DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Allegato III: Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici.
Le UNI/TS ora sono obbligatorie e le swhouse devono autocertificare (in attesa della certificazione del CTI) le prestazione del proprio strumento di calcolo.
Pubblicato il D.Lgs. 115/08
Moderatore: Edilclima
Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
L'ho scaricato dalla Gazzetta Ufficiale e fatto il pdf.
A chi interessa ...
http://rapidshare.com/files/126985438/D ... 5.pdf.html
ciao,
Paolo
A chi interessa ...
http://rapidshare.com/files/126985438/D ... 5.pdf.html
ciao,
Paolo
Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
grazie...
se qulcuno ha tempo più di me ora per guardarlo.. sa per cortesia dirmi se ci sono già indicazioni in merito ai famosi obblighi non obblighi per il 50% dell'qcs con fonti rinnovabili ecc...
ho un lavoro da consegnare dia in comune e sto aspettando il durc dell'impresa e non vorrei che mi cascasse tutto il mio ragionamento!
grazie
se qulcuno ha tempo più di me ora per guardarlo.. sa per cortesia dirmi se ci sono già indicazioni in merito ai famosi obblighi non obblighi per il 50% dell'qcs con fonti rinnovabili ecc...
ho un lavoro da consegnare dia in comune e sto aspettando il durc dell'impresa e non vorrei che mi cascasse tutto il mio ragionamento!
grazie
Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
Se non sbaglio non si dice nulla a riguardo.
Solo l'obbligo di usare le UNI/TS 11300, che ocntengono tra l'altro anche la nuova procedura di calcolo dei fabbisogni acs.
Solo l'obbligo di usare le UNI/TS 11300, che ocntengono tra l'altro anche la nuova procedura di calcolo dei fabbisogni acs.
Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
Gli ho dato una rapida occhiata.
Sull'acqua calda sanitaria non dice nulla in quanto la direttiva 2006/32 non ne tratta; qui si parla di miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia (attraverso diagnosi energetiche e altri interventi).
Niente DIA ma solo comunicazione per fotovoltaico e solare termico integrati o aderenti su tetti a falda (e quelli piani?); non parla di DIA in caso di aree vincolate, anche se rimanda all'articolo del DLgs 192/2005 dove si dice che non si debbono alterare le caratteristiche storico o artistiche (ma non paesaggistiche) degli immobili.
Non ritrovo il gasolio nell'allegato I
Nell'allegato III (da seguire in quelle regioni che non hanno proprie procedure di certificazione) ci sono le metodologie di calcolo per la prestazione energetica degli edifici. Sono ovviamente quelle che usciranno anche con i decreti attuativi del 192.
Solo che si richiama una norma che non è ancora uscita (la 11300, parte 2-2), e si richiede che i software garantiscano un risultato in linea (+/- 5%) con "lo strumento nazionale di riferimento" che non è ancora uscito!
Per quanto riguarda la mancanza di conflitto di interessi, senza fare paragoni con altre categorie, e cioè il fatto che serva un tecnico indipendente (richiesto dalla EPBD) vorrei dare il mio parere:
è indubbiamente più semplice e meno costoso per l'utente finale avere a che fare con un solo tecnico, però a mio parere una "certificazione" DEVE essere fatta da terzi. Poi, nel rispetto della correttezza professionale, il certificatore DOVRA' operare sentendo anche i colleghi che hanno fatto la progettazione e la DL, per evitare di arrivare a interpretazioni diverse dello stesso fenomeno fisico.
Detto questo si potrebbero trovare delle semplificazioni, anche la direttiva EPBD non lascia scampo fino a quando non la modificano (cosa che sta avvenendo), per piccole utenze.
Non dobbiamo aver paura di sottoporre a controllo il nostro lavoro (che sia di progettazione o di costruzione). E' corretto nei confronti di chi paga. Però chi controlla deve essere molto preparato e avere molta esperienza, e questo è il vero punto dolente.
Sull'acqua calda sanitaria non dice nulla in quanto la direttiva 2006/32 non ne tratta; qui si parla di miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia (attraverso diagnosi energetiche e altri interventi).
Niente DIA ma solo comunicazione per fotovoltaico e solare termico integrati o aderenti su tetti a falda (e quelli piani?); non parla di DIA in caso di aree vincolate, anche se rimanda all'articolo del DLgs 192/2005 dove si dice che non si debbono alterare le caratteristiche storico o artistiche (ma non paesaggistiche) degli immobili.
Non ritrovo il gasolio nell'allegato I
Nell'allegato III (da seguire in quelle regioni che non hanno proprie procedure di certificazione) ci sono le metodologie di calcolo per la prestazione energetica degli edifici. Sono ovviamente quelle che usciranno anche con i decreti attuativi del 192.
Solo che si richiama una norma che non è ancora uscita (la 11300, parte 2-2), e si richiede che i software garantiscano un risultato in linea (+/- 5%) con "lo strumento nazionale di riferimento" che non è ancora uscito!
Per quanto riguarda la mancanza di conflitto di interessi, senza fare paragoni con altre categorie, e cioè il fatto che serva un tecnico indipendente (richiesto dalla EPBD) vorrei dare il mio parere:
è indubbiamente più semplice e meno costoso per l'utente finale avere a che fare con un solo tecnico, però a mio parere una "certificazione" DEVE essere fatta da terzi. Poi, nel rispetto della correttezza professionale, il certificatore DOVRA' operare sentendo anche i colleghi che hanno fatto la progettazione e la DL, per evitare di arrivare a interpretazioni diverse dello stesso fenomeno fisico.
Detto questo si potrebbero trovare delle semplificazioni, anche la direttiva EPBD non lascia scampo fino a quando non la modificano (cosa che sta avvenendo), per piccole utenze.
Non dobbiamo aver paura di sottoporre a controllo il nostro lavoro (che sia di progettazione o di costruzione). E' corretto nei confronti di chi paga. Però chi controlla deve essere molto preparato e avere molta esperienza, e questo è il vero punto dolente.
Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
Correzione: non sono le software house a dover certificare che i programmi sono a norna con le UNI TS 11300 ma i progettisti che firmano le varie relazioni ex L10/91 ed AQE prodotti da tali SW che debbono certificare con la loro firma la veridicità e congruenza di quanto prodotto alle norme vigenti.
La cosa è sottile ma importante; in galera ci va chi firma il pezzo di carta e non chi fa il programma che sputa fuori la carta
La cosa è sottile ma importante; in galera ci va chi firma il pezzo di carta e non chi fa il programma che sputa fuori la carta

Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
perchè?MAX76 ha scritto:Correzione: non sono le software house a dover certificare che i programmi sono a norna con le UNI TS 11300 ma i progettisti che firmano le varie relazioni ex L10/91 ed AQE prodotti da tali SW che debbono certificare con la loro firma la veridicità e congruenza di quanto prodotto alle norme vigenti.
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
Re: Pubblicato il D.Lgs. 115/08
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
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Si parla di scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto a quanto calcolato con il software nazionale di riferimento che dovrà essere predisposto dal CTI. La garanzia mi pare che riguardi solo quello.
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
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Si parla di scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto a quanto calcolato con il software nazionale di riferimento che dovrà essere predisposto dal CTI. La garanzia mi pare che riguardi solo quello.
Augusto 44