X ora ho letto quelli relativi a "IMPIANTI A GAS" ed a "TERMOTECNICA ED IMPIANTI", data la mia necessità di capire come comportarmi per la stesura nel modo più corretto possibile della documentazione da rilasciare in base al D.M. n.37 relativo alla "sostituzione di generatore di calore ad acqua calda avente potenze termica al focolare < 35 kW", che è appunto quello ke la ditta artigiana di cui sono socio si occupa, oltre ke alla manutenzione successiva degli stressi generatori installati.
Da quello ke ho "capito" sia leggendo il Decreto prima menzionato, sia leggendo le Vs discussioni nei Forum, sia leggendo i vari articoli riportati dal SOLE24ORE, ci sono abbastanza novità, ke xò nn stò qui a riassumere, ed una nuova modulistica per la Dichiarazione di conformità... oltre ke la possibilità di redigere una Dichiarazione di Rispondenza per impianti esistenti e privi di Dichiarazione di Conformità (cosa ke penso di nn fare, almeno sino a ke nn ci siano indicazioni su quali verifiche fare per attestare che gli impianti siano a norma...)
Ecco, io ho parecchi dubbi sulla compilazione della Dichiarazione di Conformità, ke in realtà non si discosta fondamentalmente dalla modulistica precedente redatta per la vecchia Legge 46/90 (ora quasi tutta abrogata dal D.M. n. 37) per cui sotto inserisco tutto quello ke mi rende dubbioso, scritto leggendo passo passo il modello della Dichiarazione di Conformità e la relativa Legenda allegati nel Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008 n. 37 (decreto ed allegati tratti dalla GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE)
Ricordo ancora che l’attività principale eseguita dalla nostra ditta artigiana è la sostituzione di generatori di calore e la successiva manutenzione dei generatori stessi... per cui le varie risposte andrerebbero fatte sempre in riferimento al lavoro da noi svolto, cioè intervento su impianto gas, riscaldamento e produzione acqua calda esistente, dove si và a sostituire il generatore di calore con verifica del nuovo sistema di espulsione prodotti di combustione.
Quesito n. 1) Descrizione schematica intervento effettuato
Il nuovo modello della Dichiarazione di Conformità riporta, come il precedente, la seguente frase:
- esecutrice dell’impianto (descrizione schematica): (da compilare)
inteso come: 0 nuovo impianto 0 trasformazione 0 ampliamento 0 manutenzione straordinaria
La domanda è: ”E’ giusto barrare la crocetta “ manutenzione straordinaria?”
Io penso di si, perché sostituisco la caldaia e quindi faccio un’operazione di manutenzione straordinaria dell’impianto termico, in quanto intervengo sull’impianto con la sostituzione del generatore, la modifica dell’allacciamento della caldaia alla rete gas esistente, all'impianto di riscaldamento, alle tubazioni di acqua fredda e calda sanitaria, del sistema di presa aria comburente e dello scarico dei prodotti di combustione.
Difatti il Decreto n. 37 riporta all’art. 2: Definizioni relative agli impianti , comma d:
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.
Ed il DPR n 412/93 all’art. 1 lettera h cita:
- per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico” si intendono le operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente”
Quindi io, sostituendo il generatore di calore, modifico la struttura dell’impianto su cui intervengo ed intervengo con strumenti ed attrezzature non a corredo degli apparecchi.
A conferma di ciò nella raccolta “LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’” del giugno 2003, redatta dall’UPA di Padova (provincia dove ha sede la nostra ditta artigiana) in collaborazione con i Periti Industriali Di Padova Serasin Antonio, Pontarollo Emilio, Nicoli Alessandro, all’interno del fascicolo “Realizzazione di nuovo impianto termico su appartamento esistente” alla voce:
- esecutrice dell’impianto (descrizione schematica) è riportato: "sostituzione del generatore di calore con relativo sistema di espulsione fumi e ed esecuzione di nuovo impianto di distribuzione del gas metano ed è barrata la casella “manutenzione straordinaria”
Il dubbio però se è giusto barrare la casella “manutenzione straordinaria” mi sovviene perché alla nota n. 1 della Legenda della Dichiarazione di Conformità allegata al Decreto n. 37 è scritto:
1) come esempio nel caso di impianti a gas, con “altro” si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
Quesito n. 2) Norma tecnica applicabile:
La nota n. 3 della Legenda della Dichiarazione di Conformità allegata al Decreto n. 37 riporta:
3) citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all’esecuzione e alle verifiche
E’ sufficiente citare la norma UNI 7129/01 per tutte e tre e le tipologie di norme tecniche e di legge citate (nel caso sempre di impianti con apparecchi aventi potenza <35 kW alimentati a gas metano di rete), o serve citare anche le altre norme, quali:
Legge 1083/71: Norme di sicurezza per l'impiego del gas combustibile.
UNI 7129/01: Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.
UNI 9615-1: Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.
UNI 9615-2: Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.
UNI 10412: Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.
UNI 10389/94: Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione.
UNI 10436/96: Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.
UNI 10641/97: Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.
UNI 10642/97: Apparecchi a gas. Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria comburente e di scarico dei prodotti della combustione.
E varie ed eventuali, se le norme citate risultassero non pertinenti, superate o ne mancassero?
Quesito n. 3) Controllo impianto.
Il nuovo modello della Dichiarazione di Conformità riporta, come il precedente, la seguente frase da contrassegnare:
"controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge"
L’art. 7 comma 3 del Decreto n. 37 riporta:
- In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la Dichiarazione di Conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto
Quali sono le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, nel caso di sola sostituzione di caldaia? Basta fare le verifiche alla caldaia, cioè verificare:
- che non ci siano perdite di gas dallo stacco dell'impianto esistente e dal nuovo allacciamento della caldaia,
- che ci sia adeguata apertura di aerazione (se camera aperta) e di ventilazione (necessaria per prevenire eventuali successive fughe di gas metano),
- che il condotto fumi o la canna fumaria siano in buone condizioni ed effettuare le prove di tiraggio, o, nel caso, provvedere ad intubazione della canna fumaria esistente, ove possibile e dove normativamente corretto, facendo successivamente la verifica di tiraggio?
Oppure bisogna verificare l’intero impianto gas, in partenza dal contatore sino alla cucina ed alla nuova caldaia, verificando anche lo scarico dei prodotti di combustione della cucina (tramite cappa o aspiratore) e le aperture di aerazione e ventilazione, rifacendosi magari all’Appendice F della norma UNI 10738, anche se la stessa norma fa riferimento solo ad impianti preesistenti alla data del 13 marzo 1990 (cosa non sempre vera in quanto talune sostituzioni di caldaie vengono effettuate su impianti realizzati dopo tale data?)
Oppure ci sono altre norme da seguire per effettuare le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge?
Tipo la norma UNI 7129 (edizione compatibile con la data di presunta installazione dell’impianto termico) anche se l’impianto risulta essere esistente e non da installare?
Quesito n. 4) Relazione con tipologia materiali utilizzati.
Nelle cartolerie specializzate di modulistica tecnica si trovano dei modelli per la compilazione della suddetta “Relazione con tipologie dei materiali utilizzati” (vedi quelli della Buffetti) che sono di difficile compilazione, in quanto non si sa bene cosa scrivere ne dove scrivere.
Esistono dei moduli alternativi a quello accennato, magari di più facile comprensione e compilazione, o la relazione tipologica risulta essere libera ed ogni installatore la redige a scelta, sempre però riportando le indicazioni richieste alla nota n. 5 della Legenda della Dichiarazione di Conformità allegata al Decreto n. 37, che scrive:
5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall’art. 7 della Legge 46.
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili.
Ad esempio per il gas:
1) numero, tipo e potenza degli apparecchi;
2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
3) caratteristiche del sistema discarico dei prodotti della combustione;
4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.
Se non esistono altri documenti alternativi utili per la compilazione della "Relazione con tipologia materiali utilizzati", è possibile (o addirittura obbligatorio, come da un pò di tempo penso) sostituire tale “Relazione con tipologia materiali utilizzati” con gli “Allegati obbligatori” alla Dichiarazione di Conformità, rilasciata alle aziende del gas per l’apertura di nuovi contatori gas metano, entro un mese dalla fornitura, dato che tutte le informazioni che la “Relazione con tipologia materiali utilizzati” prevede sono contenute, in maniera più chiara, negli Allegati Obbligatori?
Quesito n. 5) Schema di impianto realizzato
La nota n. 6 della Legenda della Dichiarazione di Conformità allegata al Decreto n. 37 riporta:
6) per schema dell’impianto realizzato si intende la descrizione dell’opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
Lo schema dell’impianto realizzato è sempre obbligatorio, sia prima, con la Legge 46/90, che ora col nuovo Decreto n. 37. Tale schema, se l’intervento riguarda impianti con caldaie aventi potenza termica inferiore a 50 kW o se la somma della potenza della caldaia e della cucina è inferiore a 50 kW, può essere redatto dall’installatore o dal responsabile tecnico della ditta installatrice (se ne ha i requisiti) e tale schema sostituisce il progetto che ora è obbligatorio per qualsiasi impianto e per qualsiasi potenza degli apparecchi installati.
Se invece la caldaia ha potenza superiore ai 50 kW e se la somma della potenza della caldaia e della cucina risultasse essere maggiore di 50 kW il progetto và redatto da un professionista inscritto agli albi professionali.
Mi sembra però che la parte riportante “caldaia con potenza maggiore di 50 kW” vadi in contrasto con la Legge 10/91, la quale indica, anche ora col D.Lgs 311, che il progetto e relativa relazione tecnica, redatto da un professionista inscritto agli albi professionali, è obbligatorio quando la potenza della caldaia da sostituire e/o installare sia maggiore di 35 kW (e non di 50 kW come indicato nel Decreto n. 37)
Cosa si intende per schema?
L’art. 7 comma 2 del Decreto n. 37 riporta che nel caso in cui il progetto sia redatto dall’installatore o dal responsabile tecnico della ditta installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti in corso d’opera
Lo schema è quindi un disegno?
Una relazione tecnica?
Se per schema si intende invece un disegno, esistono dei disegni e/o schemi tipologici da prendere come esempio per capire come farli e cosa è necessario indicare in detti schemi/disegni?
Se invece per schema si intende una relazione tecnica, esiste una modulistica da prendere come esempio?
Di schemi e di relazioni tecniche a servizio di impianti nuovi ne ho fatti, sia per impianti di riscaldamento nuovi sia solo per reti gas metano a servizio di nuove utenze.
Vorrei capire fino a che a punto bisogna arrivare con le indicazioni da inserire nello schema e/o relazione tecnica quando l’intervento svolto è appunto quello di sostituzione di generatore di calore, avente quasi sempre potenza termica inferiore a 35 kW, con modifica dell’allacciamento rete gas metano, allacciamento riscaldamento, acqua fredda e calda sanitaria, sistema aspirazione aria e scarico prodotti combustione a servizio della caldaia.
Quesito n. 6) Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7) ;
Il nuovo modello della Dichiarazione di Conformità riporta, come il precedente, la seguente frase da contrassegnare o meno:
0 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)
La nota n. 7 della Legenda della Dichiarazione di Conformità allegata al Decreto n. 37 riporta:
7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza (art. 7, comma

Nel caso che parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti.
Il fatto è che quando si và a sostituire la caldaia quasi sempre (per non dire sempre) non si trova nulla circa la Dichiarazione di Conformità rilasciata dalla ditta che ha installato in origine la caldaia, e quindi fino ad ora non si contrassegnava la crocetta e non si indicava nessun riferimento, come non si trovava nulla riguardo il sistema di ventilazione/aerazione o scarico fumi quando esso era eseguito e/o predisposto dall’impresa edile o da altro installatore.
Ora invece con l’introduzione del Decreto n. 37 l’installatore che sostituisca una caldaia esistente con una caldaia nuova sembra abbia (ha) l’obbligo di redigere prima la Dichiarazione di Rispondenza e successivamente la Dichiarazione di Conformità relativa all’installazione della nuova caldaia.
E' vero che è necessario fare prima una Dichiarazione di Rispondenza?
Se sì, come si redige la Dichiarazione di Rispondenza?
Esistono dei moduli da prendere come esempio per farla?
Quali sono le verifiche da effettuare per certificare che la parte di impianto esistente è eseguita a regola d’arte?
Sono quelle dell’Allegato F della norma UNI 10378, applicabili anche ad impianti eseguiti dopo la data del 13 marzo 1990?
Oppure ci sono altre norme da seguire per effettuare le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge? Tipo la norma UNI 7129 (edizione compatibile con la data di presunta installazione dell’impianto termico) anche se l’impianto risulta essere esistente e non da installare?
L’art. 7 comma 6 del Decreto n. 37 riporta:
- nel caso in cui la Dichiarazione di Conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Dalla lettura del precedente comma sembra che basti un sopralluogo e degli accertamenti.
Fatti come?
In base a che cosa si attesta che l’impianto esistente è sicuro ed è stato costruito a regola d’arte? Esiste una modulistica per fare ciò?
Quesito n. 7) Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Il nuovo modello della Dichiarazione di Conformità riporta, come il precedente, la seguente frase da contrassegnare:
"copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali."
Va bene rilasciare copia della “Visura ordinaria”?
E’ quello che la Camera di commercio ci rilascia quando si richiede una Visura Camerale semplice.
Se si, in quante copie và rilasciato sia il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio) sia la Dichiarazione di Conformità, completa di tutti gli allegati, schema e relazione con tipologia dei materiali utilizzati?
Una copia?
Due copie? (di cui una poi lo Sportello Unico del Comune dove è lo stabile presso il quale si è fatto l’intervento, lo dà alla Camera di Commercio, però senza gli Allegati Obbligatori?)
La validità di detta Visura Camerale è sempre di 6 mesi.
E’ corretto prolungare detta validità aggiungendo in calce alla stessa una dichiarazione dell’installatore/responsabile tecnico nella quale esso dichiari che alla data di presentazione della Visura Camerale allo Sportello Unico (data successiva ai 6 mesi di validità della Visura stessa, calcolati dalla data di rilascio dalla Camera di Commercio) non c’è stato nessun cambiamento relativo alla società e che quindi risulta essere prorogata la validità della Visura stessa?
Se è possibile riportare questa dichiarazione, come sentito dire, esiste una frase corretta per tale scopo?
Quesito n.

Da quello che mi risulta ad oggi non risultano in vendita i moduli per la compilazione della Dichiarazione di Conformità redatta in base al Decreto n. 37.
Fino ad ora si usavano i moduli preparati dalla “Buffetti”, costituiti da 4 copie su carta chimica.
Come si può ovviare a questo problema?
Si continua ancora ad usare la modulistica “vecchia” in attesa che qualcuno prepari la modulistica nuova?
Se si, tali Dichiarazioni di Conformità redatte sui moduli vecchi e riportanti però date successive al 27 marzo 2008, saranno poi accettate dallo Sportello Unico e dalla Camera di Commercio?
Se invece i vecchi moduli non vanno più bene e non sono più accettati, bisogna crearsi i moduli in carta semplice prendendo come esempio quelli allegati al Decreto n. 37?
Tale modulistica però, contenuta negli allegati I e II del decreto n. 37, può essere modificata o integrata con Decreto Ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
In attesa di tale modulistica, aggiornata o meno, come ci si comporta per le sostituzioni di caldaie che si continuano ad effettuare?
Quesito n. 9) Consegna delle Dichiarazioni di Conformità redatta prima del 27 Marzo 2008.
Dall’incontro di sabato 12 aprile 2008 presso il Centro Conferenze della Camera di Commercio di Padova è emerso che le Dichiarazioni di Conformità redatte prima del 27 Marzo 2008 vanno ancora consegnate presso la Camera di Commercio, entro 6 mesi dalla compilazione delle stesse.
Ebbene, due settimane fa (più o meno) ci siamo recati presso la Camera di Commercio di Padova per la consegna delle Dichiarazioni di Conformità redatte prima del 23 Marzo 2008, Dichiarazioni che ci sono state respinte chiedendoci solamente un riepilogo delle stesse dove fosse indicato il numero della dichiarazione, la data della stessa, il cliente che ci ha commissionato il lvoro (nome cognome, indirizzo.)
Tale nuova procedura è valida ed è da seguire, almeno per la presentazione delle Dichiarazioni di Conformità redatte prima del 27 Marzo 2008?
Oppure dobbiamo pretendere che ci vengano accettate le Dichiarazioni di Conformità dalla Camera di Commercio come sempre hanno fatto, senza richiederci in alternativa un riepilogo?
Ringraziando sin da ora per il Vs. tempo e le Vs. eventuali risposte, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti riguardo quanto scritto, magari a volte in modo un pò "contorto"....
SpaceJam