Buongiorno.
Dovendo presentare una istanza di valutazione progetto per l'attività 58 (medicina nucleare) che norma si potrebbe seguire?
Il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58.
Secondo me bisogna applicare il vecchio DM sugli ospedali (che però non va a trattare esplicitamente le aree di tipo F come questa)...
Cosa ne pensate?
Attività 58
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 58
Eh, io ho una attrezzatura portatile 58 e non so come fare.
Re: Attività 58
Anni fa, prima del 2015, impiegai il DM 10/03/98 per un sensore con sorgente Co-60.
Malizia fa riferimento solo al D.Lgs. 101/20 e D.Lgs. 203/22.
Direi che, anche considerando l'art.3 del DM 03/09/21, si può fare sempre riferimento al COPI.
Malizia fa riferimento solo al D.Lgs. 101/20 e D.Lgs. 203/22.
Direi che, anche considerando l'art.3 del DM 03/09/21, si può fare sempre riferimento al COPI.
Re: Attività 58
Ciao Terminus.
Ho riguardato un pò la normativa in materia, il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58.
DM 18-09-2002 coordinato con DM 09-03-2015:
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell’allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
L’Allegato I, lettera A, al D.M. 07-08-2012 prevede la valutazione del rischio per Attività soggetta non regolata da specifica normativa (si fa riferimento ai criteri generali di sicurezza antincendio, ex D.M. 10-03-1998 ora sostituito dal Minicodice che si applica però alle attività non soggette ai controlli da parte dei VVF e non dotate di specifica norma).
Il D.Lgs. 17-03-1995, n° 230, è stato abolito dal D.Lgs. 31-07 2020, n. 101:
Art. 243 – Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente sono abrogate le seguenti disposizioni:
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017.
Sembrerebbe quindi che si possa applicare il Titolo IV, Capo II, del D.M. 18-09-2002.
Ho riguardato un pò la normativa in materia, il Codice non riporta nel suo campo di applicazione l'attività 58.
DM 18-09-2002 coordinato con DM 09-03-2015:
2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell’allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
L’Allegato I, lettera A, al D.M. 07-08-2012 prevede la valutazione del rischio per Attività soggetta non regolata da specifica normativa (si fa riferimento ai criteri generali di sicurezza antincendio, ex D.M. 10-03-1998 ora sostituito dal Minicodice che si applica però alle attività non soggette ai controlli da parte dei VVF e non dotate di specifica norma).
Il D.Lgs. 17-03-1995, n° 230, è stato abolito dal D.Lgs. 31-07 2020, n. 101:
Art. 243 – Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente sono abrogate le seguenti disposizioni:
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 così come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017.
Sembrerebbe quindi che si possa applicare il Titolo IV, Capo II, del D.M. 18-09-2002.