I danni dell'allegato I

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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Tom Bishop
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I danni dell'allegato I

Messaggio da Tom Bishop »

L'allegato I è dannoso e come abbiamo sempre discusso su questo forum ne va chiarito l'utilizzo. A ennesima riprova ecco la comunicazione marketing che mi è arrivata da un agente di un noto costruttore.

Leggete un po' e poi mi dite come la interpretate. Stesso prodotto, cambio di dichiarazione, prezzo aumentato. E soprattutto non spiegano che l'allegato I lo si può usare solo dove non c'è l'asseverazione del tecnico (quindi non per il 110%)

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Tom Bishop
Terminus
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Terminus »

Beh il commerciale fa il commerciale, mica il tecnico progettista o peggio asseveratore. Certo che visto il livello di questo noto produttore, ci si aspetterebbe un supporto migliore e comunicazioni corrette.
Comunque, si gioca ancora sulle potenze dichiarate per le PDC ed ogni produttore fa come gli pare: qui si prendono le prestazioni al 100% del compressore.
A parte che ci sarebbe da discutere su quale sia la potenza da considerare nel sistema ibrido: a me ENEA ha risposto che si deve considerare la potenza della sola caldaia a gas, quindi tutto questo gioco andrebbe a farsi friggere.
SuperP
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da SuperP »

Terminus ha scritto: sab giu 05, 2021 10:32 A parte che ci sarebbe da discutere su quale sia la potenza da considerare nel sistema ibrido: a me ENEA ha risposto che si deve considerare la potenza della sola caldaia a gas, quindi tutto questo gioco andrebbe a farsi friggere.
Quindi se consideri la sola caldaia meglio ancora! 24 * 1550! Sai a quanto la fatturano poi!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
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marcoaroma
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da marcoaroma »

SuperP ha scritto: sab giu 05, 2021 10:51
Terminus ha scritto: sab giu 05, 2021 10:32 A parte che ci sarebbe da discutere su quale sia la potenza da considerare nel sistema ibrido: a me ENEA ha risposto che si deve considerare la potenza della sola caldaia a gas, quindi tutto questo gioco andrebbe a farsi friggere.
Quindi se consideri la sola caldaia meglio ancora! 24 * 1550! Sai a quanto la fatturano poi!
Il discorso di considerare potenza caldaia è relativo al limite dei 35 kWt per non dover dimostrare aumento di potenza. Per ibrido e massimali rimane potenza utile PDC. Invece per caldaie a condensazione il limite allegato I è 180/200 €/kWt
SuperP
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: sab giu 05, 2021 13:42 Il discorso di considerare potenza caldaia è relativo al limite dei 35 kWt per non dover dimostrare aumento di potenza. Per ibrido e massimali rimane potenza utile PDC. Invece per caldaie a condensazione il limite allegato I è 180/200 €/kWt
Certo
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Tom Bishop
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Tom Bishop »

Buongiorno,

la "bellissima notizia" è che adesso è uscito il decreto anti frodi ed io ero e sono sulla riva del fiume per vedere il cadavere di chi ha scritto questa fantastica newsletter. Tempo al tempo...
Tom Bishop
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

Il riferimento all'allegato i sicuramente era sbagliato. D'altra parte ne parliamo e chiediamo chiarimenti da 12 mesi.
Quando uscirà il listino nazionale tuttavia si potrebbe scoprire che molte analisi prezzi fatte da tecnici con i prezzi di listino o basate su una ricerca di mercato portano a cifre non congrue.
E si dirà al cliente che si era valutato i costi con il prezzario dei e che adesso le cose sono cambiate e che parte della pdc se la deve pagare.

Questo per dire che non ci rimetteranno solo (e giustamente) i furbi che hanno rubato ma pure gli onesti che hanno semplicemente operato secondo le regole.
girondone
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da girondone »

belin ma questo post me lo ero perso!?

#allegatoiditecome

cmq non è sparito e si continua a doverlo seguire nel suo ambito di applicazione

poi quello che uscirà vedremo se compre altri bonus o si sovrappone a questo ma non credo
vinz75
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
Terminus
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Terminus »

vinz75 ha scritto: sab nov 13, 2021 19:39 Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
In un paese normale sarebbe sicuramente così.
Ma da quanto leggo, nella bozza della finanziaria hanno ancora previsto quell'altra ca***ta della CILAS consegnata entro il 30/09/21 per poter proseguire le unifamilari a dicembre 22.
La retroattività quindi sembra non sia un tabù.
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

vinz75 ha scritto: sab nov 13, 2021 19:39 Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
La mia paura è che il decreto preveda queste verifiche (visto e congruità) per tutte le cessioni a partire dall'entrate in vigore. Agganciano l'obbligo alla data di cessione dei crediti a prescindere della data di inizio lavori.
Se vai a cedere il credito lunedì ti chiedono il visto, hanno già modificato il modello ade ed il portale. Temo anche la congruità. Forse, potrebbe essere diverso per il 110, in cui tra l'altro i listini nazionali neppure ci sono.
Se sbaglio, meglio.
vinz75
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

Terminus ha scritto: sab nov 13, 2021 19:50
vinz75 ha scritto: sab nov 13, 2021 19:39 Il nuovo decreto riguarderà solo i lavori con deposito successivo alla sua entrata in vigore.
Almeno spero.
Dunque perchè temere sui "vecchi" lavori?
In un paese normale sarebbe sicuramente così.
Ma da quanto leggo, nella bozza della finanziaria hanno ancora previsto quell'altra ca***ta della CILAS consegnata entro il 30/09/21 per poter proseguire le unifamilari a dicembre 22.
La retroattività quindi sembra non sia un tabù.
Nonostante sia una cosa abominevole non mi pare una norma retroattiva.
Quella norma non toglie niente a chi ha depositato dopo il 30/09/2019, che ha lavorato conoscendo quel limite temporale del 30/06/2022.
Semmai da qualcosa in più a chi ha depositato prima.

Invece il caso in questione è completamente diverso. Io oggi sto costruendo un progetto legittimo in base alle regole attuali.
Se i prezzi congrui di oggi non lo saranno domani la cosa è ben diversa!
L'analogia ci sarebbe ad esempio se una norma aumentasse i massimali solo per qualcuno ma non per tutti.
Cioè dare in più è sì sbagliato, ma non crea danni.
Le ipotesi che sto leggendo invece avrebbero conseguenze negative per tutti.

Valuterò con i clienti se andare avanti comunque, delegando a loro ogni responsabilità delle scelte.
Anche se sono portato a pensare che i nuovi prezzi non saranno retroattivi.
vinz75
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

ponca ha scritto: sab nov 13, 2021 20:06 Se vai a cedere il credito lunedì ti chiedono il visto, hanno già modificato il modello ade ed il portale. Temo anche la congruità.
Vedremo. Se davvero chiederanno la congruità sarà una cosa scandalosa, sicuramente non costituzionale.
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Tom Bishop »

Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Tom Bishop »

Ovvio che se avete applicato la regola non sta nel 110 lo metto nel 50 con una bella fattura generica a corpo insieme a tutte le altre opere, ora la vedo dura dimostrare i costi. :wink:
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:40 Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.

Se un tuo cliente sta facendo il 110 sulla base di un tuo computo dei e poi esce un listino nazionale con prezzi più bassi si troverà comunque a pagare una cifra superiore a quella preventivata.
Tutto qua
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Tom Bishop »

ponca ha scritto: dom nov 14, 2021 09:59
Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:40 Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.

Se un tuo cliente sta facendo il 110 sulla base di un tuo computo dei e poi esce un listino nazionale con prezzi più bassi si troverà comunque a pagare una cifra superiore a quella preventivata.
Tutto qua
Vero, infatti ieri ho inviato a tutti i miei clienti (pochi) che sto seguendo una bella informativa dicendogli di mettere a budget più del previsto perché ci saranno novità. Per fortuna la maggior parte li avevo informati già da subito ed erano pronti a integrare quanto necessario, per loro l'intervento sarà sempre conveniente.
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:43 Ovvio che se avete applicato la regola non sta nel 110 lo metto nel 50 con una bella fattura generica a corpo insieme a tutte le altre opere, ora la vedo dura dimostrare i costi. :wink:
Non sono d'accordo col tuo ragionamento.
La regola sulle detrazioni "tradizionali" è la stessa da sempre: c'è un massimale da rispettare. Stop.
Il costo unitario degli interventi non è mai stato regola, mai.
Per cui al 50% potevi portare in detrazioni finestre da 5000 euro l'una se te le potevi permettere.
Stessa cosa fino al 11.11.2021.
Perchè presumere la colpevolezza di chi ha agito nelle regole?

Ti faccio un'altra considerazione.
Per il 50 e 90 è messa in discussione la cessione NON la detrazione.
Per cui se proprio la cosa è svantaggiosa, il beneficiario può sempre optare per la detrazione diretta di finestre da 5000 euro e nessuno gliele contesterà.
A meno che non cambino il testo della 175.

Per cui di cosa stiamo parlando?
Il ragionamento è diverso. E' lo Stato che sta giocando sporco, non chi ha agito nella legittimità.
Hanno creato una legge che fa acqua da tutte le parti. Per riparare ai danni da loro creati che fanno? Penalizzano tutti, buoni e cattivi.

Perchè non dimentichiamo che nel mirino non ci sono questi casi, ma vere e proprie truffe.
Noi siamo qui a spaccare il pelo in quattro su ogni questione.
Mentre qui si parla della criminalità che ci ha visto una grande occasione. Fosse vera la storia degli 800 mln senza alcuna opera, pensi che lo Stato riuscirà a recuperare anche solo 1 centesimo? O si troverà davanti scatole vuote e poveri cristi che hanno prestato il nome per 2 spiccioli?
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 10:01
ponca ha scritto: dom nov 14, 2021 09:59
Tom Bishop ha scritto: dom nov 14, 2021 06:40 Vale la data della spesa. Se non hai ancora concluso i lavori e hai solo pagato acconti ti devi fare la congruità. E mi sembra anche giusto. Dove ho fatto io pratiche 110+50 i computi metrici del 50 li ho sempre fatti con riferimento ai prezzari anche se non stava scritta da nessuna parte. Ma l'ho sempre fatto perché in caso di controllo nessuno avrebbe potuto contestarmi i prezzi. Poi dico se avete fatto le cose per bene cosa avete da temere? Fate ste benedetti computi e amen.

Se un tuo cliente sta facendo il 110 sulla base di un tuo computo dei e poi esce un listino nazionale con prezzi più bassi si troverà comunque a pagare una cifra superiore a quella preventivata.
Tutto qua
Vero, infatti ieri ho inviato a tutti i miei clienti (pochi) che sto seguendo una bella informativa dicendogli di mettere a budget più del previsto perché ci saranno novità. Per fortuna la maggior parte li avevo informati già da subito ed erano pronti a integrare quanto necessario, per loro l'intervento sarà sempre conveniente.
La vedo un po' diversamente, mi aspetto sempre che le persone, in questo caso lo stato, mantengano gli impegni presi. Per questo mi girano un po'.
Ad un privato non sarebbe concesso di introdurre un nuovo listino prezzi in corso d'opera (giustamente).
Tom Bishop
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Tom Bishop »

OT on
ponca ha scritto: dom nov 14, 2021 10:44
Ad un privato non sarebbe concesso di introdurre un nuovo listino prezzi in corso d'opera (giustamente).
E perché no? I fornitori di PDC lo stanno facendo settimana per settimana in questo periodo con ordini già in essere. E se vuoi le macchine, paghi.

OT off
Tom Bishop
girondone
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da girondone »

Andare su lavoro iniziato é solo che errato scandaloso e anticostituzionale semplice...

Non puoi dire per chi ha il credito dal gg x!

Deve valere la inizio lavori... Il preventivo firmato o cose del genere ... Se non cambi le regole in corsa
É non é corretto punto

A prescindere che la cosa sia giusta o meno
Alebos
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Alebos »

Concordo in pieno… e non è questione di aver fatto bene o non bene le cose.
Le incertezze su queste procedure oramai uno ci si era anche abituato e ci si prendeva le proprie responsabilitá … così è troppo peró perchè , nellesituazioni in cui sei alla riga finale ( perchè mooti sono alla fine visto anche i vari impegni presi con istituti bancari ecc…) , ti trovi magari a dover recuperare un computo da 96k di 50%?!! Al 12 di novembre?!!! Dove diciamola tutta… quanti avranno fatture cosi al dettaglio da potervi far un analisi?? Sono anni che è così su questi bonus… io ho litigato per dei clienti con revisori che nemmeno sapevano cosa cavolo fosse un bene significativo!!! E adsdevo fargli un analisi prezzi!! Già mi rodeva per il 110% vista certa poca capacità, perdonatemi… figurati ora! Ma invece di buttar nella mischia certi decreti dall oggi al domani andassero arecuperare i milioni di “ tutto iva al 10%” che hanno sempre preso nello stoppino… altro che gli 800 mln di frode…
marcoaroma
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da marcoaroma »

Va considerato che non può essere la data della pratica edilizia a definire in quale "listino prezzi" rientrare perché nel superbonus, la pratica edilizia si deposita quando è già tutto pronto e ci si sta lavorando da mesi, con opere, computi e offerte già definite.
vinz75
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

marcoaroma ha scritto: dom nov 14, 2021 23:43 Va considerato che non può essere la data della pratica edilizia a definire in quale "listino prezzi" rientrare perché nel superbonus, la pratica edilizia si deposita quando è già tutto pronto e ci si sta lavorando da mesi, con opere, computi e offerte già definite.
Quindi tu sposteresti ancora prima la data (delibera condominiale, firma contratti ecc.).
Tuttavia ci sarebbe troppa incertezza e ambiguità, tipo contratti pre-datati ecc.
Mi accontenterei se passasse la data del protocollo di consegna della CILAS.
Sarebbe un atto di civiltà dovuto.
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

Vedo 3 problemi imminenti:

1- per ecobonus semplificati devo utilizzare l'allegato i per asseverare la congruità? Lo stesso allegato I che dopo 12 mesi non abbiamo ancora capito cos'è, su cui enea non risponde, il mise diceva che la manodopera era esclusa, prisinzano l'opposto. Beh auguri, ci vuole coraggio ed una bella rc o meglio rifiutarsi di asseverare.

2- per i bonus in cui va fatto il computo, per i lavori in partenza se poi tra 2 mesi esce un listino prezzi nazionale è evidente che saremo smentiti, che le cifre congrue non sono prevedibili. Il cliente che parte oggi non sa quanto recupera con la cessione, se la congruità come pare si attesta retroattivamente con riferimento alla data della cessione e non alla data di pagamento o inizio lavori. Punto da chiarire, quale data vale per la verifica di congruità?

3- anche fare quintali di verifiche di congruità a posteriori è un po' una bega, soprattutto per fatture del 50% generiche, magari riferite all'elettricista, a lavorazioni che non abbiamo seguito, o anche ad opere non congrue. Non è impossibile ovvio, ci proveremo, ma neppure piacevole ritrovarsi questo compito da un giorno all'altro.
Ronin
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Ronin »

1 mi pare che il DL 34 modificato dica che si usa il prezziario fino a nuovo decreto, quindi per ora no (di fatto credo di capire che non ci sono più gli ecobonus semplificati: con cessione/sconto son tutti uguali, visto + congruità)
2 la verifica di congruità va fatta con le regole vigenti alla data in cui si sono sostenute le spese che dovevano essere congrue, ovviamente, le leggi non sono retroattive (almeno ad oggi, salvo che nella legge di conversione del DL scrivano cose differenti)
3 ciò in effetti è problematico perchè la verifica si fa a fine lavori quindi nel caso di cantieri "lunghi" con più SAL si potrebbe essere costretti a verificare ogni fattura con riferimenti di congruità diversi (es. una fattura di ottobre senza congruità, una di novembre con il listino DEI, una di gennaio con il nuovo listino nazionale), e potrebbe darsi il caso di spese (cumulate per la stessa lavorazione, ovviamente) che sono congrue in una verifica ma non in quella successiva, per la gioia dei funzionari UCAS :roll:
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

Ronin ha scritto: lun nov 15, 2021 11:38 1 mi pare che il DL 34 modificato dica che si usa il prezziario fino a nuovo decreto, quindi per ora no (di fatto credo di capire che non ci sono più gli ecobonus semplificati: con cessione/sconto son tutti uguali, visto + congruità)
2 la verifica di congruità va fatta con le regole vigenti alla data in cui si sono sostenute le spese che dovevano essere congrue, ovviamente, le leggi non sono retroattive (almeno ad oggi, salvo che nella legge di conversione del DL scrivano cose differenti)
3 ciò in effetti è problematico perchè la verifica si fa a fine lavori quindi nel caso di cantieri "lunghi" con più SAL si potrebbe essere costretti a verificare ogni fattura con riferimenti di congruità diversi (es. una fattura di ottobre senza congruità, una di novembre con il listino DEI, una di gennaio con il nuovo listino nazionale), e potrebbe darsi il caso di spese (cumulate per la stessa lavorazione, ovviamente) che sono congrue in una verifica ma non in quella successiva, per la gioia dei funzionari UCAS :roll:
1 anche a me pare che il testo dell'art. 13 bis parli di computi quindi l'allegato i sarebbe superato e si passa ai computi sempre e comunque.
Tuttavia non so, mi pare che girondone nel suo video dicesse che continua di applicarsi per gli ecobonus semplificati.
2 non sono d'accordo, per il bonus casa non serviva la verifica di congruità con il Dei, oggi senza quella non fai la cessione. A me pare evidente che il DL abbia effetti retroattivi, seppure indirettamente ha introdotto un obbligo che prima non c'era. Un mio cliente, tanto per fare un esempio, ha comprato un portoncino blindato da 5K acquistato con il bonus casa proprio perchè il prezzo non rispettava l'allegato i. Adesso scopre che non potrà cedere il credito.
Aldilà della polemica come faccio a fare un progetto, un computo ed una stima dei costi oggi, ipotizzando di realizzare l'intervento tra 6 mesi, quando avremo il listino nazionale? meglio fermarsi e andare a pescare a questo punto
3 il problema è più terra-terra: mica ce l'ho il tempo per fare i computi di tutte le fatture del 50/65/90 del 2021 da cedere entro fine anno

qualcuno per favore spieghi come uscire da questo caos :cry:
Ultima modifica di ponca il lun nov 15, 2021 12:28, modificato 1 volta in totale.
vinz75
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
può essere ma l'art. 121 modificato richiama il comma 13 bis del 119
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)

il riferimento sarebbe ai prezzari, poi non so come debba essere interpretato
e non so cosa sarebbe preferibile tra il delirio dell'allegato i e il delirio di fare un computo metrico per la sostituzione di una tenda o una caldaia

secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
vinz75
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da vinz75 »

ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:34
vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
può essere ma l'art. 121 modificato richiama il comma 13 bis del 119
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)

il riferimento sarebbe ai prezzari, poi non so come debba essere interpretato
e non so cosa sarebbe preferibile tra il delirio dell'allegato i e il delirio di fare un computo metrico per la sostituzione di una tenda o una caldaia

secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
All.A P.to 13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
Era già obbligatorio non è una novità.
Devono togliere l'eccezione del p.to 13.2 perchè non si faccia più riferimento all.All.I
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da unadichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o dellaspesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto
Ronin
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da Ronin »

ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:11 Un mio cliente, tanto per fare un esempio, ha comprato un portoncino blindato da 5K acquistato con il bonus casa proprio perchè il prezzo non rispettava l'allegato i. Adesso scopre che non potrà cedere il credito.
capisco la situazione di chi si trova le regole cambiate tra il momento in cui fa l'ordine e il momento in cui paga la fattura. con "le leggi non sono retroattive" intendevo semplicemente dire che la nuova regola si applica dal momento in cui viene emanata, non è un giudizio di merito.
ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:11Aldilà della polemica come faccio a fare un progetto, un computo ed una stima dei costi oggi, ipotizzando di realizzare l'intervento tra 6 mesi, quando avremo il listino nazionale?
questo dovrebbe essere il primo problema di cui si deve occupare il parlamento, perchè ovviamente ad oggi i nuovi cantieri di una certa entità sono fermi in attesa di capire se e di quanto si possono tenere i prezzi gonfiati rispetto a prima.
ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:34 secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
anche secondo me l'obiettivo è di ottenerlo de facto senza scriverlo, come per il superbonus per le unifamiliari
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:43
ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:34
vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
può essere ma l'art. 121 modificato richiama il comma 13 bis del 119
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)

il riferimento sarebbe ai prezzari, poi non so come debba essere interpretato
e non so cosa sarebbe preferibile tra il delirio dell'allegato i e il delirio di fare un computo metrico per la sostituzione di una tenda o una caldaia

secondo me il riferimento è ai computi e di fatto (insieme al visto di conformità) è la fine della cessione dei crediti per importi sotto 10K
All.A P.to 13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
Era già obbligatorio non è una novità.
Devono togliere l'eccezione del p.to 13.2 perchè non si faccia più riferimento all.All.I
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da unadichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o dellaspesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto
che l'asseverazione non sia una novità è certo
ma il dubbio è se si possa continuare ad utilizzare l'allegato i o se serva il computo metrico
riporti il testo del DM requisiti tecnici ma l'obbligo sembrerebbe richiamato direttamente dall'art. 119

poi non so
Ultima modifica di ponca il lun nov 15, 2021 14:00, modificato 1 volta in totale.
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

Ronin ha scritto: lun nov 15, 2021 12:47
ponca ha scritto: lun nov 15, 2021 12:11 Un mio cliente, tanto per fare un esempio, ha comprato un portoncino blindato da 5K acquistato con il bonus casa proprio perchè il prezzo non rispettava l'allegato i. Adesso scopre che non potrà cedere il credito.
capisco la situazione di chi si trova le regole cambiate tra il momento in cui fa l'ordine e il momento in cui paga la fattura. con "le leggi non sono retroattive" intendevo semplicemente dire che la nuova regola si applica dal momento in cui viene emanata, non è un giudizio di merito.
non è solo questo
il problema non è solo trovarsi a cavallo tra ordine e pagamento

faccio un esempio
ho acquistato un portoncino blindato da 5K in quanto sapevo che potevo avere il bonus casa e cessione del credito senza dovermi preoccupare dell'allegato i, la verifica di congruità non era richiesta quindi credo di non aver fatto niente di illecito
faccio l'ordine e pago il bonifico
oggi vado in poste e mi dicono: serve la congruità e il visto di conformità

il visto di conformità ha un costo
la congruità pure e soprattutto non può essere attestata

ecco che il DL ha effetti retroattivi
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da girondone »

vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
esatto
il decreto con i vari rimandi mi pare palese a me
ponca
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Re: I danni dell'allegato I

Messaggio da ponca »

girondone ha scritto: lun nov 15, 2021 13:40
vinz75 ha scritto: lun nov 15, 2021 12:27 Il nuovo decreto non abroga il Decreto Requisiti, che dunque è vigente in ogni sua parte.
Qui c'erano già asseverazione e congruità per tutti gli interventi, non è una novità del 157.
Con le eccezioni che conosciamo.
Per cui credo che fin tanto che non sia abrogato il punto 13.2 dell'All.A, per Eco non cambia nulla.
Nei casi in cui l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del costruttore è obbligatorio usare All.I.
esatto
il decreto con i vari rimandi mi pare palese a me
ho visto il tuo video, provo a spiegarti da dove nasce il mio dubbio

l' art. 121 modificato rimanda all'art. 119 comma 13 bis

13 -bis L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva
realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a)
, nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto
del Ministro della transizione ecologica». Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai
prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.


il comma 13 bis dice di fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)
non dice di asseverare secondo le regole del decreto, ma di utilizzare i prezzari indicati dal decreto

e comunque l'art. 121 riporta:

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.»

quindi sembrerebbe che in ogni caso la verifica di congruità (da allegato i o computo) sia comunque a firma di un tecnico abilitato, non basta più a questo punto la dichiarazione del fornitore.

poi non so, onestamente in questo DL c'ho capito poco
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