Palestre - D.M. 18-03-1996
Moderatore: Edilclima
Palestre - D.M. 18-03-1996
Buonasera a tutti.
All'articolo 1 del D.M. 18-03-1996 si afferma:
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
La palestra per cui sono stato incaricato di adeguare alla normativa antincendio non ospita attività regolate dal CONI o da altre federazioni riconosciute dal CONI.
Va applicato ugualmente il DM?
All'articolo 1 del D.M. 18-03-1996 si afferma:
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
La palestra per cui sono stato incaricato di adeguare alla normativa antincendio non ospita attività regolate dal CONI o da altre federazioni riconosciute dal CONI.
Va applicato ugualmente il DM?
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Se è fuori dal campo di applicazione, non è applicabile.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno e grazie.
Quale norma applicheresti? Il Codice non è applicabile, ma l'attività è soggetta (quindi nemmeno il Minicodice)...
Quale norma applicheresti? Il Codice non è applicabile, ma l'attività è soggetta (quindi nemmeno il Minicodice)...
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
In una palestra fitness che sto progettando il funzionario dei VVF mi ha detto di seguire art.20 di quel decreto, non c'è altra norma utilizzabile.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno.
Perfetto, in effetti non ci sono altre strade.
Perfetto, in effetti non ci sono altre strade.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Perché il codice non è applicabile? Per me è proprio quello che devi usare.
Io un paio d'anni fa, in un caso simile (scuola di danza sportiva, attività non CONI) ho presentato un progetto seguendo il 10 marzo 1998. Ovviamente oggi non si può fare, e si usano le altre norme generiche (quindi codice o minicodice, a seconda).
Se lo dicono loro, si fa così e basta. Però non ha senso, l'art. 20 fa parte di un decreto non applicabile.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
cmorante ha scritto: ↑ven apr 28, 2023 11:41Perché il codice non è applicabile? Per me è proprio quello che devi usare.
Io un paio d'anni fa, in un caso simile (scuola di danza sportiva, attività non CONI) ho presentato un progetto seguendo il 10 marzo 1998. Ovviamente oggi non si può fare, e si usano le altre norme generiche (quindi codice o minicodice, a seconda).
D.M. 22-11-2022 - Art. 2:
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
Se lo dicono loro, si fa così e basta. Però non ha senso, l'art. 20 fa parte di un decreto non applicabile.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Il DM 22 novembre 2022 è la RTV 15, ma non applicare la RTV non implica non applicare la RTO (ovvero il codice).fabbretto ha scritto: ↑ven apr 28, 2023 11:52 D.M. 22-11-2022 - Art. 2:
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
[quote=ChriRN post_id=238065 time=1682669068 us
Del resto, il DM 03 settembre 2021 lo dice chiaramente:
Nel tuo caso, il comma 1 non è applicabile (la norma verticale, ovvero il DM 18/03/1996, non è applicabile); il punto 2 non è applicabile (non sei a basso rischio), finisci per forza al comma 3, ovvero il codice, senza utilizzare la RTV 15 (non applicabile agli impianti sportivi per definizione).Art. 3.
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
- weareblind
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Sono d'accordo anche se è completamente senza senso perché è la definizione di campo di applicazione di attività sportiva di quel decreto che è senza senso, Io prima delle entrate in vigore del decreto 3 settembre 2021 ho progettato un grosso centro sportivo con tantissimi campi da padel utilizzando il decreto anche se non rientra nel campo di applicazione.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Chiedo scusa per l'intromissione: per uno spogliatoio con meno di 100 persone che normativa usereste? Io userei il COPI perchè ho un corridoio cieco, mentre la normativa del 96 per impianti sportivi richiede la doppia via di uscita.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Il problema lo hanno creato gli stessi VVF confondendo ancor di più le idee ai professionisti.weareblind ha scritto: ↑ven apr 28, 2023 17:56 Sono d'accordo anche se è completamente senza senso perché è la definizione di campo di applicazione di attività sportiva di quel decreto che è senza senso, Io prima delle entrate in vigore del decreto 3 settembre 2021 ho progettato un grosso centro sportivo con tantissimi campi da padel utilizzando il decreto anche se non rientra nel campo di applicazione.
Sarebbe stato molto più chiaro poter applicare il Codice e/o le RTV a TUTTE le attività abolendo le vecchie norme. Inutile stare ancora in piedi con il doppio binario...
Tornando all'oggetto, nell'art. 1 del D.M. 22-11-2022 il codice (con la relativa RTV) è applicabile all'attività 65 solo per locali di pubblico spettacolo (no le palestre). Nel vecchio D.M. 12-04-2019 (il primo che ha modificato il D.M. 03-08-2015) l'attività 65 non era nemmeno contemplata nel suo campo di applicazione.
D.M. 22-11-2022:
Art. 2 - comma 1: Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. * Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis (Foppio binario).
Art. 2 - comma 5: Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
D.M. 18-03-1996 - Art. 1:
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31, lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.
I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
Nemmeno il Minicodice è applicabile in quanto si tratta di attività soggetta.
Pare quindi che l'unico riferimento "valido" sia l'art. 20 del D.M. 18-03-1996, anche se è una forzatura.
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Il codice è applicabile perché è richiesto da art.3 comma 3 del D.M. 3/9/2021, non essendo applicabili i commi 1 e 2.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao Weareblind.
Non mi è chiaro.
L'art. 3 comma 3 stabilisce che "Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2 (cioè i luoghi di lavoro non soggetti al DPR 151 e non dotati di regola tecnica), i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015". Secondo me è però sottinteso il fatto che il codice si possa applicare applicare ai luoghi di lavoro rientranti comunque nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.
Leggendo il D.M. 3 agosto 2015 nella sua ultima versione (D.M. 22-11-2022): "Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione".
Non riesco a ritrovare la possibilità di applicare il Codice per un progetto di adeguamento antincendio di una palestra, non ricadendo la palestra nel campo di applicazione del codice.
Non mi è chiaro.
L'art. 3 comma 3 stabilisce che "Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2 (cioè i luoghi di lavoro non soggetti al DPR 151 e non dotati di regola tecnica), i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015". Secondo me è però sottinteso il fatto che il codice si possa applicare applicare ai luoghi di lavoro rientranti comunque nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.
Leggendo il D.M. 3 agosto 2015 nella sua ultima versione (D.M. 22-11-2022): "Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione".
Non riesco a ritrovare la possibilità di applicare il Codice per un progetto di adeguamento antincendio di una palestra, non ricadendo la palestra nel campo di applicazione del codice.
Ultima modifica di fabbretto il ven apr 28, 2023 21:12, modificato 2 volte in totale.
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Scusa, non ho capito la finalità. Devi redigere progetto o VRI?
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Progetto antincendio, come specificato meglio nel post precedente.
-
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
In un caso che mi è capitato ho applicato l'art.20 del D.M. 18-03-1996.
Tom Bishop
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno.
Quando hai affrontato il problema?
Quando hai affrontato il problema?
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Idem, ottobre 2022. 1 mese prima della entrata e j vigore del D.M. 3/9/2021 però. Adesso... Art. 3 cTom Bishop ha scritto: ↑sab apr 29, 2023 06:17 In un caso che mi è capitato ho applicato l'art.20 del D.M. 18-03-1996.
3, il giusto è Codice
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
ciao.
Non riesco a convincermi, comunque ci rifletto su.
Grazie
Non riesco a convincermi, comunque ci rifletto su.
Grazie
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Il campo di applicazione si riferisce al DM stesso, non alla RTO. "Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1 (ovvero la RTV allegata) si applicano..."fabbretto ha scritto: ↑ven apr 28, 2023 19:48 Tornando all'oggetto, nell'art. 1 del D.M. 22-11-2022 il codice (con la relativa RTV) è applicabile all'attività 65 solo per locali di pubblico spettacolo (no le palestre). Nel vecchio D.M. 12-04-2019 (il primo che ha modificato il D.M. 03-08-2015) l'attività 65 non era nemmeno contemplata nel suo campo di applicazione.
D.M. 22-11-2022:
Art. 2 - comma 1: Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. * Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis (Foppio binario).
Art. 2 - comma 5: Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.
Quindi il DM 22/11/2022 non è utilizzabile, ma questo non significa che sia da escludere anche la RTO (che è un altro decreto), ed è resa obbligatoria dal DM 03/09/2021.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno.
Il D.M. 22 novembre 2022 ha aggiunto, come dici anche tu, la RTV locali pubblico spettacolo, ma ha anche aggiornato il "vecchio" dm 3 agosto 2015.
Ripeto, non concordo sulla possibilità di applicare la alle palestre soggette ai controlli VVF (mi sembra abbastanza chiaro):
DM 3 AGOSTO 2015 (aggiornato a gennaio 2023):
Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
Il DM 3 settembre 2021 si applica per luoghi da lavoro a basso rischio ubicati in attività non soggette e non dotate di regola tecnica. Per me, non posso applicarlo a una palestra soggetta secondo il DPR 151.
Comunque farò un passaggio presso i VVF... sempre che mi confermino l'incarico.
Grazie
Il D.M. 22 novembre 2022 ha aggiunto, come dici anche tu, la RTV locali pubblico spettacolo, ma ha anche aggiornato il "vecchio" dm 3 agosto 2015.
Ripeto, non concordo sulla possibilità di applicare la alle palestre soggette ai controlli VVF (mi sembra abbastanza chiaro):
DM 3 AGOSTO 2015 (aggiornato a gennaio 2023):
Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
Il DM 3 settembre 2021 si applica per luoghi da lavoro a basso rischio ubicati in attività non soggette e non dotate di regola tecnica. Per me, non posso applicarlo a una palestra soggetta secondo il DPR 151.
Comunque farò un passaggio presso i VVF... sempre che mi confermino l'incarico.
Grazie
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Minicodice in palestra soggetta vietato da art. 3 c.2 del Minicodice.
DM impianti sportivi fuori campo applicazione.
Ergo sei libero di applicare, per il progetto, quello che vuoi.
DM impianti sportivi fuori campo applicazione.
Ergo sei libero di applicare, per il progetto, quello che vuoi.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao weareblind.
Concordo su tutto, però aggiungerei anche che non posso applicare il Codice, non è riportato nel suo campo di applicazione la palestra.
A questo punto il DM del 1996 è quello più "vicino", come riportato anche in una nota di Malizia.
Però si arriva al paradosso per cui una palestra senza spettatori, applicando l'art. 20 del DM 18-03-1996 ha bisogno di rete idranti e due uscite al pari di un impianto sportivo ben più grande...
Un bel grattacapo.
Concordo su tutto, però aggiungerei anche che non posso applicare il Codice, non è riportato nel suo campo di applicazione la palestra.
A questo punto il DM del 1996 è quello più "vicino", come riportato anche in una nota di Malizia.
Però si arriva al paradosso per cui una palestra senza spettatori, applicando l'art. 20 del DM 18-03-1996 ha bisogno di rete idranti e due uscite al pari di un impianto sportivo ben più grande...
Un bel grattacapo.
- weareblind
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Infatti così ho fatto: art. 20 del decreto impianti sportivi.
Scusa, due uscite e reti idranti ti sembrano troppo?
Scusa, due uscite e reti idranti ti sembrano troppo?
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buonasera a tutti, mi permetto di postare il link dei VVF con Regole Tecniche suddivise per attività che si possono applicare.
Non entro nel merito se sia giusto o sbagliato poter applicare RTO alla palestra, ma secondo i VVF non si può applicare.
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.asp ... 0257#att65
Ogni giorno leggo i vostri interventi per lo scopo di imparare qualcosa.
Non entro nel merito se sia giusto o sbagliato poter applicare RTO alla palestra, ma secondo i VVF non si può applicare.
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.asp ... 0257#att65
Ogni giorno leggo i vostri interventi per lo scopo di imparare qualcosa.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buonasera a te.
Hai centrato perfettamente il problema! Il Codice purtroppo è ancora acerbo secondo me, nonostante i 7 anni di vita abbondanti.
Ci sono situazioni surreali, come questa delle palestre.
Hai centrato perfettamente il problema! Il Codice purtroppo è ancora acerbo secondo me, nonostante i 7 anni di vita abbondanti.
Ci sono situazioni surreali, come questa delle palestre.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao.weareblind ha scritto: ↑mar mag 02, 2023 15:52 Infatti così ho fatto: art. 20 del decreto impianti sportivi.
Scusa, due uscite e reti idranti ti sembrano troppo?
Purtroppo l'edificio ha un vincolo sui prospetti e non possono aprire una seconda uscita di sicurezza.
Poi non capisco con che logica impongono i vincoli sugli edifici... quello che ospiterà la palestra è una "baracca"!
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
È chiaro il tuo punto, e formalmente è corretto.fabbretto ha scritto: ↑mar mag 02, 2023 12:59 Buongiorno.
Il D.M. 22 novembre 2022 ha aggiunto, come dici anche tu, la RTV locali pubblico spettacolo, ma ha anche aggiornato il "vecchio" dm 3 agosto 2015.
Ripeto, non concordo sulla possibilità di applicare la alle palestre soggette ai controlli VVF (mi sembra abbastanza chiaro):
DM 3 AGOSTO 2015 (aggiornato a gennaio 2023):
Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.
Il DM 3 settembre 2021 si applica per luoghi da lavoro a basso rischio ubicati in attività non soggette e non dotate di regola tecnica. Per me, non posso applicarlo a una palestra soggetta secondo il DPR 151.
Comunque farò un passaggio presso i VVF... sempre che mi confermino l'incarico.
Grazie
Ma secondo me, è semplicemente scritto male. La RTV 15 è relativa ai soli locali di spettacolo, ma l'attività 65 comprende anche altro. Quindi loro lì, banalmente, vogliono dirti "ecco, questa è la regola tecnica per l'attività 65, ma solo per una parte". Ma si sono dimenticati che, scrivendo così, taglierebbero fuori il resto della 65.
Resta però il fatto che il DM 03 settembre 2021 mi dice di usare il codice per i luoghi di lavoro senza regola tecnica e senza minicodice.
Solito casino dei VVF, dai.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao.
Il Minicodice però si può applicare per attività non soggette, e purtroppo la palestra supera i requisiti minimi per l'assoggettabilità.
Purtroppo con la volontà di semplificare non fanno altro che complicarci la vita (come il fatto di mantenere ancora in piedi il doppio binario)...
Il Minicodice però si può applicare per attività non soggette, e purtroppo la palestra supera i requisiti minimi per l'assoggettabilità.
Purtroppo con la volontà di semplificare non fanno altro che complicarci la vita (come il fatto di mantenere ancora in piedi il doppio binario)...
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Scusate, torno sull'argomento.
Mi hanno interpellato per due palestre, entrambe al di sopra dei 200 mq e con capenza inferiore alle 100 persone.
Nella prima si farà attività pesi e fitness e la palestra è affiliata al CONI.
Nella seconda si farà riabilitazione e la palestra non è affiliata al CONI.
Alla fine sono entrambe attività soggette? Che norma dovrei utilizzare? Ho chiesto anche un apppuntamento dai VVF per capirne di più, di cui scriverò qui le informazioni che mi saranno fornite, ma nel frattempo qualcuno ha qualche idea? Grazie a tutti
Mi hanno interpellato per due palestre, entrambe al di sopra dei 200 mq e con capenza inferiore alle 100 persone.
Nella prima si farà attività pesi e fitness e la palestra è affiliata al CONI.
Nella seconda si farà riabilitazione e la palestra non è affiliata al CONI.
Alla fine sono entrambe attività soggette? Che norma dovrei utilizzare? Ho chiesto anche un apppuntamento dai VVF per capirne di più, di cui scriverò qui le informazioni che mi saranno fornite, ma nel frattempo qualcuno ha qualche idea? Grazie a tutti
nuvola bianca
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno.
per quanto ho capito:
- attività affiliata al CONI: l'intero DM 18-03-1996;
- attività non affiliata CONI: art. 20 del DM 18-03-1996.
Proprio ieri in un convegno si è discusso animatamente sul fatto che non c'è una strategia comune presso i VVF, e addirittura anche nell'ambito della stessa provincia...
Facci sapere perchè il discorso si fa interessante.
per quanto ho capito:
- attività affiliata al CONI: l'intero DM 18-03-1996;
- attività non affiliata CONI: art. 20 del DM 18-03-1996.
Proprio ieri in un convegno si è discusso animatamente sul fatto che non c'è una strategia comune presso i VVF, e addirittura anche nell'ambito della stessa provincia...
Facci sapere perchè il discorso si fa interessante.
- weareblind
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
In realtà è piuttosto chiaro.
1) Sopra 200 mq è sempre soggetto.
2) Se sono in elenco del DM 1996 si applica lo stesso, se no sei libero di progettare come meglio ritieni.
1) Sopra 200 mq è sempre soggetto.
2) Se sono in elenco del DM 1996 si applica lo stesso, se no sei libero di progettare come meglio ritieni.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Beh insomma, non mi sembra proprio corretto.
Si dovrebbe applicare anche solo l'art. 20 anche se affiliata al CONI se il numero di spettatori è fino a 100.
A Genova un funzionario ti costringe ad applicare il decreto del 1996 a qualsiasi impianto sportivo, non mi ricordo più il giro di interpretazione che fa, ma giuro alla fine sono stato costretto ad applicare il Decreto del 1996 anche ad una palestra piccolina non soggetta a CONI.weareblind ha scritto: ↑gio giu 08, 2023 17:37 In realtà è piuttosto chiaro.
1) Sopra 200 mq è sempre soggetto.
2) Se sono in elenco del DM 1996 si applica lo stesso, se no sei libero di progettare come meglio ritieni.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Certo, anche in questo caso.
Infatti è così, non si può ancora applicare il Codice.weareblind ha scritto: ↑gio giu 08, 2023 17:37 In realtà è piuttosto chiaro.
1) Sopra 200 mq è sempre soggetto.
2) Se sono in elenco del DM 1996 si applica lo stesso, se no sei libero di progettare come meglio ritieni.
A Genova un funzionario ti costringe ad applicare il decreto del 1996 a qualsiasi impianto sportivo, non mi ricordo più il giro di interpretazione che fa, ma giuro alla fine sono stato costretto ad applicare il Decreto del 1996 anche ad una palestra piccolina non soggetta a CONI.
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno a tutti, dopo incontro con il funzionario dei VVF mi è stato detto di applicare il codice. Vi terrò aggiornati sulle approvazioni o integrazioni che seguiranno. Buon lavoro a tutti
nuvola bianca
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Buongiorno.
Allora aggiornassero il campo di applicazione del DM 03-08-2015, perchè non è applicabile!
Facci sapere.
Ciao
Allora aggiornassero il campo di applicazione del DM 03-08-2015, perchè non è applicabile!
Facci sapere.
Ciao
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ragazzi ci sono novità in merito?
Devo fare la progettazione di una palestra scolastica con uso serale per attività soggette a CONI.
Att. 65.1/B
Che norma si deve applicare? Davo per scontato codice + RTV.15, ma leggendo effettivamente la RTV non parla di palestre nello specifico
Devo fare la progettazione di una palestra scolastica con uso serale per attività soggette a CONI.
Att. 65.1/B
Che norma si deve applicare? Davo per scontato codice + RTV.15, ma leggendo effettivamente la RTV non parla di palestre nello specifico
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao, io alla fine ho avuto approvazione con il decreto 18/03/96. La palestra è sopra i 200 mq, non c'è presenza di spettatori e le presenze sono inferiori alle 100 unità: ho utilizzato le prescrizioni contenute nell'Art. 20 del decreto.
nuvola bianca
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Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Grazie, molto simile alla mia
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao.umstudio ha scritto: ↑lun mag 06, 2024 15:19 Ragazzi ci sono novità in merito?
Devo fare la progettazione di una palestra scolastica con uso serale per attività soggette a CONI.
Att. 65.1/B
Che norma si deve applicare? Davo per scontato codice + RTV.15, ma leggendo effettivamente la RTV non parla di palestre nello specifico
Hai letto bene, devi applicare ancora il vecchio D.M. 18-03-1996... sperando che le vecchie norme vadano in pensione presto perchè a me questo doppio binario ha rotto abbastanza (ogni volta bisogna confrontare due norme, ma tanto poi ti pagano solo 1 progetto).
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Confermo anche in base alla mia esperienza che per palestra non CONI e priva di spettatori applicazione art.20 del DM 18 marzo 1996.
Fabbretto perdonami come mai parli di due idranti. E' passato un pò di tempo ma se non erro l'art.20 suddetto non prevedeva la realizzazione di un impianto idrico antincendio ma solo di estintori.
Fabbretto perdonami come mai parli di due idranti. E' passato un pò di tempo ma se non erro l'art.20 suddetto non prevedeva la realizzazione di un impianto idrico antincendio ma solo di estintori.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Ciao.
Giusta osservazione.
La presenza dei 2 idranti e due uscite era riferito all'eventuale applicazione del Codice, mi sono espresso male.
Giusta osservazione.
La presenza dei 2 idranti e due uscite era riferito all'eventuale applicazione del Codice, mi sono espresso male.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Salve, ho un caso particolare (e quale non lo è.... )
Scuola di ballo, in cui tra allievi e insegnanti non si raggiungono le 100 persone, ma che tuttavia organizza saggi di danza in cui si organizzano di fatto spettacoli con ingresso di pubblico, e in tali occasioni si superano le 100 persone.
Ora, che si applica?
Perchè in questo caso l'attività sarebbe soggetta come pubblico spettacolo (vero e proprio) mentre l'attività sportiva si svolge sotto le 100 persone.
Si applica il Codice? In teoria potrei applicarlo solo limitatamente all'attività di pubblico spettacolo, ma dal punto di vista dell'attività sportiva? dovrei applicare il DM 96 limitatamente all'articolo 20, ma non mi risulta sia possibile applicare entrambe le cose....
Scuola di ballo, in cui tra allievi e insegnanti non si raggiungono le 100 persone, ma che tuttavia organizza saggi di danza in cui si organizzano di fatto spettacoli con ingresso di pubblico, e in tali occasioni si superano le 100 persone.
Ora, che si applica?
Perchè in questo caso l'attività sarebbe soggetta come pubblico spettacolo (vero e proprio) mentre l'attività sportiva si svolge sotto le 100 persone.
Si applica il Codice? In teoria potrei applicarlo solo limitatamente all'attività di pubblico spettacolo, ma dal punto di vista dell'attività sportiva? dovrei applicare il DM 96 limitatamente all'articolo 20, ma non mi risulta sia possibile applicare entrambe le cose....
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Io presenterei la pratica come attività di pubblico spettacolo applicando RTO+RTV oppure la vecchia norma.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Se non fanno attività affiliati alla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva), che è l'unica riconosciuta dal CONI, il decreto sugli impianti sportivi non è applicabile.boba74 ha scritto: ↑mar mag 07, 2024 09:29 Salve, ho un caso particolare (e quale non lo è.... )
Scuola di ballo, in cui tra allievi e insegnanti non si raggiungono le 100 persone, ma che tuttavia organizza saggi di danza in cui si organizzano di fatto spettacoli con ingresso di pubblico, e in tali occasioni si superano le 100 persone.
Ora, che si applica?
Perchè in questo caso l'attività sarebbe soggetta come pubblico spettacolo (vero e proprio) mentre l'attività sportiva si svolge sotto le 100 persone.
Si applica il Codice? In teoria potrei applicarlo solo limitatamente all'attività di pubblico spettacolo, ma dal punto di vista dell'attività sportiva? dovrei applicare il DM 96 limitatamente all'articolo 20, ma non mi risulta sia possibile applicare entrambe le cose....
A quel punto, avresti il solo codice per l'attività di scuola di danza, e la RTV 15 per l'aspetto pubblico spettacolo.
Secondo me usare il 19/08/1996 sul pubblico spettacolo ha poco senso, perché andresti a coprire un aspetto dell'attività (gli eventi) trascurando l'altro (la scuola), mentre il codice copre tutto ed è possibile usarlo.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Scusa, non ho capito: applicheresti la RTV per il pubblico spettacolo e la sola RTO per la scuola? Non mi torna.
Re: Palestre - D.M. 18-03-1996
Forse mi sono espresso male, riformulo.
La scuola di danza, se non fanno nulla come FIDS, non rientra nell'applicabilità della norma sugli impianti sportivi; ma anche se lo fosse, puoi sempre usare la RTO come alternativa.
Per quando fai eventi, puoi usare la norma sul pubblico spettacolo, o RTO+RTV come alternativa.
A questo punto, per evitare inutili sovrapposizioni di norme (e possibili contrasti), userei RTO per l'intera attività e, per le aree coinvolte negli eventi, RTO+RTV 15.