segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

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christian619
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segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da christian619 »

https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... f0b9f2be69

Interessante lettura per il week end....
christian619
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da christian619 »

Leggendo mi vengono 2 quesiti:

- Case su 2 piani: sopra abitativo riscaldato, sotto sgombero riscaldato. Faccio il cappotto; lo detraggo anche sotto; a me sembrava di si ma a pag.46
di questa nuova guida mi para di capire di no....

- La sostituzione di un impianto a gasolio in una villa con un impianto a legna è trainante solo se non è metanizzato?
girondone
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da girondone »

se ti riferisci a questo non ti capisco

40. D. È possibile fruire del Superbonus se oggetto degli interventi di efficienza
energetica e/o antisismici è un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2) o è
in categoria C/6 (Stalle, scuderie)?
Nella circolare n. 24/E è stato precisato che sono ammessi al Superbonus gli
interventi su immobili a destinazione "residenziale". Sono, inoltre, ammessi al
Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al
termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel
provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).
Tale possibilità - già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd. sismabonus
disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo
circolare n. 19/E del 2020) - riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che
non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo
contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16
del decreto legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle
altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa - anche
relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto, tale
variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i
lavori.
ponca
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da ponca »

Per chi l'ha già vista..
È piuttosto inutile come la precedente o c'è qualcosa di nuovo ed interessante?
LaBruna
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da LaBruna »

Se non ricordo male rimaneva la condizione che i locali oggetto di cambio d'uso dovevano essere comunque già dotati di impianto di riscaldamento, e questo andava in contrasto con la legittimità urbanistica di tali locali. Tipo fondi, cantine, soffitte, ecc..
marcello60
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

In sostanza, se si tratta di un locale accessorio riscaldato (sgombero, taverna, lavanderia ecc): se dopo i lavori rimane con la stessa destinazione d'uso, può godere del superbonus oppure no?

A) si, perché è comunque parte di una unità immobiliare residenziale in quanto accessorio della stessa.

B) no, in quanto dovrebbe cambiare destinazione da accessorio a spazio abitativo (scusate i termini non appropriati)

Quale delle due?
marcoaroma
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcoaroma »

LaBruna ha scritto: sab feb 06, 2021 20:25 Se non ricordo male rimaneva la condizione che i locali oggetto di cambio d'uso dovevano essere comunque già dotati di impianto di riscaldamento, e questo andava in contrasto con la legittimità urbanistica di tali locali. Tipo fondi, cantine, soffitte, ecc..
Esatto
marcoaroma
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcoaroma »

marcello60 ha scritto: sab feb 06, 2021 23:20 In sostanza, se si tratta di un locale accessorio riscaldato (sgombero, taverna, lavanderia ecc): se dopo i lavori rimane con la stessa destinazione d'uso, può godere del superbonus oppure no?

A) si, perché è comunque parte di una unità immobiliare residenziale in quanto accessorio della stessa.

B) no, in quanto dovrebbe cambiare destinazione da accessorio a spazio abitativo (scusate i termini non appropriati)

Quale delle due?
Ovviamente B
marcello60
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

Ok, grazie. Comincio ad avere un po' più chiaro il concetto.
Se le cose stanno così la modifica alla normativa fatta recentemente in regione ER non è poi così significativa.
Di solito questi locali accessori non possono cambiare destinazione a causa di vincoli difficili da superare come l'altezza insufficiente o il basso rapporto aeroilluminante.
Il fatto che siano legittimati ad essere riscaldati in questo caso diventa ininfluente.
ponca
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da ponca »

marcello60 ha scritto: dom feb 07, 2021 00:01 Ok, grazie. Comincio ad avere un po' più chiaro il concetto.
Se le cose stanno così la modifica alla normativa fatta recentemente in regione ER non è poi così significativa.
Di solito questi locali accessori non possono cambiare destinazione a causa di vincoli difficili da superare come l'altezza insufficiente o il basso rapporto aeroilluminante.
Il fatto che siano legittimati ad essere riscaldati in questo caso diventa ininfluente.
la modifica di ER a mio parere aiuta nel caso in cui il vano riscaldato adibito adibito a cantina o sottotetto fa parte dell'unità immobiliare residenziale, non è cioè accatastato a parte.
detto questo, la delibera ER apre alla possibilità di riscaldare vani accessori tipo cantine e sottotetti, tuttavia la destinazione d'uso non può essere variata per cui cantine/garage adibiti a taverna e sottotetti adibiti a camera/mansarda continueranno ad essere abusivi.
marcello60
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

Quindi al mio quesito di cui sopra tu rispondi A?
Nel senso che il lavoro su queste pertinenze riscaldate è incentivabile, anche se tali ambienti rimangono a tutti gli effetti pertinenze al termine dei lavori?
Questo a prescindere ovviamente dall'uso pratico che si farà dei locali, di cui il tecnico non è responsabile (almeno di quello)
ponca
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da ponca »

marcello60 ha scritto: dom feb 07, 2021 13:29 Quindi al mio quesito di cui sopra tu rispondi A?
Nel senso che il lavoro su queste pertinenze riscaldate è incentivabile, anche se tali ambienti rimangono a tutti gli effetti pertinenze al termine dei lavori?
Questo a prescindere ovviamente dall'uso pratico che si farà dei locali, di cui il tecnico non è responsabile (almeno di quello)
nel caso specifico secondo me non si può fare perchè si tratta di unità non abitative, suppure riscaldate
si potrebbe fare se l'intervento prevedesse il cambio di destinazione d'uso

sull'uso pratico hai ragione, probabilmente non sarà nostra responsabilità
ma bisogna mettere in guardia il cliente
perchè a mio parere se durante un controllo di ade salta fuori una camera in un sottotetto poi sono dolori
marcello60
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

se invece quesi locali accessori fossero parte dello stesso sub catastale dell'abitazione cambierebbero le cose secondo te?
S3mic
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da S3mic »

In merito alla guida ADE 2021 noto che :

_è stata tolta la faq 13 "Spese per la coibentazione del tetto". C'era da aspettarselo anche se non è ancora stato chiarito come muoversi in questi casi...

_nella tabella 4 a pagina 29 nella colonna Tipo di intervento, la descrizione della tipologia del c.d. "intervento trainante" è stata integrata con le parti in corsivo :

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda realizzati su edifici residenziali unifamiliari,[b] sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio[/b] o su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà o su unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Hanno aggiunto questa cosa delle parti comuni (in rosso) che io, sarò fissato e duro di comprendonio, ma proprio non me la spiego. L'art. 119 comma 1 parla di parti comuni solo in riferimento agli impianti dei condomini (comma b). Per gli interventi sull'involucro (comma a) non parla di parti comuni ma fa riferimento al 25% della superficie lorda disperdente. Questa percentuale del 25% la potrei raggiungere coibentando esclusivamente il solaio di pavimento verso garage non comune e il solaio verso sottotetto non comune, entrambi strutture disperdenti che l'art. 1117 del c.c. non annovera tra le parti comuni.
marcello60
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

concordo, ma purtroppo è una impostazione con la quale dobbiamo fare i conti anche se non la condivido nemmeno io.
ponca
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da ponca »

marcello60 ha scritto: dom feb 07, 2021 16:28 se invece quesi locali accessori fossero parte dello stesso sub catastale dell'abitazione cambierebbero le cose secondo te?
secondo me se i locali accessori fanno parte dello stesso sub di una unità immobiliare residenziale
e sono legittimamente riscaldati (= non ci sono norme regionali che ne vietano il riscaldamento)
e non ci sono abusi (=non sono stati trasformati abusivamente in taverne/mansarde)..
allora si può applicare il 110
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

In effetti mi trovo proprio in questo caso.
Quindi tutto sommato, vista la recente apertura legislativa della regione ER, l'intervento potrebbe essere incentivato anche per questi locali accessori riscaldati :)
Seamew
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Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da Seamew »

Quindi, se mi trovo un garage riscaldato (che è un C/6 accatastato con un suo sub) si può applicare il 110% solo nel caso in cui si faccia un cambio di destinazione d'uso rendendolo abitabile? (ammesso che ne abbia i requisiti igienico-sanitari).

Voi che ne pensate? :roll:
marcello60
Messaggi: 2729
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

Sembrerebbe di si, purchè sia legittimamente riscaldato nella situazione ante.
itajackass
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da itajackass »

ponca ha scritto: dom feb 07, 2021 11:24
marcello60 ha scritto: dom feb 07, 2021 00:01 Ok, grazie. Comincio ad avere un po' più chiaro il concetto.
Se le cose stanno così la modifica alla normativa fatta recentemente in regione ER non è poi così significativa.
Di solito questi locali accessori non possono cambiare destinazione a causa di vincoli difficili da superare come l'altezza insufficiente o il basso rapporto aeroilluminante.
Il fatto che siano legittimati ad essere riscaldati in questo caso diventa ininfluente.
la modifica di ER a mio parere aiuta nel caso in cui il vano riscaldato adibito adibito a cantina o sottotetto fa parte dell'unità immobiliare residenziale, non è cioè accatastato a parte.
detto questo, la delibera ER apre alla possibilità di riscaldare vani accessori tipo cantine e sottotetti, tuttavia la destinazione d'uso non può essere variata per cui cantine/garage adibiti a taverna e sottotetti adibiti a camera/mansarda continueranno ad essere abusivi.
Se può essere utile a qualcuno io ho posto la domanda a AssPianificazione@regione.emilia-romagna.it
così:

All'attenzione dell'assessora Lori,
Buonasera, con la presente email, sono a richiedere delucidazioni circa il DGR 1523 del 2 novembre 2020 riguardante la non applicabilità dei divieti di installazione/uso di impianti di riscaldamento in locali accessori, ai soli fini del superbonus 110%.
In particolare vorrei chiedere conferma di comprensione se, in presenza di locali accessori (cantine, taverne, vani tecnici e altri locali non abitabili in generale) attualmente già dotati di impianti di riscaldamento ma fino ad oggi non riscaldabili a causa del divieto di accensione impianti imposto dal PAIR2020, è ora possibile ai fini del superbonus 110% considerarli locali disperdenti a tutti gli effetti, a seguito del DRG 1523.
In secondo esempio, vorrei altrettanta conferma che, in caso di locali accessori (cantine, vani tecnici, ecc...) NON ANCORA provvisti di riscaldamento, è possibile oggi, a seguito del DRG 1523, installare impianti completi con sistemi di emissione (ad esempio termosifoni) per farli risultare ambienti disperdenti ai fini del superbonus 110%, di fatto scavalcando il divieto del PAIR2020 cui si vietava l'installazione.


La risposta è stata:

Egregio XXXXX,
sentito il Servizio regionale competente, le confermiamo che la delibera n. 1523 del 2 novembre 2020 è stata assunta dalla Giunta regionale per favorire la realizzazione degli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali comunemente denominate ecobonus del 110% (di cui all’art. 119 del D.L. “Rilancio”, 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ed in particolare per superare i possibili dubbi interpretativi che potevano derivare da una lettura combinata di quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, lettera a), delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 con il decreto ministeriale 6 agosto 2020, con il quale sono stati definiti in dettaglio i requisiti tecnici che devono essere osservati per i lavori che beneficiano dell’ecobonus.
la Giunta regionale, con la citata delibera n. 1523/2020, ha stabilito che “le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020” (punto 4 del deliberato della DGR).
Con tale disposizione interpretativa si è dunque chiarito che quanto specificato in detta disposizione del PAIR (circa l’installazione e l’utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in taluni spazi degli edifici), non assume rilevanza ai fini della individuazione degli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio che beneficiano dell’ecobonus del 110%, che sono subordinati unicamente al possesso dei requisiti tecnici stabiliti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”).
Pertanto - per rimanere agli esempi concreti da lei ipotizzati – le confermiamo che “in presenza di locali accessori (cantine, taverne, vani tecnici e altri locali non abitabili in generale) attualmente già dotati di impianti di riscaldamento … è possibile, ai fini del superbonus 110%, considerarli locali disperdenti a tutti gli effetti”, e sempre che gli stessi soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2020 e ogni altra previsione di cui all’art. 119 del D.L. “Rilancio”.
NON rientra invece tra gli effetti della delibera n. 1523/2020 quanto da lei ipotizzato nella seconda esemplificazione, cioè che la medesima delibera consenta di attuare una successione di operazioni: un primo intervento per istallare in detti locali accessori l’impianto di riscaldamento di cui siano privi; e successivamente un secondo intervento, per realizzare gli interventi di coibentazione ecc. che possono beneficiare del superbonus 110%. Ciò in quanto l’art. 24, comma 1, lett. a), continua ad essere vigente per ogni altro profilo e a precludere la realizzazione del primo intervento.
Si coglie l’occasione per evidenziare che la legge di Bilancio (legge 178/2020) introduce alcune sostanziali novità in materia di detrazioni dell’ecobonus 110%. Tra queste, l'articolo 1, comma 66, integra quanto previsto dall'articolo 119 del decreto Rilancio, disponendo che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. Questo il testo normativo inserito, in fine, all’art. 119, comma 1 lettera a): «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente».
Cordiali saluti.
La Segreteria
marcello60
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da marcello60 »

ottimo, molto utile.
grazie mille per la condivisione
Seamew
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da Seamew »

itajackass ha scritto: lun feb 08, 2021 13:08 Si coglie l’occasione per evidenziare che la legge di Bilancio (legge 178/2020) introduce alcune sostanziali novità in materia di detrazioni dell’ecobonus 110%. Tra queste, l'articolo 1, comma 66, integra quanto previsto dall'articolo 119 del decreto Rilancio, disponendo che gli interventi volti a coibentare le superfici di copertura siano sempre agevolati, indipendentemente dal fatto che racchiudano o meno un volume riscaldato. Questo il testo normativo inserito, in fine, all’art. 119, comma 1 lettera a): «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente».
Cordiali saluti.
La Segreteria[/i]
Si però ad oggi NON sappiamo ancora se questo intervento sulle falde dei sottotetti NON riscaldati è una eventuale spesa AGGIUNTIVA a quella di isolare cmq l'ultimo impalcato...oppure è ALTERNATIVA alla coibentazione di quest'ultimo.... :roll:
cmq grazie per la condivisione...non lavoro in ER però è un buon spunto di riflessione..

Ora in ER potranno non soffrire più il freddo e accendere gli impianti nelle taverne... :lol:
itajackass
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Re: segnalazione importate : uscita guida ade 2021

Messaggio da itajackass »

Seamew ha scritto: lun feb 08, 2021 13:29
Si però ad oggi NON sappiamo ancora se questo intervento sulle falde dei sottotetti NON riscaldati è una eventuale spesa AGGIUNTIVA a quella di isolare cmq l'ultimo impalcato...oppure è ALTERNATIVA alla coibentazione di quest'ultimo.... :roll:
cmq grazie per la condivisione...non lavoro in ER però è un buon spunto di riflessione..

Ora in ER potranno non soffrire più il freddo e accendere gli impianti nelle taverne... :lol:
Questo non lo so... non sono nemmeno un tecnico. A me interessava più la risposta riguardo i locali accessori. Io stesso mi ritrovo una casa con locali accessori ( h240) con i radiatori.... installati nel 1990 (anno di costruzione) prima dell'avvento del PAIR. Sul progetto iniziale c'è scritto "il riscaldamento è presente nei locali abitabili e sono state installate le predisposizioni in tutti i restanti locali per eventuali future installazioni". Ovviamente il costruttore ha installato subito i termos anche nei restanti locali.

Con la risposta che ho ricevuto, in teoria fa percepire che conta lo "stato di fatto". quindi nello stato di fatto io ho locali accessori riscaldati (ma spenti per il divieto del PAIR). Quello che non riesco a capire è se i miei attuali termosifoni sono considerati abusi oppure no. se sono lì dal 1990, non li ho fatti ieri... boh...
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