavoro è a basso rischio di incendio (nei parametri indicati da MINICODICE) ---> applico MINICODICE o, su base volontaria, il COPI
3. se non rientro nei casi 1 e 2 (ossia l'attività non è normata da regola tecnica e se non rientro nel campo di applicazione del MINICODICE) applico (senza sconti) il COPI....
Pertanto, applicando il COPI anche per le attività non soggette (per cui non applico i punti 1 e 2), ritengo cogente anche la RTV 13 per le attività non soggette per le quali applico il COPI.
1. se il luogo di lavoro è dotato di regola tecnica (es. uffici) ---> applico la regola tecnica
2. se il luogo di lavoro è a basso rischio di incendio (nei parametri indicati da MINICODICE) ---> applico MINICODICE o, su base volontaria, il COPI
3. se non rientro nei casi 1 e 2 (ossia l'attività non è normata da regola tecnica e se non rientro nel campo di applicazione del MINICODICE) applico (senza sconti) il COPI....
Pertanto, applicando il COPI anche per le attività non soggette (per cui non applico i punti 1 e 2), ritengo cogente anche la RTV 13 per le attività non soggette per le quali applico il COPI.
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Si hai perfettamente ragione, è cogente e come.Pertanto, applicando il COPI anche per le attività non soggette (per cui non applico i punti 1 e 2), ritengo cogente anche la RTV 13 per le attività non soggette per le quali applico il COPI