Buongiorno a tutti.
Vi racconto questa situazione paradossale: lo studio di progettazione con cui collaboro ha presentato una SCIA in sanatoria per delle difformità nella distribuzione interna e nella dimensione e posizione di alcune finestre (le difformità in facciata sono poca roba, a dire il vero). Si tratta di una villetta unifamiliare; l'edificio risale al 1978 e le difformità da sanare risalgono all'epoca della costruzione dell'edificio (che non ha subito interventi successivi).
Il tecnico comunale, a cui è stata assegnata la pratica, richiede diverse integrazioni, tra cui... una "Dichiarazione sulla difesa dal rumore ai senso del DPCM 5/12/97"!

. Noi abbiamo risposto che l'edificio e le difformità da sanare risalgono ad un epoca anteriore all'entrata in vigore del DPCM 5/12/97, quindi quest'ultimo non si applica. Come temevo, mi ha risposto che vale la "doppia conformità", quindi l'edificio deve essere conforme non solo alla normativa in vigore allora, ma anche a quella in vigore adesso. Allora ho scritto all'Ordine degli Architetti chiedendo un parere sulla legittimità dell'applicazione della doppia conformità anche nel caso di norme che non esistevano ancora quando è stato autorizzato l'edificio da sanare. Intanto: qualcuno di voi avrebbe idee/suggerimenti/riflessioni al riguardo? ...Se veramente l'edifico fosse soggetto alla verifica dei RAP... per non fare dichiarazioni false... bisognerebbe far cambiare serramenti, cassonetti, tutto... per una semplice compravendita!

(Perché la sanatoria è finalizzata alla vendita dell'edificio! Che magari poi potrebbe venir demolito e ricostruito!!!)
Grazie a chi mi risponderà...