Presso la sede di una ditta che effettua autotrasporti, si intende destinare una porzione di deposito esistente alla conservazione di merci a temperatura controllata. Si tratta di una struttura prefabbricata in calcestruzzo, con tamponamenti in muratura, avente superficie in pianta di circa 150 mq ed una altezza interna media di 5,5 m, attualmente non dotata di impianto termico, che si intende isolare termicamente applicando dei pannelli isolanti sul lato interno delle pareti e del soffitto ed installare una pompa di calore reversibile per mantenere il volume interno tutto l'anno ad una temperatura interna compresa fra i 18 e i 24°C.
Tale intervento a mio avviso potrebbe ritenersi escluso dall'applicazione del rispetto dei requisiti minimi in materia di efficienza energetica degli edifici in quanto trattasi di deposito e quindi di una categoria non ricompresa nella classificazione di cui al DPR 412/1993 e l'installazione dell'impianto in pompa di calore non è finalizzata a garantire il comfort degli occupanti (trattasi di deposito in cui non vi è presenza continuativa di persone, ma solo collocazione di merci).
Pareri?
Deposito a temperatura controllata: obbligo Legge 10 e s.m.i.?
Moderatore: Edilclima
Re: Deposito a temperatura controllata: obbligo Legge 10 e s.m.i.?
Confermo. Esigenze del processo produttivo.
Re: Deposito a temperatura controllata: obbligo Legge 10 e s.m.i.?
Giusto è un caso escluso dall'ambito di applicazione del d.lgs 192/05.
Re: Deposito a temperatura controllata: obbligo Legge 10 e s.m.i.?
Grazie del confronto