65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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Gong
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65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?

Messaggio da Gong »

Buongiorno,
mi si è presentato il caso di un cliente che ha necessità di sostituire la caldaia esistente a metano con una modulare, passando dagli attuali 250 kW a 150 kW. Si tratta di un'attività ricettiva.
Mi è stato chiesto di presentare una CILA per procedere alla sostituzione (no opere edilizie, canne fumarie esistenti).
L'ufficio tecnico dice che siamo in manutenzione ordinaria, quindi niente CILA, ma io ricordavo che oltre una certa potenza è obbligatoria la comunicazione con relativa legge 10. In questo caso la potenzia diminuirà, quindi si evita la comunicazione?
Come giustificare i lavori per poter usufruire dell'ecobonus 65%?

Grazie
girondone
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Re: 65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?

Messaggio da girondone »

urbanisticamente ogni comune storia a se tanto più da dopo il glossario dell edilizia libera

la legge10 vive cmq di vita propria a prescindere dal permesso comunale
archspf
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Re: 65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?

Messaggio da archspf »

Gong ha scritto: lun ago 08, 2022 11:06 Buongiorno,
mi si è presentato il caso di un cliente che ha necessità di sostituire la caldaia esistente a metano con una modulare, passando dagli attuali 250 kW a 150 kW. Si tratta di un'attività ricettiva.
Mi è stato chiesto di presentare una CILA per procedere alla sostituzione (no opere edilizie, canne fumarie esistenti).
L'ufficio tecnico dice che siamo in manutenzione ordinaria, quindi niente CILA, ma io ricordavo che oltre una certa potenza è obbligatoria la comunicazione con relativa legge 10. In questo caso la potenzia diminuirà, quindi si evita la comunicazione?
Come giustificare i lavori per poter usufruire dell'ecobonus 65%?

Grazie
L'urbanistica è una cosa, i requisiti energetici un'altra. Accade spesso che in edilizia libera occorri presentare comunque la Legge 10/91, viceversa in manutenzione straordinaria non occorra nessun adempimento: dipende dalla tipologia di intervento.
L'ufficio tecnico, che peraltro ha l'ultima parola anche rispetto a improbabili opinioni diverse di questo forum, ha correttamente inquadrato l'intervento dal punto di vista edilizio e per il quale non è necessaria alcuna comunicazione.

Invece poichè, ai sensi dell'Allegato 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "Requisiti Minimi", non si è nella clausola di esclusione (generatori con potenza inferiore a 50kW), occorrerà presentare presso l'ufficio competente la relativa relazione ex art. 28 L.10/91.

I lavori ai fini dell'ecobonus non si giustificano con un tiolo edilizio ma con la verifica dei requisiti, gli adempimenti energetici e la congruità delle spese.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
girondone
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Re: 65% sostituzione caldaia 250 kW, CILA?

Messaggio da girondone »

archspf ha scritto: lun ago 08, 2022 11:46
Gong ha scritto: lun ago 08, 2022 11:06 Buongiorno,
mi si è presentato il caso di un cliente che ha necessità di sostituire la caldaia esistente a metano con una modulare, passando dagli attuali 250 kW a 150 kW. Si tratta di un'attività ricettiva.
Mi è stato chiesto di presentare una CILA per procedere alla sostituzione (no opere edilizie, canne fumarie esistenti).
L'ufficio tecnico dice che siamo in manutenzione ordinaria, quindi niente CILA, ma io ricordavo che oltre una certa potenza è obbligatoria la comunicazione con relativa legge 10. In questo caso la potenzia diminuirà, quindi si evita la comunicazione?
Come giustificare i lavori per poter usufruire dell'ecobonus 65%?

Grazie
L'urbanistica è una cosa, i requisiti energetici un'altra. Accade spesso che in edilizia libera occorri presentare comunque la Legge 10/91, viceversa in manutenzione straordinaria non occorra nessun adempimento: dipende dalla tipologia di intervento.
L'ufficio tecnico, che peraltro ha l'ultima parola anche rispetto a improbabili opinioni diverse di questo forum, ha correttamente inquadrato l'intervento dal punto di vista edilizio e per il quale non è necessaria alcuna comunicazione.

Invece poichè, ai sensi dell'Allegato 1 art. 1.4.3 del DM 26/06/2015 "Requisiti Minimi", non si è nella clausola di esclusione (generatori con potenza inferiore a 50kW), occorrerà presentare presso l'ufficio competente la relativa relazione ex art. 28 L.10/91.

I lavori ai fini dell'ecobonus non si giustificano con un tiolo edilizio ma con la verifica dei requisiti, gli adempimenti energetici e la congruità delle spese.
cambia che certi comuni la prendono altri no una legge10 .. poi esiste cmq la pec. o cmq io le ho sempre chiamate legge10 da cassetto ...
devi averla punto ... al primo controllo impianto la chiedono
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