Buongiorno colleghi riguardavo quanto prescritto dalla Legge 191 del 15 dicembre 2023-Decreto Anticipi in materia di sicurezza antincendio. In sostanza prevede sicurezza impianti, collocazione estintori e sensore di gas/monossido di carbonio. Nel mio caso specifico ho un'attività rappresentata sostanzialmente da una unità immobiliare collocata al primo piano di un edificio destinato ad accogliere anche altre civili abitazioni, con un numero di posti letto complessivo pari a 10, privo di cucina. Dalla consultazione del codice ATECO 55.20.51 risulta anche da visura camerale un'a Attività prevalente di Affittacamere per brevi soggiorni.
Pertanto ritengo che debbano essere attuate le misure definite nel decreto suddetto, tuttavia ho un dubbio in merito all'applicabilità o meno delle diposizioni contenute anche nel D.M. 09/04/1994 per strutture sotto i 25 posti letto....penso ad esempio al requisito di resistenza al fuoco delle strutture pari ad almeno REI 30, ecc.
Ringrazio in anticipo chiunque vogli esprimersi a riguardo.
Normativa Affitti brevi
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