Massimali infissi, serramenti ed oscuranti
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Massimali infissi, serramenti ed oscuranti
Ritengo che in caso di contestuale sostituzione di serramenti ed oscuranti, il massimale sia unico e di 60 mila. Ma se nella contestuale sostituzione migliorassi il deltaR delle oscuranti, posso far rientrare le oscuranti nel massimale a parte, quindi avere in massimale per i serramenti (60 mila) e un massimale per le oscuranti (altri 60 mila)?
Re: Massimali infissi, serramenti ed oscuranti
Sinceramente non ho ancora capito....
Stando a quanto riportato nella circolare 30 dell'AdE, teoricamente se gli oscuranti sono installati congiuntamente agli infissi, vanno considerati in modo unitario (dal che, per come la capisco, dovrebbero rientrare nello stesso massimale dei 60.000 di detrazione). Se invece installati autonomamente (quindi oscuranti senza sostituzione di infissi, oppure schermature solari non necessariamente solidali a una finestra) allora godono di un massimale proprio (altri 60.000 euro). Questo a prescindere dai rispettivi requisiti tecnici che devono possedere (resistenza termica o fattore di schermatura).
Riporto qui la faq in questione:
4.5.7 D. Si chiede se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano
rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell’accesso al
Superbonus, la sostituzione della chiusura “oscurante” (tapparella,
persiana, scuro) possa ritenersi intervento “autonomo” rispetto alla
sostituzione del serramento
R. Come si evince dall’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020,
nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla
sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La
sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e
l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a
fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2
dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono
ammessi al Superbonus, quali interventi trainati nel rispetto delle condizioni e dei
limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente
agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due
classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più
alta.
Stando a quanto riportato nella circolare 30 dell'AdE, teoricamente se gli oscuranti sono installati congiuntamente agli infissi, vanno considerati in modo unitario (dal che, per come la capisco, dovrebbero rientrare nello stesso massimale dei 60.000 di detrazione). Se invece installati autonomamente (quindi oscuranti senza sostituzione di infissi, oppure schermature solari non necessariamente solidali a una finestra) allora godono di un massimale proprio (altri 60.000 euro). Questo a prescindere dai rispettivi requisiti tecnici che devono possedere (resistenza termica o fattore di schermatura).
Riporto qui la faq in questione:
4.5.7 D. Si chiede se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano
rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell’accesso al
Superbonus, la sostituzione della chiusura “oscurante” (tapparella,
persiana, scuro) possa ritenersi intervento “autonomo” rispetto alla
sostituzione del serramento
R. Come si evince dall’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020,
nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla
sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La
sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e
l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a
fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2
dell’articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono
ammessi al Superbonus, quali interventi trainati nel rispetto delle condizioni e dei
limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente
agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due
classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più
alta.
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