Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

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Axfire
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Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da Axfire »

Buongiorno.
La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica:
Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.
e prosegue:
Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d’esodo alla volta e verificare che le restanti vie d’esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Quindi se un'immobile ha n.1 o n.2 scale non cambia nulla? Siccome se si ha n.1 scala non si effettua la verifica di ridondanza, se invece si hanno n.2 scale si effettua la verifica, ed in sostanza si ha solo n.1 scala disponibile.
Un altro esempio: se ho n.1 scala da 2400 mm di larghezza questa non è soggetta a ridondanza. Se ho n.2 scale da 1200 mm sono soggette a ridondanza.
Sicuramente non è questa l'interpretazione corretta, ma non mi è chiaro quale sia l'interpretazione giusta.
Gmeister
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Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da Gmeister »

Axfire ha scritto: ven set 30, 2022 16:52 se ho n.1 scala da 2400 mm di larghezza questa non è soggetta a ridondanza. Se ho n.2 scale da 1200 mm sono soggette a ridondanza.
il tuo ragionamento così come scritto è giusto, inclusa questa considerazione. Va da se che se hai solo una scala le verifiche stringenti diventano altre, come il corridoio cieco e l'affollamento.
etec83
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Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da etec83 »

Dipende anche che tipo di scale sono.
Una scala protetta la devi almeno avere se ti servono 2 vie d'esodo indipendenti.
ing.caruso
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Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da ing.caruso »

Axfire ha scritto: ven set 30, 2022 16:52 Buongiorno.
La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica:
Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.
e prosegue:
Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d’esodo alla volta e verificare che le restanti vie d’esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Quindi se un'immobile ha n.1 o n.2 scale non cambia nulla? Siccome se si ha n.1 scala non si effettua la verifica di ridondanza, se invece si hanno n.2 scale si effettua la verifica, ed in sostanza si ha solo n.1 scala disponibile.
Un altro esempio: se ho n.1 scala da 2400 mm di larghezza questa non è soggetta a ridondanza. Se ho n.2 scale da 1200 mm sono soggette a ridondanza.
Sicuramente non è questa l'interpretazione corretta, ma non mi è chiaro quale sia l'interpretazione giusta.
Attenzione, facciamo un attimo ordine.
La prima verifica da fare è quella del nr. minimo di uscite "indipendenti" che la tua attività può permettersi. Solo una volta verificata la tabella S.4-15 allora si procede alla verifica di ridondanza. Nel caso specifico del tuo esempio. Supponiamo un'attività dotata di due piani. Caso A, servito da una Scala A larga 240 cm e caso B servito da nr. 2 scale, A e B larghe rispettivamente 120 cm.

Se rientriamo nel caso A, data la non possibilità di altre vie di esodo secondarie, per omettere la verifica di ridondanza, la stessa via di esodo deve rispettare anche il vincolo di corridoio cieco secondo il paragrafo S.4.8.2
Quindi magari potrai avere Si una sola scala larga 240 cm, ma il PERCORSO COMPLESSIVO fino al raggiungimento del luogo sicuro esterno o in altri compartimenti ti si riduce, dovendo essere non più solo quello di esodo (Les), ma anche idoneo a rispettare quello massimo imposto dal corridoio cieco per la tua attività (Lcc). Oppure rendi la scala una scala a "Prova di fumo" e quindi protetta, guadagnando metri utili qualora non rientrassi con una sola via.

Caso B. Supponiamo che le scale siano in posizioni diametralmente opposte e quindi indipendenti, puoi permetterti in questo caso il non rispetto del corridoio cieco, proprio perchè se una delle scale dovesse diventare impraticabile, avresti la seconda ancora utile.

Attenzione: verificare anche che la larghezza della sola scala rimasta del caso B sia sufficiente allo sfollamento massimo previsto per tutto il piano della tua attività.

Morale. In un caso guadagni in larghezza e numero di scale omettendo la verifica di ridondanza, ma perdi molto in lunghezza massime ammissibili, nell'altro riduci larghezza e aumenti il numero, ma verificando la ridondanza puoi concederti corridoi ciechi più lunghi o del tutto assenti.
Axfire
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Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da Axfire »

ing.caruso ha scritto: ven set 30, 2022 17:49
Axfire ha scritto: ven set 30, 2022 16:52 Buongiorno.
La verifica di ridondanza delle vie d'esodo (cap. S.4.8.6) indica:
Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.
e prosegue:
Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d’esodo alla volta e verificare che le restanti vie d’esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Quindi se un'immobile ha n.1 o n.2 scale non cambia nulla? Siccome se si ha n.1 scala non si effettua la verifica di ridondanza, se invece si hanno n.2 scale si effettua la verifica, ed in sostanza si ha solo n.1 scala disponibile.
Un altro esempio: se ho n.1 scala da 2400 mm di larghezza questa non è soggetta a ridondanza. Se ho n.2 scale da 1200 mm sono soggette a ridondanza.
Sicuramente non è questa l'interpretazione corretta, ma non mi è chiaro quale sia l'interpretazione giusta.
Attenzione, facciamo un attimo ordine.
La prima verifica da fare è quella del nr. minimo di uscite "indipendenti" che la tua attività può permettersi. Solo una volta verificata la tabella S.4-15 allora si procede alla verifica di ridondanza. Nel caso specifico del tuo esempio. Supponiamo un'attività dotata di due piani. Caso A, servito da una Scala A larga 240 cm e caso B servito da nr. 2 scale, A e B larghe rispettivamente 120 cm.

Se rientriamo nel caso A, data la non possibilità di altre vie di esodo secondarie, per omettere la verifica di ridondanza, la stessa via di esodo deve rispettare anche il vincolo di corridoio cieco secondo il paragrafo S.4.8.2
Quindi magari potrai avere Si una sola scala larga 240 cm, ma il PERCORSO COMPLESSIVO fino al raggiungimento del luogo sicuro esterno o in altri compartimenti ti si riduce, dovendo essere non più solo quello di esodo (Les), ma anche idoneo a rispettare quello massimo imposto dal corridoio cieco per la tua attività (Lcc). Oppure rendi la scala una scala a "Prova di fumo" e quindi protetta, guadagnando metri utili qualora non rientrassi con una sola via.

Caso B. Supponiamo che le scale siano in posizioni diametralmente opposte e quindi indipendenti, puoi permetterti in questo caso il non rispetto del corridoio cieco, proprio perchè se una delle scale dovesse diventare impraticabile, avresti la seconda ancora utile.

Attenzione: verificare anche che la larghezza della sola scala rimasta del caso B sia sufficiente allo sfollamento massimo previsto per tutto il piano della tua attività.

Morale. In un caso guadagni in larghezza e numero di scale omettendo la verifica di ridondanza, ma perdi molto in lunghezza massime ammissibili, nell'altro riduci larghezza e aumenti il numero, ma verificando la ridondanza puoi concederti corridoi ciechi più lunghi o del tutto assenti.
Ipotizziamo un caso C.
Si hanno due scale da 120 cm ma non diametralmente opposte, diciamo quasi adiacenti e non indipendenti.
Se entrambe le scale rispettano i vincoli di lunghezza massima di corridoio cieco esse non sono soggette a verifica di ridondanza.
Anche perchè avendo stabilito che non sono indipendenti esse non potrebbero essere rese indisponibili una alla volta ma dovrebbero essere rese indisponibili contemporaneamente.

Ipotizziamo un caso D.
Come il caso precedente ma le scale sono protette. In questo caso posso valutare se sottoporre a verifica di ridondanza le scale nel caso il corridoio cieco non è rispettato o non sottoporre a verifica di ridondanza le scale nel caso il corridoio cieco per entrambe le scale è rispettato.

Entrambe le ipotesi sono corrette?
ing.caruso
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Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da ing.caruso »

Di fatto il Caso C è una forzatura che ti riporta al caso A. Non hai più nr. 2 uscite indipendenti, ma ne hai 1 sola. Pertanto si, il vincolo principale è che per entrambe le vie di esodo non indipendenti, sia rispettata la massima lunghezza imposta dal Corridoio cieco.

Caso D.
E' una situazione più complessa. Se le scale sono protette, quindi a prova di fumo e con scarse possibilità di innesco per tutto ciò che sta oltre l'uscita che conduce sulle scala, di fatto le scale e il percorso di esodo verticale ad essa correlato non necessita di alcuna verifica di ridondanza, in quanto essa non potrà mai essere resa impraticabile.
Il problema semmai ti si pone nella fase prima del raggiungimento delle due uscite vicine che conducono rispettivamente alla due scale. Se l'incendio si innesca proprio prima della diramazione delle due, come ti comporti ?
Di fatto si rientra sempre nella condizione della tabella S.4.8.2. Hai sempre comunque il valore "1" nella tabella alla voce numero minimo di uscite indipendenti. Seppure entrambe le scale risultino protette, è il raggiungimento ad esse a non esserlo, in quanto è uno solo data la non indipendenza. E' una condizione progettuale comunque rara e sconsigliata e non ne vedo spesso. E' preferibile sempre mantenere l'indipendenza delle uscite e delle vie di esodo laddove possibile e quando queste sono in numero ridotto (es. 2 sole vie di esodo).
Axfire
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Re: Scale d'esodo - Verifica di ridondanza

Messaggio da Axfire »

Chiaro. Porto un ulteriore esempio, fittizio. Condivido uno schema nel link seguente:
https://ibb.co/JqxKRYk

Se avessi 2 scale protette con caratteristiche di filtro ma non a prova di fumo, in cui i corridoi ciechi e le porzioni di corridoio cieco omettibili per raggiungere ENTRAMBE le scale e successivamente raggiungere un luogo sicuro sono INFERIORI ai limiti imposti dal CoPI, credo la verifica di ridondanza potrebbe non essere richiesta. Quale è la tua opinione gentilmente?
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