Salve a tutti,
vi chiedo un parere su tema:
di seguito vi riporto la nota di un legale
...... senza il certificato di conformità la normativa prevede che il tubo del gas debba rimanere chiuso e non possa essere aperto, con divieto di mettere in funzione la caldaia; anche la corrente elettrica non può essere allacciata alla caldaia
In sintesi:
- Secondo quale norma si prescrive che un impianto senza formale Di.Co., comunque “provato”, non possa essere acceso?
Banalmente, secondo il D.M.37/08? pacchetto norme 7129:2015?
Accensione caldaia senza Di.Co.
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Re: Accensione caldaia senza Di.Co.
Credo proprio il D.M. Magari non esplicitamente ma tra le righe.
La UNI non dice nulla a riguardo.
La UNI non dice nulla a riguardo.
Re: Accensione caldaia senza Di.Co.
Buongiorno a tutti.
Credo che questa sentenza possa far capire le responsabilità: finchè non c'è la Di.Co. l'impianto NON deve essere utilizzato.
https://www.condominioweb.com/limpianto ... ori.1922#2
Luca
Credo che questa sentenza possa far capire le responsabilità: finchè non c'è la Di.Co. l'impianto NON deve essere utilizzato.
https://www.condominioweb.com/limpianto ... ori.1922#2
Luca
Re: Accensione caldaia senza Di.Co.
Di norme esplicite c'è la delibera 40/2014 AEEG (ex 40/04) e linee guida CIG n.12 che prescrive sui nuovi impianti gas la sua apertura dopo la consegna dell'allegato I/40 firmato da chi dovrà mettere in funzione l'impianto, dopo di che, lo stesso soggetto, eseguite le prove di funzionamento e accertata la sicurezza fa la DI.CO che deve essere consegnata ento (mi pare) 30gg all'azienda gas.
In caso di impianto gas esistente e attivo (esempio sostituzione caldaia) l'installatore DEVE rilasciare la conformità, non mi sembra che sia prescritto da quakche norma un esplicito divieto di messa in funzione senza tale documento, è però da considerare che chi lo collauda si assume la responsabilità di quanto fatto fino a quel momento sull'impianto da chiunque sia intervenuto (compreso obbligo DI.CO) e anche per sua tutela dovrebbe controllare tutto l'esistente e firmare la sua conformità nella quale dichiara di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza.
In caso di impianto gas esistente e attivo (esempio sostituzione caldaia) l'installatore DEVE rilasciare la conformità, non mi sembra che sia prescritto da quakche norma un esplicito divieto di messa in funzione senza tale documento, è però da considerare che chi lo collauda si assume la responsabilità di quanto fatto fino a quel momento sull'impianto da chiunque sia intervenuto (compreso obbligo DI.CO) e anche per sua tutela dovrebbe controllare tutto l'esistente e firmare la sua conformità nella quale dichiara di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza.
Re: Accensione caldaia senza Di.Co.
Grazie a tutti per gli spunti.
La sentenza della Corte di Cassazione citata l'avevo già messa all'attenzione del legale (il caso parla di un impianto non completato).
In effetti se fosse un impianto nuovo con nuova fornitura sarebbe tutto più "certo".
Alla fine possiamo dire che questo concetto è espresso nel senso generale della norma e nei suoi stessi obbiettivi.
Il mio caso è un semplice spostamento di caldaia esistente (non sostituita) con il rifacimento di un tratto di tubazione gas
Vi terrò aggiornati.
La sentenza della Corte di Cassazione citata l'avevo già messa all'attenzione del legale (il caso parla di un impianto non completato).
In effetti se fosse un impianto nuovo con nuova fornitura sarebbe tutto più "certo".
Alla fine possiamo dire che questo concetto è espresso nel senso generale della norma e nei suoi stessi obbiettivi.
Il mio caso è un semplice spostamento di caldaia esistente (non sostituita) con il rifacimento di un tratto di tubazione gas
Vi terrò aggiornati.