aperture smaltimento in emergenza
Moderatore: Edilclima
aperture smaltimento in emergenza
Buongiorno a tutti ho un dubbio.
La superficie delle aperture di smaltimento in emergeza (esempio A/40) è riferita al piano di ogni compartimeto.
Premesso di soddisfare la superficie minima riferita al piano del compartimento e la uniforme distribuzione con offset 20m nel piano del compartimento, è necessario che ogni locale sia dotato di aperture di smaltimento oppure possono esserci locali e/0 corridoi senza aperture?
La superficie delle aperture di smaltimento in emergeza (esempio A/40) è riferita al piano di ogni compartimeto.
Premesso di soddisfare la superficie minima riferita al piano del compartimento e la uniforme distribuzione con offset 20m nel piano del compartimento, è necessario che ogni locale sia dotato di aperture di smaltimento oppure possono esserci locali e/0 corridoi senza aperture?
- weareblind
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Possono esserci.
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Confermo, la verifica va fatta per compartimento senza considerare le partizioni interne.
Tom Bishop
- travereticolare
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Indubbiamente possono esserci però è un tema a mio avviso poco chiaro.
Faccio un esempio.
Con il codice non siamo obbligati a garantire la compartimentazione tra camera di albergo e corridoio. Un incendio all'interno di una camera, inevitabilmente si propagherà verso il corridoio, e se questo non è direttamente aerato verso l'esterno, i fumi stagneranno all'interno facendo calare la visibilità, inficiando l'esodo. (Ho fatto l'esempio di un albergo perché il pre-movement è molto elevato).
Secondo me, in un corridoio di esodo, come può essere un corridoio che collega le varie camere all'interno di attività come alberghi, deve essere aerato.
Il concetto sembra anche essere ripreso dal paragrafo § S.8.5.1 dove al comma 1 lettera a. viene esplicitato che: Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così.
- travereticolare
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Chiaramente, se è un compartimento serve lo smaltimento minimo di 1/40 della superficie in pianta se si ricade in livello II di prestazione.weareblind ha scritto: ↑lun apr 01, 2024 13:50 Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così.
In realtà la RTV 5 non chiede compartimentazione per le aree TC. Vanno compartimentate solamente le camere poste a quota < -1m.
Per come la vedo io, un ambito di un comparto può essere privo di aerazione solamente se non è funzionale all'esodo.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: aperture smaltimento in emergenza
Vi ringrazio molto per le risposte.
Per quanto riguarda i corridoi mi viene però da pensare che le aperture in emergenza non hanno direttamente la funzione di favorire l' esodo ma solo le squadre di emergenza. In teoria potrebbero venire aperte dai VVF quando intervengono, e si potrebbe presumere che l' esodo sia già avvenuto. Poi è ovvio che se è possibile smaltire il fumo anche dal corridoio è ovviamente meglio, ma le aperture in emergenza non sono direttamente connesse all' esodo. Cosa ne pensate ??
Per quanto riguarda i corridoi mi viene però da pensare che le aperture in emergenza non hanno direttamente la funzione di favorire l' esodo ma solo le squadre di emergenza. In teoria potrebbero venire aperte dai VVF quando intervengono, e si potrebbe presumere che l' esodo sia già avvenuto. Poi è ovvio che se è possibile smaltire il fumo anche dal corridoio è ovviamente meglio, ma le aperture in emergenza non sono direttamente connesse all' esodo. Cosa ne pensate ??
- weareblind
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Ho un caso solo progettato.travereticolare ha scritto: ↑lun apr 01, 2024 16:54Chiaramente, se è un compartimento serve lo smaltimento minimo di 1/40 della superficie in pianta se si ricade in livello II di prestazione.weareblind ha scritto: ↑lun apr 01, 2024 13:50 Il corridoio però è altro comparto, e va aerato. L'obbligo di porte EI lo abbiamo ancora, lo ricordo un po' imboscato ma per l'unico albergo capitatomi le porte le ho chieste così.
In realtà la RTV 5 non chiede compartimentazione per le aree TC. Vanno compartimentate solamente le camere poste a quota < -1m.
Per come la vedo io, un ambito di un comparto può essere privo di aerazione solamente se non è funzionale all'esodo.
V.5.5 in tabella chiede, per S.2, livello III e comunque almeno classe 30.
La via di fuga è compartimento rispetto alle camere, di fatto mi pare che la prescrizione della porta tagliafuoco 30 minuti derivi da lì.
Questo perché il corridoio non è TC, ma TB.
TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio;
TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata.
Questo mi cambia da B a C il tipo di rischio vita, e il cambio si porta dietro il fatto che siano diversi compartimenti.
Ho esagerato nella differenziazione? In questo unico caso capitatomi ho chiesto porte EI30 per le camere.
A sua volta, questo fa sì che camere e corridoio siano aerati separatamente.
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Per le porte delle camere di albergo a rigor di codice vale:
Compartimentazione per livello di prestazione III in cui si cita : Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche.
Ovviamente si può applicare è riferito ad una valutazione del rischio e non è obbligatorio altrimenti era scritto deve o dovrebbe - vedi punto 4 del G.1.25.
Se definisci le vie di esodo compartimento allora devi realizzare tutto secondo codice e non solo le porte (qunidi serrande tagliafuoco, sigillature, pareti, etc) perchè altrimenti faresti come la vecchia norma che richiedeva pareti e porte EI30 solo per l'irraggiamento che però non è applicabile nel codice.
Se decidi per le porte EI allora devono essere Sa perchè per chi dorme il livello III è a tenuta di fumi freddi.
Definire il corridoio compartimento distino può essere ragionevole solo se nell'ambito della classificazione specifica RTV consideri il corridoio area TB (spazi comuni, svegli, non conosce edificio) da aree TC (spazi di riposo, non conosci edificio) quindi con diverso profilo di rischio. In questo caso però la stessa RTV non richiede nessun requisito aggiuntivo di compartimentazione tra TA-TB-TC.
Detto questo nell'ambito della valutazione del rischio ovviamente si può prevedere la misura aggiuntiva della sola porta EI ma non è strettamente obbligatoria.
Personalmente renderei obbligatorio il dispositivo di autochiusura (anche su porte non EI) e la serratura a sblocco rapido così come era richiesto nella vecchia normativa e di cui nel codice non c'è traccia.
Compartimentazione per livello di prestazione III in cui si cita : Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche.
Ovviamente si può applicare è riferito ad una valutazione del rischio e non è obbligatorio altrimenti era scritto deve o dovrebbe - vedi punto 4 del G.1.25.
Se definisci le vie di esodo compartimento allora devi realizzare tutto secondo codice e non solo le porte (qunidi serrande tagliafuoco, sigillature, pareti, etc) perchè altrimenti faresti come la vecchia norma che richiedeva pareti e porte EI30 solo per l'irraggiamento che però non è applicabile nel codice.
Se decidi per le porte EI allora devono essere Sa perchè per chi dorme il livello III è a tenuta di fumi freddi.
Definire il corridoio compartimento distino può essere ragionevole solo se nell'ambito della classificazione specifica RTV consideri il corridoio area TB (spazi comuni, svegli, non conosce edificio) da aree TC (spazi di riposo, non conosci edificio) quindi con diverso profilo di rischio. In questo caso però la stessa RTV non richiede nessun requisito aggiuntivo di compartimentazione tra TA-TB-TC.
Detto questo nell'ambito della valutazione del rischio ovviamente si può prevedere la misura aggiuntiva della sola porta EI ma non è strettamente obbligatoria.
Personalmente renderei obbligatorio il dispositivo di autochiusura (anche su porte non EI) e la serratura a sblocco rapido così come era richiesto nella vecchia normativa e di cui nel codice non c'è traccia.
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Re: aperture smaltimento in emergenza
Il tema non è del tutto chiarito dal COPI, forse anche perché temo sia difficile da normare. In linea di massima faccio le verifiche stanza per stanza in quanto anche se formalmente la singola stanza non è un singolo compartimento, tuttavia ho delle partizioni interne che limitano almeno un po' la propagazione e quindi mi sembra giusto verificare che ogni stanza abbia 1/40. Però mi riferisco ad uffici, in un albergo come citato sopra, ad esempio, il problema per i corridoi potrebbe esistere.