Mi contatta un amministratore per un sopralluogo preventivo di un'autorimessa condominiale (cat. A) in modo da poter formulare un preventivo.
Durante il sopralluogo becco uno dei condomini che apre una delle basculanti et woilà. Piccolo deposito (40 mq circa) del negozio di piccola lavanderia commerciale che sta al piano terra/piloti. Deposito pieno di indumenti ed abiti in appositi cellophane e con scala comunicante col negozio al piano superiore.
Al che già scattano tutti i campanelli di allarme in questione.
Il deposito e quell'attività non possono stare li cosi comunicante tramite basculante. Il condomino alla mia domanda precisa se scarica merce e prodotti passando dall'autorimessa mi ha confermato che tale basculante viene usata esattamente come zona di carico/scarico e che "senza questa operatività" l'attività non potrebbe andare avanti.
leggevo in base alla nota TM2 in basso:

Sulla base di quanto letto per me rientrerebbe come un deposito TM2 se rientra come pertinenza dell'autorimessa. Però la domanda che mi (vi) pongo è se è corretta classificarla come una "sua pertinenza" o è possibile anche definire quel locale come un compartimento di un'altra attività.
Tale dubbio sorge sul fatto che effettivamente cambia la compartimentazione in base alla tabella V.6-2 proprio se considerata come area TM2, o come non pertinenza dell'autorimessa come area non aperta al pubblico di altra attività. E quindi applicare le note [3] e [5] relative al filtro.

Prendendo per buona l'affermazione del condomino, che usa scaricare "spesso" materiale passando dall'autorimessa (e sono convinto che sia effettivamente cosi, visto la praticità), sono portato a classificarla come sua pertinenza. TM2 e pertanto una compartimentazione più onerosa e non tramite porta E30 come nel caso di filtro di un'altra attività.