quota variabile inferiore al 50%

Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese

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christian619
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quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da christian619 »

L'ultima legge in materia prevede che almeno il 50% sia quota variabile.
Ma se ho i contabilizzatori diretti e misuro che sul riscaldamento di parte variabile
ho solo il 40% che si fa?
marcoaroma
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da marcoaroma »

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NoNickName
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da NoNickName »

Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
L’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
christian619
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da christian619 »

NoNickName ha scritto: gio apr 10, 2025 00:35 Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
L’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%.
Si mi scuso per la superficialità...
E' il dlgs 73/2020 art.9 comma b...
che però mi pare di leggere che richiede di attribuire almeno il 50% al consumo volontario...

La mia domanda era "se ho i contabilizzatori diretti e con questi arrivo a dire che ho un volontario del 40% che faccio??

IL caso che citi tu che si può arrivare al 30% non ho presente che norma lo preveda
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NoNickName
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da NoNickName »

Il Dlgs 73/20 non contiene obblighi sul cambio di metodologie.
Conseguentemente l'assemblea deve decidere se vuole mantenere la metodologia applicata, oppure cambiarla. La maggioranza necessaria per cambiare la metodologia di ripartizione è, in seconda convocazione, di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Intendevo dire che se il condominio cambiasse il metodo di ripartizione previgente, ai prelievi volontari non può essere attribuita una quota inferiore al 50%.
E così è anche nel tuo caso. La quota di volontario deve essere almeno 50%, ripartita pro quota secondo i consumi individuali, indipendentemente dal fatto che il consumo volontario sia il 40% del totale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SimoneBaldini
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da SimoneBaldini »

Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.
christian619
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da christian619 »

SimoneBaldini ha scritto: mar apr 15, 2025 16:37 Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.
Il tuo è un ragionamento che condivido e che mi sembra tecnicamente ineccepibile... ma la legge prevede questo? Purtroppo non mi sembra...
marcoaroma
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Re: quota variabile inferiore al 50%

Messaggio da marcoaroma »

christian619 ha scritto: mer set 24, 2025 18:13
SimoneBaldini ha scritto: mar apr 15, 2025 16:37 Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.
Il tuo è un ragionamento che condivido e che mi sembra tecnicamente ineccepibile... ma la legge prevede questo? Purtroppo non mi sembra...
Non è così. Anche in indiretta puoi avere il 90% di involontario, ma pochi conoscono a fondo la norma Uni 10200.
Il discorso 50% min di volontari, vale in ogni tipo di contabilizzazione se si delibera di adottare il metodo del DL 73, oppure se prima non si aveva ancora la contabilizzazione e un metodo ripartizione già adottato.
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