Buongiorno,
in un edificio ristrutturato con demolizione e ricostruzione per riparare i danni provocati dal sisma del Centro Italia del 2016, si è soggetti ovviamente all'applicazione del decreto 199/2021; e va bene.
Per stabilire il dimensionamento minimo dell'impianto FV (P=k*S), secondo Voi, va applicato il k (0.025) per gli edifici esistenti o essendo l'edificio demolito e ricostruito si è soggetti al k (0.05) dei nuovi edifici?
Vi ringrazio.
Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
Moderatore: Edilclima
Re: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
Secondo me si applicano le condizioni di edificio esistente (k=0.025), perché il decreto semplificazioni n° 120/2020, modificando il D.P.R. 380 nella definizione di "Ristrutturazione", vi ha compreso gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Siccome il D.P.R. gerarchicamente è superiore al Decreto legislativo, quest'ultimo recepisce in toto quanto sopra.
Voi siete d'accordo?
Siccome il D.P.R. gerarchicamente è superiore al Decreto legislativo, quest'ultimo recepisce in toto quanto sopra.
Voi siete d'accordo?
Re: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
Il DPR 380 ed il D.Lgs.199 parlano di cose diverse ed impiegano definizioni diverse.
La definizione che ti occorre la trovi nel D.Lgs 28/11:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Quindi nel caso di demoricostruzione l'edificio è considerato "esistente".
Secondo l'Allegato III
k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
La definizione che ti occorre la trovi nel D.Lgs 28/11:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Quindi nel caso di demoricostruzione l'edificio è considerato "esistente".
Secondo l'Allegato III
k è uguale a 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione;
Re: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
solo per dire che no, il DPR è "sotto" il DLGS, dopo la riforma dei DPR degli anni '80. per il merito sono d'accordo con terminus, salvo diverso parere del feudatario regionale (che potrebbe essere intervenuto sulla questione con propria grid... ehm, delibera)
Re: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
concordo con Terminus
ci si deve riferire alle definizioni del dlgs 28 e la demolizione/ricostruzione viene ricondotta alla ristrutturazione rilevante di un edificio esistente
avevo anche chiesto un parere ad Anit ed avevo ricevuto la stessa risposta
ci si deve riferire alle definizioni del dlgs 28 e la demolizione/ricostruzione viene ricondotta alla ristrutturazione rilevante di un edificio esistente
avevo anche chiesto un parere ad Anit ed avevo ricevuto la stessa risposta
Re: Quantitativo Minimo FV in demolizione e ricostruzione
in emilia romagna è sempre 0,05