Buongiorno la legge regionale 11 dicembre 2006 art 24 comma 3bis, vieta il riscaldamento di locali abitabili con l' eccezione di "gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)."
Secondo la vostra esperienza il divieto vale solo per gli Immobili vincolati, oppure per qualsiasi immobile in zona vincolata?
divieto riscaldamento locali non abitabili
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Re: divieto riscaldamento locali non abitabili
Il dlgs si applica ai beni culturali e a quelli paesaggistici.
Sono beni paesaggistici gli immobili indicati all’articolo 134 (inclusi i complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e le aree di cui all’articolo 142 che però non contiene le zone territoriali omogenee A e B.
Quindi come al solito la risposta può essere sì o no.
Sono beni paesaggistici gli immobili indicati all’articolo 134 (inclusi i complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e le aree di cui all’articolo 142 che però non contiene le zone territoriali omogenee A e B.
Quindi come al solito la risposta può essere sì o no.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”