Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Moderatore: Edilclima
Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Salve, chiedo una conferma, alla luce del DLgs 199/2021 sulle rinnovabili.
Ho un magazzino di circa 1000 m2 adibito a stoccaggio materiali, di nuova costruzione, in cui non è previsto il riscaldamento.
Nella struttura è presente un piccolo ufficio con bagno.
Per tanto l'obbligo di applicazione dei requisiti minimi energetici (L10) ce l'ho solo per la parte adibita a bagni-uffici, in cui si andranno a realizzare impianti termici e ACS.
Gli obblighi da FER, ossia la copertura del 60% del fabbisogno per climatizzazione invernale, estiva e ACS, è calcolata sui fabbisogni della parte uffici, dato che il resto del magazzino non ha impianti.
E l'obbligo da FER elettriche?
La superficie coperta di cui calcolare la potenza da FER elettriche, è quella di tutto il capannone, o solo quella relativa alla zona uffici? Perchè nel campo di applicazione del DL 199/2021 quando parla degli obblighi da FER dice che si applica a edifici che rientrino nell'ambito di applicazione del DM 26/06/2015, e questo edificio è escluso, se non appunto limitatamente alla parte climatizzata.
Altra domanda, sulla norma nazionale dove trovo quali sono i casi "esclusi" dal campo di applicazione del DM 26/06/2015? Perchè leggendo il decreto delle linee guida sulla certificazione energetica trovo quali sono gli edifici esclusi dall'obbligo di APE, ma sul decreto requisiti minimi non riesco a capire quali sono le esclusioni dail'applicazione dei requisiti minimi energetici (quindi a prescindere dall'obbligo o meno di APE). Sono gli stessi limiti? (Quindi edifici isolati <50m2, edifici non residenziali non riscaldati, ecc....). Ad esempio da me il ER è la stessa cosa, ma non so se vale anche a livello nazionale.
Ho un magazzino di circa 1000 m2 adibito a stoccaggio materiali, di nuova costruzione, in cui non è previsto il riscaldamento.
Nella struttura è presente un piccolo ufficio con bagno.
Per tanto l'obbligo di applicazione dei requisiti minimi energetici (L10) ce l'ho solo per la parte adibita a bagni-uffici, in cui si andranno a realizzare impianti termici e ACS.
Gli obblighi da FER, ossia la copertura del 60% del fabbisogno per climatizzazione invernale, estiva e ACS, è calcolata sui fabbisogni della parte uffici, dato che il resto del magazzino non ha impianti.
E l'obbligo da FER elettriche?
La superficie coperta di cui calcolare la potenza da FER elettriche, è quella di tutto il capannone, o solo quella relativa alla zona uffici? Perchè nel campo di applicazione del DL 199/2021 quando parla degli obblighi da FER dice che si applica a edifici che rientrino nell'ambito di applicazione del DM 26/06/2015, e questo edificio è escluso, se non appunto limitatamente alla parte climatizzata.
Altra domanda, sulla norma nazionale dove trovo quali sono i casi "esclusi" dal campo di applicazione del DM 26/06/2015? Perchè leggendo il decreto delle linee guida sulla certificazione energetica trovo quali sono gli edifici esclusi dall'obbligo di APE, ma sul decreto requisiti minimi non riesco a capire quali sono le esclusioni dail'applicazione dei requisiti minimi energetici (quindi a prescindere dall'obbligo o meno di APE). Sono gli stessi limiti? (Quindi edifici isolati <50m2, edifici non residenziali non riscaldati, ecc....). Ad esempio da me il ER è la stessa cosa, ma non so se vale anche a livello nazionale.
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Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:
P=k · S
Dove:
• k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli
edifici di nuova costruzione;
• S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del
terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in
pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle
quali tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti.
Considera solo l'ufficio come S per il 199.
Gli edifici esclusi dal DM 26/06/2015 requisiti minimi sono gli stessi del 192
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:
P=k · S
Dove:
• k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli
edifici di nuova costruzione;
• S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del
terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in
pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle
quali tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti.
Considera solo l'ufficio come S per il 199.
Gli edifici esclusi dal DM 26/06/2015 requisiti minimi sono gli stessi del 192
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
OK grazie, tutto come in ER....marcoaroma ha scritto: ↑lun lug 15, 2024 16:04 La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula:
P=k · S
Dove:
• k e' uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli
edifici di nuova costruzione;
• S e' la superficie in pianta dell'edificio al livello del
terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma
dell'edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in
pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle
quali tuttavia e' consentita l'installazione degli impianti.
Considera solo l'ufficio come S per il 199.
Gli edifici esclusi dal DM 26/06/2015 requisiti minimi sono gli stessi del 192
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Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Verifica di poter considerare il magazzino una pertinenza dell'ufficio ovviamente.
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Se cerchi trovi una discussione fatta un po' di tempo fa, appena uscito il Decreto.boba74 ha scritto: ↑lun lug 15, 2024 12:04
E l'obbligo da FER elettriche?
La superficie coperta di cui calcolare la potenza da FER elettriche, è quella di tutto il capannone, o solo quella relativa alla zona uffici? Perchè nel campo di applicazione del DL 199/2021 quando parla degli obblighi da FER dice che si applica a edifici che rientrino nell'ambito di applicazione del DM 26/06/2015, e questo edificio è escluso, se non appunto limitatamente alla parte climatizzata.
C'è sempre la questione FAQ che però si riferiva ai tempi del D.L. 28/2011. Sinceramente tutta questa sicurezza, nonostante la precedente risposta di marcoaroma, che in punta di diritto dovrebbe essere corretta, ancora non ce l'ho.
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Il DM 26/06/2015 a cui fare riferimento è quello relativo alla certificazione energetica non i requisiti minimi - vedi il punto 1 dell'allegato III del DLgs 199/2019
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Per me non è una linea corretta: le FER elettriche le applichi a tutti i volumi che definiscono un edificio, che sia riscaldato o meno non importa.
Un magazzino di 1000 mq con ufficio e wc è un magazzino, non una pertinenza dell'ufficio...
Una abitazione con garage attiguo non considera la copertura del garage in quanto pertinenza.
Secondo questa linea di indirizzo tutti i depositi non avrebbero necessità di fotovoltaico, nessuno dichiarerebbe di fare una attività nel deposito e poi andrebbe a fare cambio destinazione la magazzino a laboratorio.
Un magazzino di 1000 mq con ufficio e wc è un magazzino, non una pertinenza dell'ufficio...
Una abitazione con garage attiguo non considera la copertura del garage in quanto pertinenza.
Secondo questa linea di indirizzo tutti i depositi non avrebbero necessità di fotovoltaico, nessuno dichiarerebbe di fare una attività nel deposito e poi andrebbe a fare cambio destinazione la magazzino a laboratorio.
redigere redigere redigere
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Comunque:arkanoid ha scritto: ↑mar set 03, 2024 08:50 Per me non è una linea corretta: le FER elettriche le applichi a tutti i volumi che definiscono un edificio, che sia riscaldato o meno non importa.
Un magazzino di 1000 mq con ufficio e wc è un magazzino, non una pertinenza dell'ufficio...
Una abitazione con garage attiguo non considera la copertura del garage in quanto pertinenza.
Secondo questa linea di indirizzo tutti i depositi non avrebbero necessità di fotovoltaico, nessuno dichiarerebbe di fare una attività nel deposito e poi andrebbe a fare cambio destinazione la magazzino a laboratorio.
Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Quindi secondo me un edificio nuovo che non rientra nel DM sulla certificazione energetica (vedi ad esempio un deposito) non rientra neppure nell'obbligo di FER. NB: non parlo di "edificio non riscaldato", ma di edificio escluso dall'obbigo di APE (non basta quindi che sia privo di impianti per essere escluso, ma dipende a questo punto dalla destinazione d'uso, e quindi dalla categoria catastale).
Ovvio che se cambi l'uso automaticamente dovrebbe rientrare, dal momento che comunque il titolo della costruzione è già nel campo di applicazione. Lo stesso vale se ci vai a fare degli impianti (rientra automaticamente in tutti i requisiti energetici).
Il discorso che fai tu di prendere un deposito e trasformarlo pari pari in altra attività senza fare alcuna modifica vale solo per edifici costruiti PRIMA dell'entrata in vigore di questi decreti. Ma un magazzino costruito oggi adibito a deposito, se anche tra 20 anni gli cambi l'uso non è comunque ammissibile non rispettare le FER, almeno quelle vigenti oggi.
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Esiste un documento di Regione Lombardia in risposta a nota prot.T1.2020.0013072 del C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordine degli Ingegneri della Lombardia), che conclude:
"...
c) negli edifici che, per la loro destinazione d’uso, non necessitano di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento per il comfort delle persone, non è necessario produrre energia da fonti rinnovabili per rispettare gli obblighi di copertura di cui all’allegato 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 28/2011; tuttavia, l’obbligo di cui al comma 3 dello stesso allegato non è in funzione dello specifico fabbisogno di acqua calda sanitaria,
riscaldamento e raffrescamento ma è commisurato solo alla “superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno”.
Per questi motivi, si ritiene che l’obbligo di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevista dal d.lgs. 28/2011 non debba essere ricondotta ai soli casi a cui si applicano le norme che derivano dal d.lgs. 192/2005 ma che occorra assicurare (per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante) l’installazione di una potenza elettrica commisurata alla superficie in pianta dell’edificio (come indicato dal suddetto comma 3), a prescindere dal fabbisogno energetico dell’edificio stesso.
Cordiali saluti."
"...
c) negli edifici che, per la loro destinazione d’uso, non necessitano di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento per il comfort delle persone, non è necessario produrre energia da fonti rinnovabili per rispettare gli obblighi di copertura di cui all’allegato 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 28/2011; tuttavia, l’obbligo di cui al comma 3 dello stesso allegato non è in funzione dello specifico fabbisogno di acqua calda sanitaria,
riscaldamento e raffrescamento ma è commisurato solo alla “superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno”.
Per questi motivi, si ritiene che l’obbligo di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevista dal d.lgs. 28/2011 non debba essere ricondotta ai soli casi a cui si applicano le norme che derivano dal d.lgs. 192/2005 ma che occorra assicurare (per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante) l’installazione di una potenza elettrica commisurata alla superficie in pianta dell’edificio (come indicato dal suddetto comma 3), a prescindere dal fabbisogno energetico dell’edificio stesso.
Cordiali saluti."
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Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Un magazzino può essere pertinenza di un edificio residenziale, ma nel caso di attività commerciali, il magazzino ha una su autonomia reddituale, per cui non credo che possa essere una pertinenza.marcoaroma ha scritto: ↑mer lug 17, 2024 09:45 Verifica di poter considerare il magazzino una pertinenza dell'ufficio ovviamente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
se ne era parlato ampiamente anche in altri post,
ora col 199/2021 è chiaro che ciò che non rientra nei requisiti minimi, non ha obbligo FER da 199/2021
"Allegato 3" campo di applicazione...
ora col 199/2021 è chiaro che ciò che non rientra nei requisiti minimi, non ha obbligo FER da 199/2021
"Allegato 3" campo di applicazione...
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Nel caso di nuova costruzione di una serie di garage pertinenziali:
il D.Lgs. 199/2021 li esclude, grazie al rimando al campo di applicazione al DM 26/06/2025; però anche l'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 richiama indirettamente richiama il D.Lgs. 192/2005 nei commi 7. e 8. (impossibilità tecnica). Il c. 7 prevede di evidenziare l'impossibilità tecnica nella relazione L10, ma i garage ne sono esclusi; il c. 8 fa riferimento a un IPE riferito al D.Lgs 192/2005, ma anche in questo caso i garage pertinenziali sono esclusi. Inoltre, la FAQ 2.5, nel precisare la superficie, introduce l'esclusione della rilevanza delle superficie delle pertinenze. Quindi, seppur non chiaramente, e con pareri contrastanti (Regione Lombardia), a mio parere l'intenzione del Legislatore era ragionevolmente quella di escludere i garage intesi come nuova costruzione; la precisazione introdotta dal D.Lgs.199/2021 a mio avviso ne dà ulteriore una conferma.
il D.Lgs. 199/2021 li esclude, grazie al rimando al campo di applicazione al DM 26/06/2025; però anche l'Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 richiama indirettamente richiama il D.Lgs. 192/2005 nei commi 7. e 8. (impossibilità tecnica). Il c. 7 prevede di evidenziare l'impossibilità tecnica nella relazione L10, ma i garage ne sono esclusi; il c. 8 fa riferimento a un IPE riferito al D.Lgs 192/2005, ma anche in questo caso i garage pertinenziali sono esclusi. Inoltre, la FAQ 2.5, nel precisare la superficie, introduce l'esclusione della rilevanza delle superficie delle pertinenze. Quindi, seppur non chiaramente, e con pareri contrastanti (Regione Lombardia), a mio parere l'intenzione del Legislatore era ragionevolmente quella di escludere i garage intesi come nuova costruzione; la precisazione introdotta dal D.Lgs.199/2021 a mio avviso ne dà ulteriore una conferma.