Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
Moderatore: Edilclima
Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
Dalla verifica della congruità dei prezzi (Decreto MiTe 14/02/2022) è risultato che per una categoria di lavoro il prezzo non è congruo indicando l'importo non ammesso. Tale importo nell'asseverazione ENEA va considerato in detrazione nel campo "la spesa ammessa è" o bisogna ridurre il prezzo offerto dall'impresa nel computo fino a renderlo congruo?
Re: Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
In ENEA indichi il prezzo di progetto dell'intervento (come da computo e da fatture) ma poi inserisci anche il prezzo ammesso (cioè quello congruo) che potrà essere uguale a quello di progetto (quindi nessun sforamento) oppure inferiore nel caso di sforamento.GSPro ha scritto: ↑gio mag 25, 2023 11:09 Dalla verifica della congruità dei prezzi (Decreto MiTe 14/02/2022) è risultato che per una categoria di lavoro il prezzo non è congruo indicando l'importo non ammesso. Tale importo nell'asseverazione ENEA va considerato in detrazione nel campo "la spesa ammessa è" o bisogna ridurre il prezzo offerto dall'impresa nel computo fino a renderlo congruo?
Almeno io ho capito così...
Re: Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
In caso di sconto in fattura l'eccedenza deve essere fatturata a parte.
Per cessione diretta del beneficiario va bene come ha detto già Semew, anche se un commercialista ci ha fatto fare fatture separate anche in questo caso.
Per cessione diretta del beneficiario va bene come ha detto già Semew, anche se un commercialista ci ha fatto fare fatture separate anche in questo caso.
Re: Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
Concordo....è preferibile che le fatture corrispondano al costo congruo...
Re: Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
Ringrazio tutti per l'aiuto,
ma vorrei chiarire meglio il mio quesito, innanzi tutto trattasi di cessione del credito alla banca da parte del committente, quindi la fattura dei lavori è unica comprensiva della parte di spesa ammessa di quella non ammessa, è nell'asseverazione all'ENEA che bisogna distinguere la parte di spesa in progetto e quella su cui il committente matura il credito.
il mio dubbio è nella gestione negli importi non ammessi a seguito di un prezzo non congruo (secondo decreto MiTe 14/02/2022), facendo un esempio:
Pompa di calore per ACS in progetto il prezzo unitario offerto dall'impresa (al netto della manodopera, trasporto, ecc.) è di 2.508.59 €/cad., mentre nel famoso allegato A (D. MiTe 14/02/2022) il prezzo congruo è 1.500 €/cad., pertanto con una differenza di € 1.008.59 importo non ammesso.
Questo importo, secondo voi, va portato in detrazione nel campo "la spesa ammessa è" dell'asseverazione ENEA, come in effetti si fa quando si superano i massimali?
Spero di essere stato chiaro
ma vorrei chiarire meglio il mio quesito, innanzi tutto trattasi di cessione del credito alla banca da parte del committente, quindi la fattura dei lavori è unica comprensiva della parte di spesa ammessa di quella non ammessa, è nell'asseverazione all'ENEA che bisogna distinguere la parte di spesa in progetto e quella su cui il committente matura il credito.
il mio dubbio è nella gestione negli importi non ammessi a seguito di un prezzo non congruo (secondo decreto MiTe 14/02/2022), facendo un esempio:
Pompa di calore per ACS in progetto il prezzo unitario offerto dall'impresa (al netto della manodopera, trasporto, ecc.) è di 2.508.59 €/cad., mentre nel famoso allegato A (D. MiTe 14/02/2022) il prezzo congruo è 1.500 €/cad., pertanto con una differenza di € 1.008.59 importo non ammesso.
Questo importo, secondo voi, va portato in detrazione nel campo "la spesa ammessa è" dell'asseverazione ENEA, come in effetti si fa quando si superano i massimali?
Spero di essere stato chiaro
Re: Gestione somme non ammesse nella congruità dei prezzi (decreto MiTe 14/02/2022)
NO, la spesa ammessa, per definizione, sarà quella minima tra Allegato A e Fatture.GSPro ha scritto: ↑gio mag 25, 2023 18:44 Ringrazio tutti per l'aiuto,
ma vorrei chiarire meglio il mio quesito, innanzi tutto trattasi di cessione del credito alla banca da parte del committente, quindi la fattura dei lavori è unica comprensiva della parte di spesa ammessa di quella non ammessa, è nell'asseverazione all'ENEA che bisogna distinguere la parte di spesa in progetto e quella su cui il committente matura il credito.
il mio dubbio è nella gestione negli importi non ammessi a seguito di un prezzo non congruo (secondo decreto MiTe 14/02/2022), facendo un esempio:
Pompa di calore per ACS in progetto il prezzo unitario offerto dall'impresa (al netto della manodopera, trasporto, ecc.) è di 2.508.59 €/cad., mentre nel famoso allegato A (D. MiTe 14/02/2022) il prezzo congruo è 1.500 €/cad., pertanto con una differenza di € 1.008.59 importo non ammesso.
Questo importo, secondo voi, va portato in detrazione nel campo "la spesa ammessa è" dell'asseverazione ENEA, come in effetti si fa quando si superano i massimali?
Spero di essere stato chiaro
Il superamento del massimale è un'altra questione: qui parliamo di spesa congrua.
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