Sostituzione generatore in ER: help me

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

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SuperP
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Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da SuperP »

Ciao,
non sono per nulla pratico delle norme regionali emiliane e chiedo un supporto

Due unità abitative riscaldate da una caldaia da 70kW
Le unità sono in affitto da una società (dei proprietari) che gestisce tutto il grande immobile.
Rilievo i radiatori e siamo a 39kW a DT50°C, quindi considerando l'installazione fatta (in nicchia, addossati al muro etc) e che d'inverno tenevano 23°C, penso di mettere una condensazione da 35kW (isolano anche il sottotetto per cui ci ballo dentro)

La sostituzione non è indolore perché lo scarico dei fumi attuale viaggia a livello del pavimento, facendo un percorso di 2m, girando a dx per 4 m per poi girando a sx innestarsi nel camino esistente con la camera di raccolta fumi con la scritta Shunt (non ho fatto videoispezione)

Ora, caldaie moderne con lo scarico fumi basso non ne trovo.
Fare uno scarico fumi con quel percorso, aggiungendo poi il tratto in discesa (dalla nuova caldaia a quella esistente) non mi va proprio.

Pensavo di fare lo scarico in facciata, dovrei avere le distanza da 7129 senza problemi e penso che, visto quanto sopra, possa derogare lo scarico a tetto (potrei anche portarlo a tetto, ma disturberebbe non poco l'estetica, ma a me poco anche interessa).

Volevo chiedere se in ER esiste qualche norma che regoli lo scarico fumi diversamente dal DPR 412. I regolamento locali sono tutti bypassati dallo stesso DPR.

Inoltre non essendo presente alcuna ripartizione, risulta obbligatorio l'installazione dei ripartitori di calore? Se si, in EcoBonus, potrebbero essere ammessi? A mio avviso no, non fa parte degli interventi sulla distribuzione, trattamento acqua, controllo e regolazione ed emissione, ma al proprietario è arrivata "voce" diversa.
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Marvin
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Re: Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da Marvin »

Per quanto riguarda la norma UNI credo ti debba riferire alla 11528, avendo caldaia > 35 kW, ma forse le distanze da rispettare sono le stesse, non ricordo bene.
Scarico a parete, normalmente non è ammesso, a meno che non dichiari tu l'impossibilità tecnica (dovrebbe esserci la possibilità di derogare allo scarico a tetto nel DLGS 102/2014)
Se la caldaia fornisce anche ACS, temo tu debba prevedere il 50% di rinnovabile
Ripartizione obbligatoria, non detraibile al 65%.
boba74
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Re: Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da boba74 »

A livello regionale che io sappia vale il DPR 412.
Piuttosto è da verificare se a livello comunale non valga qualche regolamento di igiene più restrittivo, che se anche dovrebbe (in teoria) adeguarsi al DPR 412 (come imposto da ultima modifica del 2013 mi pare) di fatto non l'hanno ancora recepito tutti.
In linea di massima, se non esiste un condotto adeguato o adeguabile puoi scaricare a parete (dato che usi una caldaia a condensazione).
Però dato che le caldaie a condensazione hanno dei kit da 80 o da 60 flessibili, in molti casi è possibile l'intubamento.
SuperP
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Re: Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da SuperP »

boba74 ha scritto: mer set 21, 2022 14:39 Però dato che le caldaie a condensazione hanno dei kit da 80 o da 60 flessibili, in molti casi è possibile l'intubamento.
Non posso intubare con il percorso dei tubi indicato.
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SuperP
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Re: Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da SuperP »

Marvin ha scritto: mer set 21, 2022 13:55 Per quanto riguarda la norma UNI credo ti debba riferire alla 11528, avendo caldaia > 35 kW, ma forse le distanze da rispettare sono le stesse, non ricordo bene.
Scarico a parete, normalmente non è ammesso, a meno che non dichiari tu l'impossibilità tecnica (dovrebbe esserci la possibilità di derogare allo scarico a tetto nel DLGS 102/2014)
Se la caldaia fornisce anche ACS, temo tu debba prevedere il 50% di rinnovabile
Ripartizione obbligatoria, non detraibile al 65%.
La caldaia che installerò sarà sotto i 35, quindi 7129.

Per la contabilizzazione si, nel DM 2015 te la impongono al cambio di generatore.-

Il riferimento per l'obbligo del 50% di acs (quindi devo fare la legge 10) nel caso di SOLO cambio generatore viene sempre dalla legge regionale?

A tetto potrei anche arrivarci con un nuovo camino, ora vedo se riesco a svincolarmi (stiamo pensando ad un ibrido per il quale c'è la deroga specifica).

Grazie
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boba74
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Re: Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da boba74 »

Confermo che nel tuo caso, in ER, quella è una sostituzione di generatore, quindi non occorre copertura da FER
Marvin
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Re: Sostituzione generatore in ER: help me

Messaggio da Marvin »

SuperP ha scritto: mer set 21, 2022 16:42
Marvin ha scritto: mer set 21, 2022 13:55 Per quanto riguarda la norma UNI credo ti debba riferire alla 11528, avendo caldaia > 35 kW, ma forse le distanze da rispettare sono le stesse, non ricordo bene.
Scarico a parete, normalmente non è ammesso, a meno che non dichiari tu l'impossibilità tecnica (dovrebbe esserci la possibilità di derogare allo scarico a tetto nel DLGS 102/2014)
Se la caldaia fornisce anche ACS, temo tu debba prevedere il 50% di rinnovabile
Ripartizione obbligatoria, non detraibile al 65%.
La caldaia che installerò sarà sotto i 35, quindi 7129.

Per la contabilizzazione si, nel DM 2015 te la impongono al cambio di generatore.-

Il riferimento per l'obbligo del 50% di acs (quindi devo fare la legge 10) nel caso di SOLO cambio generatore viene sempre dalla legge regionale?

A tetto potrei anche arrivarci con un nuovo camino, ora vedo se riesco a svincolarmi (stiamo pensando ad un ibrido per il quale c'è la deroga specifica).

Grazie
pardon, avevo letto di fretta e mi sembrava che cambiassi anche i radiatori, no no quindi, no FER su ACS.

rimane il dubbio se presentare la legge 10 nel caso andassi a prevedere impianto ibrido, in quanto:
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, o di installazione
di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW, la relazione tecnica di cui al comma 2 può essere
omessa a fronte dell'obbligo di acquisizione della dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37 del 2008.
L’obbligo di redazione della relazione tecnica sussiste solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia
di generatore, come, ai soli fini esemplificativi e in modo non esaustivo, la sostituzione di una caldaia a metano con una
caldaia alimentata a biomasse combustibili.


per la questione scarico a tetto, sempre nella legge regionale (che trovi qui nell'ultima versione https://servizissiir.regione.emilia-rom ... 161&ENTE=1)
3. Per impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, nel caso di sostituzione del generatore di calore
o di ristrutturazione dell’impianto esistente, o nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti è
obbligatorio il collegamento ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione,
con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
4. È possibile derogare a quanto stabilito dal precedente comma 3 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di
generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 3, con scarico
a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella
versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di
apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e
da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
5. Per accedere alle deroghe di cui al comma 4, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore
al valore limite calcolato con la formula (90 + 2 log Pn), dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore, espressa in kW;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della
combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione
abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di
prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore al valore limite calcolato con la formula (90 + 3
log Pn), dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive
modifiche e integrazioni.
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