L'ultima legge in materia prevede che almeno il 50% sia quota variabile.
Ma se ho i contabilizzatori diretti e misuro che sul riscaldamento di parte variabile
ho solo il 40% che si fa?
quota variabile inferiore al 50%
Moderatore: Edilclima
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Re: quota variabile inferiore al 50%
Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
L’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%.
L’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
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Re: quota variabile inferiore al 50%
Si mi scuso per la superficialità...NoNickName ha scritto: gio apr 10, 2025 00:35 Immagino che ti riferisci al dlgs 73/2020, e immagino pure che con la parola "variabile" intendi il consumo volontario.
L’assemblea condominiale può deliberare, ottenendo almeno il voto favorevole di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione, di assegnare ai prelievi volontari una quota superiore al 50%, ma non inferiore al 30%.
E' il dlgs 73/2020 art.9 comma b...
che però mi pare di leggere che richiede di attribuire almeno il 50% al consumo volontario...
La mia domanda era "se ho i contabilizzatori diretti e con questi arrivo a dire che ho un volontario del 40% che faccio??
IL caso che citi tu che si può arrivare al 30% non ho presente che norma lo preveda
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Re: quota variabile inferiore al 50%
Il Dlgs 73/20 non contiene obblighi sul cambio di metodologie.
Conseguentemente l'assemblea deve decidere se vuole mantenere la metodologia applicata, oppure cambiarla. La maggioranza necessaria per cambiare la metodologia di ripartizione è, in seconda convocazione, di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Intendevo dire che se il condominio cambiasse il metodo di ripartizione previgente, ai prelievi volontari non può essere attribuita una quota inferiore al 50%.
E così è anche nel tuo caso. La quota di volontario deve essere almeno 50%, ripartita pro quota secondo i consumi individuali, indipendentemente dal fatto che il consumo volontario sia il 40% del totale.
Conseguentemente l'assemblea deve decidere se vuole mantenere la metodologia applicata, oppure cambiarla. La maggioranza necessaria per cambiare la metodologia di ripartizione è, in seconda convocazione, di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.
Intendevo dire che se il condominio cambiasse il metodo di ripartizione previgente, ai prelievi volontari non può essere attribuita una quota inferiore al 50%.
E così è anche nel tuo caso. La quota di volontario deve essere almeno 50%, ripartita pro quota secondo i consumi individuali, indipendentemente dal fatto che il consumo volontario sia il 40% del totale.
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Re: quota variabile inferiore al 50%
Il Dlgs dice che se l'assemblea vuole decidere una percentuale fissa di involontaria a priori, questa non puo' essere maggiore del 50%. Se tu la misuri e ti esce il 99% applichi il 99% senza nessun problema. Diciamo che questo discorso del Dlgs è piu' per la contabilizzazione indiretta che quella diretta, nella diretta la determini, nella indiretta e' sempre stimata o secondo UNI10200 oppure fissata in percentuale.