UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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DP88
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UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da DP88 »

gentili colleghi,
Sto seguendo un’attività uffici con presenza massima di 45 persone.
Gli uffici si sviluppano su due piani con superficie complessiva di circa 920 m² e risultano compartimentati rispetto all’attività principale, che è un deposito di tessuti... che decreto utilizzo? pensavo di applicare il DM 22.02.2006 anche se l'attività uffici non è soggetta poiché ho meno di 300 persone (ma più di 25 per poter applicare il minicodice): è corretto?

grazie!
Terminus
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da Terminus »

Hai norma verticale quindi devi applicare quella.
Poi però il rimando al DM 10/03/98 deve oggi leggersi come rimando al Minicodice
MRZ
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da MRZ »

Buongiorno, mi collego alla domanda di DP88 per chiedere:
il rimando al DM 10/03/98 deve oggi leggersi come rimando al Minicodice o al Codice? questa falla normativa ancora non è chiara, ed ogni tecnico e funzionario dei VVF dà una interpretazione diversa. Per uffici ad esempio con 30 persone mi sembrerebbe assurdo applicare l'intero Codice, troverei anche io più conforme applicare il Minicodice visto che il dm 22/02/2006 è praticamente inapplicabile rimandando al 10/03/1998 ormai abrogato.

Dovrebbero togliere queste regole tecniche ormai obsolete, oppure fare un chiarimento ufficiale visto che di questi casi è pieno.

Grazie
ballelli
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da ballelli »

Buongiorno
mi accodo per la stessa problematica ma con ulteriore difficolta data dalla superficie.
In pratica dovrei fare una valutazione del rischio incendio inerente un attività adibita ad ufficio con superficie di circa 1450 m2, che si sviluppa su 5 piani fuori terra e con un numero di occupanti minore di 100. L’attività risulta aperta al piano terra al pubblico mentre gli altri 4 piani sono dedicati ad ufficio.
L’impostazione iniziale della valutazione la effettuo con il Minicodice verifico la possibilità che si tratti di attività a rischio basso ma non lo risulta poiché oltre ad avere una superficie maggiore di 1000 m2, l’attività e dotata pur non essendo soggetta al DPR 151/2011, di norma tecnica D.M. 22 febbraio 2006 rientrando negli uffici di TIPO 1.
Quindi il mio ragionamento parte nel valutare l’attività con il DM citato. L’attività in oggetto è esistente è non subisce nessuna modifica. Il DM è suddiviso in TITOLO I “Generalità”, TITOLO II “Uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze” TITOLO III “Uffici di nuova costruzione fino a 500 presenza e TITOLO IV “Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
La mia casistica prevede “Ufficio esistente non soggetto ai controlli di prevenzione incendi” pertanto non capirei a che parte del DM fare riferimento per eseguire la valutazione, forse al TITOLO III, anche se non precisamente di nuova costruzione poichè esistente?? Inoltre in alcune parti viene fatto riferimento al DM 19 marzo 1998, non più in vigore (oltre ai criteri dal D.M. 10 marzo 1998 devono essere osservate…….).
L’attività non rientra nei requisiti del Minicodice a causa della superficie eccedente i 1000 m2 quindi non lo posso utilizzare, pertanto a cosa dovrei fare riferimento in questo caso?
Mi scuso se mi sono dilungato
Grazie per gli eventuali consigli
MRZ
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da MRZ »

...purtroppo siamo fermi sulle stesse problematiche e falle normative... sono cavilli e interpretazioni. Ci si potrebbe anche appellare al fatto che visto che sono uffici esistenti, non oggetto di modifica e non di nuova costruzione in realtà non c'è una regola tecnica verticale di riferimento poichè il DM 22/02/2006 non contempla questa casistica. (?)
Per cui se è classificabile a rischio basso secondo il Minicodice si applica questo, altrimenti il Codice.

Altra alternativa altrimenti è applicare il DM 22/02/2006 ed i riferimenti al DM 10/03/1998 saranno sostituiti dai criteri e dalle disposizioni contenute nel D.M. 03/09/2021.

Però sono interpretazioni soggettive, finchè non faranno un chiarimento ufficiale. Anche i funzionari del Comando VVF non mi hanno saputo dare una risposta, mi hanno solo detto che andrebbe fatto un quesito al Ministero.

Perchè purtroppo è pieno di attività uffici esistenti che non hanno una valutazione del Rischio incendio effettuata a suo tempo col DM 10/03/1998 o DM 22/02/2006, perchè in assenza di modifiche non sarebbe necessaria aggiornarla per cui questa è la vera problematica. Il Committente chiama noi tecnici per mettersi in regola, ma questa casistica è poco contemplata con la normativa attuale.

Qualcun altro ha un parere in merito?
Grazie
etec83
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da etec83 »

Sarebbe da andare in deroga ogni volta che succede.
Vedi che poi le chiariscono le cose quando hanno migliaia di deroghe da approvare.
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weareblind
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da weareblind »

MRZ ha scritto: mer ott 01, 2025 14:18 Buongiorno, mi collego alla domanda di DP88 per chiedere:
il rimando al DM 10/03/98 deve oggi leggersi come rimando al Minicodice o al Codice?
Un collega, spesso perito di tribunale, ritiene che si debba applicare il D.M. 10 marzo 1998.
Non c'è la damnatio memoriae per un decreto abrogato. Se il D.M. 22/2/2006 fu costruito per lavorare col D.M. 10/3/1998, e il D.M. 22/2/2006 è in vigore, usi il D.M. 10/3/1998.
Non usi più il D.M. 10/3/1998 da solo nei nuovi casi, ma se richiamato da norme in vigore sì.
Non mi sento mica di criticare questo ragionamento.
Io uso il MiniCodice se consentito, se no il Codice.
etec83
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da etec83 »

weareblind ha scritto: ven ott 03, 2025 13:37 Un collega, spesso perito di tribunale, ritiene che si debba applicare il D.M. 10 marzo 1998.
Non c'è la damnatio memoriae per un decreto abrogato. Se il D.M. 22/2/2006 fu costruito per lavorare col D.M. 10/3/1998, e il D.M. 22/2/2006 è in vigore, usi il D.M. 10/3/1998.
Non usi più il D.M. 10/3/1998 da solo nei nuovi casi, ma se richiamato da norme in vigore sì.
Non mi sento mica di criticare questo ragionamento.
Io uso il MiniCodice se consentito, se no il Codice.
Concordo.
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weareblind
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da weareblind »

ballelli ha scritto: ven ott 03, 2025 10:15 Buongiorno
mi accodo per la stessa problematica ma con ulteriore difficolta data dalla superficie.
In pratica dovrei fare una valutazione del rischio incendio inerente un attività adibita ad ufficio con superficie di circa 1450 m2, che si sviluppa su 5 piani fuori terra e con un numero di occupanti minore di 100. L’attività risulta aperta al piano terra al pubblico mentre gli altri 4 piani sono dedicati ad ufficio.
L’impostazione iniziale della valutazione la effettuo con il Minicodice verifico la possibilità che si tratti di attività a rischio basso ma non lo risulta poiché oltre ad avere una superficie maggiore di 1000 m2, l’attività e dotata pur non essendo soggetta al DPR 151/2011, di norma tecnica D.M. 22 febbraio 2006 rientrando negli uffici di TIPO 1.
Quindi il mio ragionamento parte nel valutare l’attività con il DM citato. L’attività in oggetto è esistente è non subisce nessuna modifica. Il DM è suddiviso in TITOLO I “Generalità”, TITOLO II “Uffici di nuova costruzione con oltre 500 presenze” TITOLO III “Uffici di nuova costruzione fino a 500 presenza e TITOLO IV “Uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi.
La mia casistica prevede “Ufficio esistente non soggetto ai controlli di prevenzione incendi” pertanto non capirei a che parte del DM fare riferimento per eseguire la valutazione, forse al TITOLO III, anche se non precisamente di nuova costruzione poichè esistente?? Inoltre in alcune parti viene fatto riferimento al DM 19 marzo 1998, non più in vigore (oltre ai criteri dal D.M. 10 marzo 1998 devono essere osservate…….).
L’attività non rientra nei requisiti del Minicodice a causa della superficie eccedente i 1000 m2 quindi non lo posso utilizzare, pertanto a cosa dovrei fare riferimento in questo caso?
Mi scuso se mi sono dilungato
Grazie per gli eventuali consigli
Se sono uffici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 si sarebbe potuto usare il D.M. 10/3/1998 fino alla sua abrogazione.
Oggi no.
Ergo:
- o usi il D.M. 22/2/2006 poiché coprente questa fattispecie;
- o consideri di non essere nel suo campo di applicazione poiché pre esistente, e applichi il Codice Rto senza la rtv uffici.
MRZ
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da MRZ »

credo che in questa jungla normativa qualsiasi considerazione sia fatta sia anche difficilmente contestabile, applicare il Codice per uffici con più di 25 persone mi sembra assurdo per tutti i requisiti che richiede, ovvio che non si sbaglia nel più ci sta il meno, ma adeguarsi poi anche per il Committente diventa veramente molto oneroso, senza a mio avviso in molte situazione che ci sia un reale bisogno. E fare una valutazione del rischio senza poi portare a termine gli adempimenti non ha alcun senso...
Io in queste situazioni sarei per applicare il DM 22/02/2006 e là dove rimanda al DM 10/03/1998 applicare quanto richiesto dal Minicodice, poichè la Valutazione del Rischio Incendio va eseguita ai sensi del D.Lgs 81/08 per tutti i luoghi di lavoro, e all'art. 46, comma 3, lettera a) dice espressamente:
"...i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono
definiti: a. i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;"

e ancora al comma 4: "Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998."

E questi famosi decreti che cita il D.Lgs 81/08 sono i decreti 1-2-3/09/2021, pertanto capisco ed interpreto che i decreti settembre 2021 sostituiscono il DM 10/03/1998, pertanto anche i rimandi delle Leggi al DM 10/03/1998.

Scusate il ragionamento forse contorto, però io me la sarei studiata e giustificata così in caso di contestazioni.

Attendo vostri pareri e commenti in merito, che sono sempre interessanti e spunto di riflessione
Grazie
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weareblind
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da weareblind »

Per me va bene. Ovviamente il D.M. 22/2/2006 andrebbe bene per un nuovo ufficio di quella taglia, quindi anche per un esistente.
E di solito anche io uso il MiniCodice al posto del D.M. 10/3/1998
ballelli
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Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?

Messaggio da ballelli »

Anche io avrei pensato di applicare il TITOLO III del DM 2006 avendo un numero di presenze inferiore a 500 (anche se esistente) e per i punti che non vengono analizzati fare riferimento al Minicodice.
I requisiti del Minicodice sono applicabili per attività valutate come a rischio basso (la mia attività supera i 1000 mq) pertanto non valutata come a rischio basso. Quindi utilizzare alcuni punti del Minicodice potrebbe sembrare una forzatura.
Si potrebbe utilizzare il Codice, ma come già detto, applicare l’intero codice risulta spesso problematico a causa degli eventuali interventi da realizzare e se risultano realizzabili in funzione del contesto e del costo.
Il mio dubbio rimane sul fatto di poter utilizzare parte del Minicodice, considerando che effettuata valutazione non risulta a basso rischio a causa della superficie superiore a 1000 mq, invece facendo un altro ragionamento, si potrebbe giustificare l’uso del Minicodice visto che nel DM 2006 viene fatto riferimento al DM 10 marzo 1998 e il suo sostituto è rappresentato da Minicodice stesso, quindi di conseguenza prendendolo a riferimento.
Non so!!
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