Buongiorno a tutti,
mi trovo a dover fare l'APE per due sub alterni con categoria catastale C/1 (Negozio di panetteria) e C/3 (retro bottega ove è posto il laboratorio)
1- Devo produrre 2 attestati (leggendo la norma mi viene da dire si visto che sono 2 sub alterni diversi con diversa destinazione d'uso)
2- Il subalterno C/3 che avrà la destinazione d'uso E8 se privo di impianto di riscaldamento (viene riscaldato dal calore prodotto dal forno) va simulato
3- Il subalterno C/3 ha un servizio di trasporto e l'illuminazione mi sembra che non vadano considerati i due servizi, è corretto?
Grazie mille per l'aiuto.
APE DUE SUB CON DIVERSE DESTINAZIONI
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Re: APE DUE SUB CON DIVERSE DESTINAZIONI
Mi ricollego a questo vecchio post, ho lo stesso problema. a qualcuno è già capitato di affrontarlo? Come ha risolto? (io Piemonte)
Re: APE DUE SUB CON DIVERSE DESTINAZIONI
Un caso un po' confusionario.giancaserio ha scritto: mar mar 18, 2025 07:32 Mi ricollego a questo vecchio post, ho lo stesso problema. a qualcuno è già capitato di affrontarlo? Come ha risolto? (io Piemonte)
In teoria l'APE dovrebbe seguire il sistema edificio - impianto per dare valori veritieri, che poi consumi veritieri il più delle volte non sono, diciamo risultati a rigor di normativa.
Potresti fare due APE, dato che hai due sub e due destinazioni d'uso diverse, e considerare impianto centralizzato. Però se i sub sono comunicanti e non due zone climatiche distinte i risultati delle APE sarebbero falsati.
Prova a chiedere all'ente regionale, in Veneto il Ve.Net. Energia risponde sempre e in tempi abbastanza brevi. Non so in Piemonte...
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Re: APE DUE SUB CON DIVERSE DESTINAZIONI
ECCO LA RISPOSTA DI REGIONE PIEMONTE:
Buongiorno Ing.
Gli impianti non sono sempre un criterio di unificazione o separazione, pensi ad una villetta utilizzata da una sola famiglia con stufa a pellet al piano terra, pavimenti radianti alimentati da una PDC idronica in tutte le zone, condizionamento ad espansione diretta solo nella mansarda.
Quello che è unificante è il concetto di volume separatamente fruibile delimitato da strutture a destinazione d'uso omogenea: l'edificio.
Cio' a prescindere dagli identificativi catastali, le Unità Immobiliari del decreto coincidono con l'edificio, i subalterni (le UIU) appartengono al mondo del Catasto Fabbricati, roba per tassare dei soggetti.
Il riferimento al subalterno come l'indirizzo, il piano, le coordinate servono al Notaio ad identificare il bene.
Abbiamo aggiornato la Guida a Novembre per chiarire il più possibile questi concetti.
Nel suo caso vedo sicuramente un APE (E.5) per il volume del negozio, del resto, a parte l'archivio che potrebbe essere "tradotto" in un Ufficio (E.2) non capisco se esistono le condizioni per escludere i Laboratori dall'obbligo o no.
Il Decreto esclude dal campo di applicazione gli edifici che sono climatizzati per esigenza di processo.
Se quei locali di lavorazione sono climatizzati, ipotizzo, a 15° per esigenze igienico-sanitarie, va in crisi l'approccio al calcolo standard della UNI TS 11300 che prevede temperarure idonee alla permanenza di occupanti (20° mediamente) e quindi non essendo una condizione standard si perde il principio della ripetibilità del calcolo.
Cordiali saluti.
Buongiorno Ing.
Gli impianti non sono sempre un criterio di unificazione o separazione, pensi ad una villetta utilizzata da una sola famiglia con stufa a pellet al piano terra, pavimenti radianti alimentati da una PDC idronica in tutte le zone, condizionamento ad espansione diretta solo nella mansarda.
Quello che è unificante è il concetto di volume separatamente fruibile delimitato da strutture a destinazione d'uso omogenea: l'edificio.
Cio' a prescindere dagli identificativi catastali, le Unità Immobiliari del decreto coincidono con l'edificio, i subalterni (le UIU) appartengono al mondo del Catasto Fabbricati, roba per tassare dei soggetti.
Il riferimento al subalterno come l'indirizzo, il piano, le coordinate servono al Notaio ad identificare il bene.
Abbiamo aggiornato la Guida a Novembre per chiarire il più possibile questi concetti.
Nel suo caso vedo sicuramente un APE (E.5) per il volume del negozio, del resto, a parte l'archivio che potrebbe essere "tradotto" in un Ufficio (E.2) non capisco se esistono le condizioni per escludere i Laboratori dall'obbligo o no.
Il Decreto esclude dal campo di applicazione gli edifici che sono climatizzati per esigenza di processo.
Se quei locali di lavorazione sono climatizzati, ipotizzo, a 15° per esigenze igienico-sanitarie, va in crisi l'approccio al calcolo standard della UNI TS 11300 che prevede temperarure idonee alla permanenza di occupanti (20° mediamente) e quindi non essendo una condizione standard si perde il principio della ripetibilità del calcolo.
Cordiali saluti.
Re: APE DUE SUB CON DIVERSE DESTINAZIONI
Più che una risposta un trattato filosofico...Dio mio come siamo caduti in basso con sti APEgiancaserio ha scritto: ven mar 21, 2025 06:57 ECCO LA RISPOSTA DI REGIONE PIEMONTE:
Buongiorno Ing.
Gli impianti non sono sempre un criterio di unificazione o separazione, pensi ad una villetta utilizzata da una sola famiglia con stufa a pellet al piano terra, pavimenti radianti alimentati da una PDC idronica in tutte le zone, condizionamento ad espansione diretta solo nella mansarda.
Quello che è unificante è il concetto di volume separatamente fruibile delimitato da strutture a destinazione d'uso omogenea: l'edificio.
Cio' a prescindere dagli identificativi catastali, le Unità Immobiliari del decreto coincidono con l'edificio, i subalterni (le UIU) appartengono al mondo del Catasto Fabbricati, roba per tassare dei soggetti.
Il riferimento al subalterno come l'indirizzo, il piano, le coordinate servono al Notaio ad identificare il bene.
Abbiamo aggiornato la Guida a Novembre per chiarire il più possibile questi concetti.
Nel suo caso vedo sicuramente un APE (E.5) per il volume del negozio, del resto, a parte l'archivio che potrebbe essere "tradotto" in un Ufficio (E.2) non capisco se esistono le condizioni per escludere i Laboratori dall'obbligo o no.
Il Decreto esclude dal campo di applicazione gli edifici che sono climatizzati per esigenza di processo.
Se quei locali di lavorazione sono climatizzati, ipotizzo, a 15° per esigenze igienico-sanitarie, va in crisi l'approccio al calcolo standard della UNI TS 11300 che prevede temperarure idonee alla permanenza di occupanti (20° mediamente) e quindi non essendo una condizione standard si perde il principio della ripetibilità del calcolo.
Cordiali saluti.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !