valvole termostatiche e biomassa

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

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LaBruna
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valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da LaBruna »

Buongiorno,
nell' ALL. A al DM 06/08/2020 punto 10.3, sono riportati i casi in cui risulta obbligatoria l'installazione di valvole termostatiche.

Tralasciando il richiamo alla lettera e) punto xi...sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua in pompa di calore (penso sia un refuso), però ho notato il richiamo anche al punto xiii installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse.

Per cui deduco che anche per la biomassa (quindi sia caldaie, termostufe, termocamini, ecc) siamo obbligatorie le valvole termostatiche.

Il vademecum ENEA però non menziona tale obbligo.

Sto sbagliando qualcosa?
LaBruna
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da LaBruna »

A nessuno è capitata una situazione simile?
boba74
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da boba74 »

Direi che è corretto, salvo i casi di esclusione previsti allo stesso punto.
Ad es. se installi una stufa a pellet (non collegata ai radiatori) le valvole termostatiche o altro aggeggio equivalente non ha senso.
LaBruna
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da LaBruna »

Si quello certo...
La perplessità è che nei vademecum ENEA non se ne parla...ma non sempre riportano tutto

cmq grazie
girondone
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da girondone »

conta decreto non vademecum
girondone
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da girondone »

10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1,
lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione:
a) dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante
agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico;
b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di
regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione
situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se
questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati
in altri locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C.
Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella
dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37 recante regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, a cura dell’installatore e, ove prevista,
nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
redatta a cura del tecnico abilitato.


ma

xiii. l’installazione, di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili;
xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per
le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del
10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la
classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;


quindi per eco 50 si per 110 trainante no
ponca
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da ponca »

condivido per quanto riguarda le detrazioni, anzi ottimo riepilogo
poi sul fatto che le VT siano utili piuttosto che dannose in un impianto a biomassa se ne può discutere
LaBruna
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Re: valvole termostatiche e biomassa

Messaggio da LaBruna »

girondone ha scritto: mar lug 05, 2022 19:12 10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all’articolo 2, comma 1,
lettera e) punti i, ii, iv, v, vii, ix, xi, e xiii, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole
termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema
di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione:
a) dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante
agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso
specifico;
b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente;
c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di
regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione
situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se
questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati
in altri locali;
d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del
fluido termovettore inferiori a 45°C.
Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella
dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37 recante regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, a cura dell’installatore e, ove prevista,
nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
redatta a cura del tecnico abilitato.


ma

xiii. l’installazione, di impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili;
xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’art. 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per
le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del
10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per
la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la
classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;


quindi per eco 50 si per 110 trainante no
Come per altro inspiegabilmente per le caldaie a condensazione...eco si...110 trainante no!

E poi del riferimento al punto degli scaldacqua a PDC ne vogliamo parlare...
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