Rinnovo + SCIA non aggravio
Moderatore: Edilclima
Rinnovo + SCIA non aggravio
Per uno stabilimento composto da due capannoni mi trovo nella seguente situazione :
- CPI/SCIA scaduto da circa un mese
- a mia insaputa uno dei capannoni destinati a magazzino cartaceo viene trasformato in produzione dove è calato il c.i. ed il rischio comunque è minore.
La modifica del capannone, a mio parere, essendo una 'Modifica rilevante' ( ricado nel parametro D.i dell'Allegato IV ) ma senza aggravio il ché comporta una nuova SCIA dedicata a questa unità.
Voi cosa fareste ?
- presentazione della SCIA e poi il Rinnovo periodico oppure
- rinnovo poi SCIA ( in quasto caso il titolare dovrebbe dichiarare che nulla e mutato - cosa non vera ), oppure
- rinnovo + SCIA + non aggravio insieme.
- CPI/SCIA scaduto da circa un mese
- a mia insaputa uno dei capannoni destinati a magazzino cartaceo viene trasformato in produzione dove è calato il c.i. ed il rischio comunque è minore.
La modifica del capannone, a mio parere, essendo una 'Modifica rilevante' ( ricado nel parametro D.i dell'Allegato IV ) ma senza aggravio il ché comporta una nuova SCIA dedicata a questa unità.
Voi cosa fareste ?
- presentazione della SCIA e poi il Rinnovo periodico oppure
- rinnovo poi SCIA ( in quasto caso il titolare dovrebbe dichiarare che nulla e mutato - cosa non vera ), oppure
- rinnovo + SCIA + non aggravio insieme.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Se la SCIA (con o senza aggravio) copre tutte le attività soggette, allora non c'è bisogno di rinnovo.
I termini ripartono con la nuova autorizzazione.
In caso contrario direi: SCIA ed il giorno dopo rinnovo.
I termini ripartono con la nuova autorizzazione.
In caso contrario direi: SCIA ed il giorno dopo rinnovo.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Grazie Terminus,
ma se come prevede il DM io relaziono solo sulla parte che modifico ( che è tipo B ) mentre ci sono anche le A e C che non cambiano allora nel modello SCIA metto tutte le attività ( e pago per tutte ) non solo quelle presenti nel capannone oggetto della relazione - e quindi ci sarà anche il sopralluogo x la C che non è variata ?
ma se come prevede il DM io relaziono solo sulla parte che modifico ( che è tipo B ) mentre ci sono anche le A e C che non cambiano allora nel modello SCIA metto tutte le attività ( e pago per tutte ) non solo quelle presenti nel capannone oggetto della relazione - e quindi ci sarà anche il sopralluogo x la C che non è variata ?
- weareblind
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Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Rinnovare se scaduto non puoi. Scia ex novo di tutto e insieme modello per modifica senza aggravio.
Terminus, Scia e poi rinnovo adesso non puoi più. Concordi?
Terminus, Scia e poi rinnovo adesso non puoi più. Concordi?
Ultima modifica di weareblind il gio feb 07, 2019 17:49, modificato 2 volte in totale.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Formalmente dopo la scadenza si dovrebbe fare SCIA generale.
Ma ci sono molti comandi che accettano i rinnovi tardivi (più o meno tardivi dipende).
SCIA parziale + rinnovo vale ovviamente se il Comando accetta il rinnovo tardivo, altrimenti, come dici tu, occorre SCIA generale che fa ripartire i termini.
Ma ci sono molti comandi che accettano i rinnovi tardivi (più o meno tardivi dipende).
SCIA parziale + rinnovo vale ovviamente se il Comando accetta il rinnovo tardivo, altrimenti, come dici tu, occorre SCIA generale che fa ripartire i termini.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Grazie a tutti.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
Il comando a cui mi riferisco generalmente accetta rinnovi tardivi di diversi mesi. ( dicono che comunque è il titolare che rischia in quanto esercita l'attività senza autorizzazione).
Quindi presento SCIA + Rinnovo + non aggravio.
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Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Uhm occhio... il fatto che li accetti non ha valore legale. Il Comando non può farsi la sua legge in casa. Tu che avalli una procedura non corretta puoi poi essere chiamato a risponderne.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
beh in realtà ci sarebbe la "sibillina" circolare 5555 del 18/04/2012... se fai rinnovo tardivo io VVF posso mandare denuncia alla procura perché ipotizzo che dalla scadenza al momento della presentazione del rinnovo tu abbia esercito in assenza di titolo abilitativo, se mi presenti una nuova SCIA io VVF me ne sto perché ipotizzo che tu abbia cessato l'attività alla scadenza e la riprenda oggi che mi presenti la SCIA, però non mi pare sia vietato presentare rinnovo tardivo (al di la che comunque la prossima scadenza non sarà più di 5 anni dal rinnovo ma dalla naturale scadenza precedente), solo che si espone il cliente a sanzioni.weareblind ha scritto: ↑ven feb 08, 2019 07:33 Uhm occhio... il fatto che li accetti non ha valore legale. Il Comando non può farsi la sua legge in casa. Tu che avalli una procedura non corretta puoi poi essere chiamato a risponderne.
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Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
E' vietato sì. Oltre l'ultimo giorno di validità = SCIA scaduta. Ergo, possibilità di nuova SCIA ri-citando i progetti approvati, mentre le norme non prevedono rinnovo oltre scadenza.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Tanto per completare il discorso sono stato a parlare con i VV.F.
la risposta è stata:
- ok per il rinnovo tardivo;
- visto che il mio capannone passato da deposito carta ( 34.B - fino a 50t ) a lavorazione carta con meno di 50t non rientra più nelle att. soggette ( la 33.C vale solo per >50t);
- allora rinnovo con non aggravio + aggiornamento delle tavole.
Rimane, nell'altro capannone, sia la 33.c che la 34.b.
Si accettano commenti.
la risposta è stata:
- ok per il rinnovo tardivo;
- visto che il mio capannone passato da deposito carta ( 34.B - fino a 50t ) a lavorazione carta con meno di 50t non rientra più nelle att. soggette ( la 33.C vale solo per >50t);
- allora rinnovo con non aggravio + aggiornamento delle tavole.
Rimane, nell'altro capannone, sia la 33.c che la 34.b.
Si accettano commenti.
- weareblind
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Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
I commenti saranno ritengo gli stessi.
SCIA globale con non aggravio (non aggravio = relazione + tavole di non aggravio), rinnovo tardivo non esiste.
SCIA globale con non aggravio (non aggravio = relazione + tavole di non aggravio), rinnovo tardivo non esiste.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Un informazione
qualora i termini del rinnovo non siano scaduti e dovendo presentare un scia di non aggravio per una modifica di una porzione di attività (esempio installazione pannelli fotovoltaici) posso presentare il rinnovo insieme alla scia di non aggravio? e in tal caso devo pagare per le attività presenti gli oneri del rinnovo + gli oneri relativi all'attività che ha subito la modifica corretto?
Vi ringrazio
qualora i termini del rinnovo non siano scaduti e dovendo presentare un scia di non aggravio per una modifica di una porzione di attività (esempio installazione pannelli fotovoltaici) posso presentare il rinnovo insieme alla scia di non aggravio? e in tal caso devo pagare per le attività presenti gli oneri del rinnovo + gli oneri relativi all'attività che ha subito la modifica corretto?
Vi ringrazio
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Fino all'anno scorso inviando Pec si poteva fare anche un'invio unico, ma di fatto sono due pratiche distinte, quindi entrambi con i proprio oneri. Ad oggi dovendo inviare tramite i portali in ogni caso bisogna fare le due pratiche in modo distinto. E' più corretto fare prima il non aggravio, così in fase di rinnovo il responsabile dichiara lo stato legittimo corretto.n.vignali ha scritto: ↑ven feb 02, 2024 16:05 Un informazione
qualora i termini del rinnovo non siano scaduti e dovendo presentare un scia di non aggravio per una modifica di una porzione di attività (esempio installazione pannelli fotovoltaici) posso presentare il rinnovo insieme alla scia di non aggravio? e in tal caso devo pagare per le attività presenti gli oneri del rinnovo + gli oneri relativi all'attività che ha subito la modifica corretto?
Vi ringrazio
- weareblind
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Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Concordo. Se il Comune procede via PEC (per esempio Asti), potresti pure, ma è poco chiaro, e comunque sono due pratiche e due pagnotte.
Anche per te, molto meglio prima SCIA di non aggravio, poi rinnovo di tutto.
Anche per te, molto meglio prima SCIA di non aggravio, poi rinnovo di tutto.
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Sull'argomento, faccio notare una nuova lettera circolare del primo febbraio scorso:
Circolare DCPREV prot. n. 1640 del 01-02-2024
Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.
Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.
Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Rinnovo tardivo possibile se non c'è accertamento di polizia giudiziaria?
Circolare DCPREV prot. n. 1640 del 01-02-2024
Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011.
Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.
Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.
Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Rinnovo tardivo possibile se non c'è accertamento di polizia giudiziaria?
- weareblind
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Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Lessi una volta che le "circolari sono l'arte di non dire nulla".
Re: Rinnovo + SCIA non aggravio
Grazie mille per le risposte