DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Moderatore: Edilclima
DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Buongiorno,
Per redigere una Valutazione Del Rischio incendio per un'attività non ricadente all'interno dell'allegato I al D.P.R. 151/11 il testo ufficiale di riferimento è il DM 10/03/1998?
Nel di campo di applicazione del DM 03/08/2015 viene detto che tale Decreto costituisce un utile riferimento.
Per redigere una Valutazione Del Rischio incendio per un'attività non ricadente all'interno dell'allegato I al D.P.R. 151/11 il testo ufficiale di riferimento è il DM 10/03/1998?
Nel di campo di applicazione del DM 03/08/2015 viene detto che tale Decreto costituisce un utile riferimento.
- weareblind
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Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
No. Nel senso che puoi usare quello che vuoi. Cosa intendi con ufficiale? Non vi è nulla di obbligatorio e/o ufficiale o non ufficiale.
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Se sei sotto TU 81/08, è ancora il DM 10/03/98 ad essere citato in via ufficiale quale riferimento per la VDR. Poi essendo vecchiotto e piuttosto limitato, si può benissimo citarlo e poi impiegare il COPI come linea guida.
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Grazie ad entrambi!
Terminus ha colto il punto della questione. Ufficialmente è ancora il DM 10/03/1998, lo trovo assurdo tuttavia...
Terminus ha colto il punto della questione. Ufficialmente è ancora il DM 10/03/1998, lo trovo assurdo tuttavia...
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Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Sì ma il D.M. 10 marzo 1998 non è obbligatorio. Quindi...
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Ma se è richiamato all'intero del Decreto Legislativo non diventa obbligatorio il suo utilizzo?weareblind ha scritto: ↑lun lug 26, 2021 21:57 Sì ma il D.M. 10 marzo 1998 non è obbligatorio. Quindi...
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Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Art. 46. - Prevenzione incendi
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 .
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4 , comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994. Ovviamente oggi D.Lgs81/2008
[...]
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
L'uso del D.M. 10 marzo 1998 come strumento di valutazione è facoltativo. E' la valutazione che è obbligatoria, non il metodo di valutazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 .
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4 , comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994. Ovviamente oggi D.Lgs81/2008
[...]
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.
L'uso del D.M. 10 marzo 1998 come strumento di valutazione è facoltativo. E' la valutazione che è obbligatoria, non il metodo di valutazione.
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
per dirla meglio è obbligatorio il rispetto del decreto (ancora per poco, dai rumors), non necessariamente dell'allegato che esplica una metodica che si può o meno seguire.weareblind ha scritto: ↑mar lug 27, 2021 11:16 L'uso del D.M. 10 marzo 1998 come strumento di valutazione è facoltativo. E' la valutazione che è obbligatoria, non il metodo di valutazione.
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Esattamente.
Quindi in sede di DVR 81/08 è necessario citare il DM, ma poi la VDR incendio può seguire un approccio diverso rispetto all'Allegato del DM stesso.
Per attività provviste di norma verticale io ho seguito i relativi DM, mentre per attività sprovviste ho seguito l'approccio della RTO/COPI.
Quindi in sede di DVR 81/08 è necessario citare il DM, ma poi la VDR incendio può seguire un approccio diverso rispetto all'Allegato del DM stesso.
Per attività provviste di norma verticale io ho seguito i relativi DM, mentre per attività sprovviste ho seguito l'approccio della RTO/COPI.
- weareblind
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Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Grazie a tutti, sempre sul pezzo e professionali!
Re: DECRETO PER VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
A breve sarà emanato il cosiddetto mini-codice, per le attività non soggette!!! Speriamo a breve però, non tra 20 anni