Quesiti Enea superbonus 110
Moderatore: Edilclima
Quesiti Enea superbonus 110
Ho pensato di creare uno spazio in cui ciascuno di noi condivide i chiarimenti ricevuti dall'Enea, credo possa essere di aiuto a tutti.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Quesito
Edificio esistente demolito e ricostruito.
L’intenzione è quella di effettuare un intervento di rigenerazione urbana consistente nella ricostruzione dell’immobile, compreso il possibile ampliamento derivante dall’applicazione del Piano Casa.
In questa particolare condizione si chiede se è possibile usufruire delle detrazioni fiscale per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
L’ultimo periodo del comma 3 art. 119 D.L. 34/2020 ammette all’agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01.
Il recente Decreto Semplificazioni, tuttavia ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia ampliandone i termini applicativi, infatti, estrapolando il passaggio della demolizione e ricostruzione contenuta nella nuova versione di ristrutturazione edilizia, è stato rivisto il previgente limite di parità volumetrica della ricostruzione.
Da quanto sopra a mio avviso consegue che un intervento di rigenerazione urbana consistente nella demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume derivante dall'applicazione del Piano Casa rientra tra gli interventi beneficiari dell'ecobonus.
Vorrei sapere qual'è il Vostro parere in merito alla questione
Risposta
Buongiorno,
Il problema è proprio l'applicazione della normativa relativa al salto di due classi dell'APE essendo i due APE ante e post opera non confrontabili per la presenza della variazione di cubatura. Secondo il nostro parere tecnico non è possibile applicare il superbonus, ma abbiamo girato ai ministeri competenti la problematica e siamo in attesa di una risposta.
Edificio esistente demolito e ricostruito.
L’intenzione è quella di effettuare un intervento di rigenerazione urbana consistente nella ricostruzione dell’immobile, compreso il possibile ampliamento derivante dall’applicazione del Piano Casa.
In questa particolare condizione si chiede se è possibile usufruire delle detrazioni fiscale per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
L’ultimo periodo del comma 3 art. 119 D.L. 34/2020 ammette all’agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01.
Il recente Decreto Semplificazioni, tuttavia ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia ampliandone i termini applicativi, infatti, estrapolando il passaggio della demolizione e ricostruzione contenuta nella nuova versione di ristrutturazione edilizia, è stato rivisto il previgente limite di parità volumetrica della ricostruzione.
Da quanto sopra a mio avviso consegue che un intervento di rigenerazione urbana consistente nella demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume derivante dall'applicazione del Piano Casa rientra tra gli interventi beneficiari dell'ecobonus.
Vorrei sapere qual'è il Vostro parere in merito alla questione
Risposta
Buongiorno,
Il problema è proprio l'applicazione della normativa relativa al salto di due classi dell'APE essendo i due APE ante e post opera non confrontabili per la presenza della variazione di cubatura. Secondo il nostro parere tecnico non è possibile applicare il superbonus, ma abbiamo girato ai ministeri competenti la problematica e siamo in attesa di una risposta.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Ecco il primo, di probabilmente tanti ,troppi casi che rimarranno senza risposte certe ....ponca ha scritto: ↑lun set 07, 2020 13:29 Quesito
Edificio esistente demolito e ricostruito.
L’intenzione è quella di effettuare un intervento di rigenerazione urbana consistente nella ricostruzione dell’immobile, compreso il possibile ampliamento derivante dall’applicazione del Piano Casa.
In questa particolare condizione si chiede se è possibile usufruire delle detrazioni fiscale per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus).
L’ultimo periodo del comma 3 art. 119 D.L. 34/2020 ammette all’agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01.
Il recente Decreto Semplificazioni, tuttavia ha modificato la definizione di ristrutturazione edilizia ampliandone i termini applicativi, infatti, estrapolando il passaggio della demolizione e ricostruzione contenuta nella nuova versione di ristrutturazione edilizia, è stato rivisto il previgente limite di parità volumetrica della ricostruzione.
Da quanto sopra a mio avviso consegue che un intervento di rigenerazione urbana consistente nella demolizione e ricostruzione con contestuale incremento di volume derivante dall'applicazione del Piano Casa rientra tra gli interventi beneficiari dell'ecobonus.
Vorrei sapere qual'è il Vostro parere in merito alla questione
Risposta
Buongiorno,
Il problema è proprio l'applicazione della normativa relativa al salto di due classi dell'APE essendo i due APE ante e post opera non confrontabili per la presenza della variazione di cubatura. Secondo il nostro parere tecnico non è possibile applicare il superbonus, ma abbiamo girato ai ministeri competenti la problematica e siamo in attesa di una risposta.
io ne ho inoltrate due oggi e la terza sarebbe stata identica a questa... grazie
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Metto qui un mio quesito, che potrebbe interessare....
Quesito:
Unità immobiliare ad uso uffici, che risponde al requisito di unità "funzionalmente indipendente": si trova al piano primo di un fabbricato composto da altre unità, ma possiede un ingresso indipendente ed esclusivo dalla strada, e impianti autonomi di climatizzazione, ACS, ecc...
Volendo sfruttare l'ecobonus del 110% relativamente al rifacimento dell'impianto termico (come intervento trainante) e sostituzione di infissi (come intervento trainato), la proprietà chiede se sia possibile procedere anche al frazionamento dell'edificio in più unità con cambio d'uso da uffici ad abitazione, mantenendo ovviamente l'applicazione dei massimali di intervento riferiti a una sola unità iniziale, e mantenendo comunque un unico impianto al servizio delle varie unità.
Agenzia delle Entrate infatti ha chiarito che in caso di frazionamento, "per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi e non quelle risultanti a fine lavori".
Tuttavia il dubbio nasce dal fatto che frazionando l'immobile in più unità, queste non avrebbero più accessi esclusivi dall'esterno, ma un accesso unico comune, per tanto chiedo se il requisito di edificio "funzionalmente indipendente" sia necessario solo in riferimento alla situazione attuale (pre-intervento) o debba essere mantenuto fino a chiusura dei lavori.
E in quest'ultimo caso, si potrà successivamente procedere al frazionamento dopo che i lavori e la pratica ENEA saranno conclusi?
Risposta ENEA:
Buongiorno, riteniamo che il requisito relativo all'essere "funzionalmente indipendente" deve essere posseduto alla data di inizio lavori e non può essere mutato.
Quesito:
Unità immobiliare ad uso uffici, che risponde al requisito di unità "funzionalmente indipendente": si trova al piano primo di un fabbricato composto da altre unità, ma possiede un ingresso indipendente ed esclusivo dalla strada, e impianti autonomi di climatizzazione, ACS, ecc...
Volendo sfruttare l'ecobonus del 110% relativamente al rifacimento dell'impianto termico (come intervento trainante) e sostituzione di infissi (come intervento trainato), la proprietà chiede se sia possibile procedere anche al frazionamento dell'edificio in più unità con cambio d'uso da uffici ad abitazione, mantenendo ovviamente l'applicazione dei massimali di intervento riferiti a una sola unità iniziale, e mantenendo comunque un unico impianto al servizio delle varie unità.
Agenzia delle Entrate infatti ha chiarito che in caso di frazionamento, "per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi e non quelle risultanti a fine lavori".
Tuttavia il dubbio nasce dal fatto che frazionando l'immobile in più unità, queste non avrebbero più accessi esclusivi dall'esterno, ma un accesso unico comune, per tanto chiedo se il requisito di edificio "funzionalmente indipendente" sia necessario solo in riferimento alla situazione attuale (pre-intervento) o debba essere mantenuto fino a chiusura dei lavori.
E in quest'ultimo caso, si potrà successivamente procedere al frazionamento dopo che i lavori e la pratica ENEA saranno conclusi?
Risposta ENEA:
Buongiorno, riteniamo che il requisito relativo all'essere "funzionalmente indipendente" deve essere posseduto alla data di inizio lavori e non può essere mutato.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
In soldoni: uno processa la pratica di cambio di destinazione d uso, chiude tale pratica e solamente dopo procede con il percorso 110%? Corretto?boba74 ha scritto: ↑mar set 08, 2020 14:50 Metto qui un mio quesito, che potrebbe interessare....
Quesito:
Unità immobiliare ad uso uffici, che risponde al requisito di unità "funzionalmente indipendente": si trova al piano primo di un fabbricato composto da altre unità, ma possiede un ingresso indipendente ed esclusivo dalla strada, e impianti autonomi di climatizzazione, ACS, ecc...
Volendo sfruttare l'ecobonus del 110% relativamente al rifacimento dell'impianto termico (come intervento trainante) e sostituzione di infissi (come intervento trainato), la proprietà chiede se sia possibile procedere anche al frazionamento dell'edificio in più unità con cambio d'uso da uffici ad abitazione, mantenendo ovviamente l'applicazione dei massimali di intervento riferiti a una sola unità iniziale, e mantenendo comunque un unico impianto al servizio delle varie unità.
Agenzia delle Entrate infatti ha chiarito che in caso di frazionamento, "per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi e non quelle risultanti a fine lavori".
Tuttavia il dubbio nasce dal fatto che frazionando l'immobile in più unità, queste non avrebbero più accessi esclusivi dall'esterno, ma un accesso unico comune, per tanto chiedo se il requisito di edificio "funzionalmente indipendente" sia necessario solo in riferimento alla situazione attuale (pre-intervento) o debba essere mantenuto fino a chiusura dei lavori.
E in quest'ultimo caso, si potrà successivamente procedere al frazionamento dopo che i lavori e la pratica ENEA saranno conclusi?
Risposta ENEA:
Buongiorno, riteniamo che il requisito relativo all'essere "funzionalmente indipendente" deve essere posseduto alla data di inizio lavori e non può essere mutato.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Sì, oppure uno chiude i lavori come unica unità, fa la pratica al 110%, e poi fraziona.
(quest'ultima opzione si rende necessaria in quei casi in cui le unità frazionate non possono avere accessi indipendenti, quindi frazionando prima non accederebbero al bonus come singole unità).
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Chiaro...boba74 ha scritto: ↑mar set 08, 2020 15:29Sì, oppure uno chiude i lavori come unica unità, fa la pratica al 110%, e poi fraziona.
(quest'ultima opzione si rende necessaria in quei casi in cui le unità frazionate non possono avere accessi indipendenti, quindi frazionando prima non accederebbero al bonus come singole unità).
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Quesito posto all'ENEA:
nell’ambito degli interventi rientranti nel superecobonus, vorrei chiedere se l’APE pre e post intervento può essere redatto e firmato dallo stesso progettista dei lavori.
RISPOSTA ENEA
Buon pomeriggio,
in relazione alla sua richiesta si ritiene che:
nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per l'intero edificio detto "convenzionale" secondo il DM 06.08.2020 in attesa di pubblicazione in GU, essi possano essere redatti dall'asseveratore, dal progettista e dal direttore lavori semprechè abilitati alla funzione di certificazione energetica degli edifici secondo art.2 dpr 75/13; nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per le singole unità abitative, edifici unifamiliari e unità abitative funzionalmente indipendenti, essi debbano essere radatti da soggetti abilitati e terzi secondo artt. 2 e 3 dpr 75/13.
Cordiali saluti
nell’ambito degli interventi rientranti nel superecobonus, vorrei chiedere se l’APE pre e post intervento può essere redatto e firmato dallo stesso progettista dei lavori.
RISPOSTA ENEA
Buon pomeriggio,
in relazione alla sua richiesta si ritiene che:
nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per l'intero edificio detto "convenzionale" secondo il DM 06.08.2020 in attesa di pubblicazione in GU, essi possano essere redatti dall'asseveratore, dal progettista e dal direttore lavori semprechè abilitati alla funzione di certificazione energetica degli edifici secondo art.2 dpr 75/13; nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per le singole unità abitative, edifici unifamiliari e unità abitative funzionalmente indipendenti, essi debbano essere radatti da soggetti abilitati e terzi secondo artt. 2 e 3 dpr 75/13.
Cordiali saluti
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
Riporto l'art. 3 del apr 75/2013Mic73 ha scritto: ↑gio set 10, 2020 18:32 Quesito posto all'ENEA:
nell’ambito degli interventi rientranti nel superecobonus, vorrei chiedere se l’APE pre e post intervento può essere redatto e firmato dallo stesso progettista dei lavori.
RISPOSTA ENEA
Buon pomeriggio,
in relazione alla sua richiesta si ritiene che:
nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per l'intero edificio detto "convenzionale" secondo il DM 06.08.2020 in attesa di pubblicazione in GU, essi possano essere redatti dall'asseveratore, dal progettista e dal direttore lavori semprechè abilitati alla funzione di certificazione energetica degli edifici secondo art.2 dpr 75/13; nel caso di redazione dell'APE ante e post operam per le singole unità abitative, edifici unifamiliari e unità abitative funzionalmente indipendenti, essi debbano essere radatti da soggetti abilitati e terzi secondo artt. 2 e 3 dpr 75/13.
Cordiali saluti
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti abilitati alla
certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio
dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione
energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione,
l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche'
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in
ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al
quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di
conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente
fino al quarto grado.
Direi che nel caso di Superbonus 110% non siamo mai nel caso di edifico di nuova costruzione, quindi non vedo perché il progettista o il direttore dei lavori non possa fare anche gli APE per le singole unità immobiliari o per gli edifici unifamiliari. Cosa ne pensate?
Seconda domanda: il coniuge secondo voi può essere anche il convivente? Cioè posso far certificare alla mia compagna (non sposata ma convivente) l'Ape di casa mia?
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Ma noooooo....il decreto non dice affatto questo....leggasi punto 12.1 allegato A.
Vediamo se viene confermato in Gazzetta Ufficiale....
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Infatti sono rimasto stupito dalla risposta che mi pare in contrasto con quanto scritto nel decreto. Ho chiesto ulteriori chiarimenti, vediamo cosa rispondono.
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
Quelli di Enea hanno sempre avuto la fissa del certificatore indipendente. Vedi anche le loro faq su ecobonus.
Qui da noi in ER sono ampiamente smentiti. La nostra regione ammette in modo esplicito che non è necessaria la terzietà del certificatore nel caso di interventi su edifici esistenti. Come è giusto che sia in base al testo della legge.
Il problema potrebbe sorgere se Enea rimanesse di questa opinione e fosse chiamata a verificare la regolarità degli interventi sul 110.
Qui da noi in ER sono ampiamente smentiti. La nostra regione ammette in modo esplicito che non è necessaria la terzietà del certificatore nel caso di interventi su edifici esistenti. Come è giusto che sia in base al testo della legge.
Il problema potrebbe sorgere se Enea rimanesse di questa opinione e fosse chiamata a verificare la regolarità degli interventi sul 110.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Anche qui in Toscana dubbi non ce ne sono.marcello60 ha scritto: ↑gio set 10, 2020 20:52 Quelli di Enea hanno sempre avuto la fissa del certificatore indipendente. Vedi anche le loro faq su ecobonus.
Qui da noi in ER sono ampiamente smentiti. La nostra regione ammette in modo esplicito che non è necessaria la terzietà del certificatore nel caso di interventi su edifici esistenti. Come è giusto che sia in base al testo della legge.
Il problema potrebbe sorgere se Enea rimanesse di questa opinione e fosse chiamata a verificare la regolarità degli interventi sul 110.
Ho postato tempo fa la risposta al mio quesito al Siert.
Credo che Enea non abbia competenze in merito e dubito che abbiano mai agito contro un tecnico firmatario di L.10 e APE nel caso di edifici esistenti.
D'altra parte ogni loro mail in risposta ai nostri quesiti riporta la seguente dicitura:
"Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza."
Vale a dire che prendono le diatanze dal valore legale di ogni loro affermazione, come è ovvio che sia.
Prima di contestare una cessione di 500000 euro per la terzietà del certificatore nel caso di edifici esistenti....credo che ci penserebbero sù non 1 ma 500000 volte!
IMHO
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Buongiorno a tutti,
qualcuno ha avuto risposte in merito a cambio d'uso vs SUPERBONUS? Da ufficio a residenziale ad esempio..come ci si comporta? Come si confronta pre e post e si valuta il salto di due classi?
qualcuno ha avuto risposte in merito a cambio d'uso vs SUPERBONUS? Da ufficio a residenziale ad esempio..come ci si comporta? Come si confronta pre e post e si valuta il salto di due classi?
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
TERZIETA' DEL CERTIFICATORE IN REGIONE EMILIA ROMAGNA
QUESITO:
> Conosco la posizione generale di Enea in merito alla terzietà del
>certificatore nel caso in interventi Ecobonus.
> Tuttavia è noto che in regione Emilia Romagna nel caso di interventi
>di riqualificazione energetica o ristrutturazione importante su
>edifici esistenti è ammesso esplicitamente dalla regione nelle
>proprie FAQ che tali APE possano essere redatti anche dallo stesso
>progettista che ha seguito intervento (è richiesto il tecnico esterno
>solo nel caso delle nuove costruzioni e assimilabili, come le
>demolizioni e ricostruzioni).
> La domanda: In caso di controlli da parte di Enea su detrazioni
>fiscali per lavori eseguiti in regione Emilia Romagna, si ritiene
>accettabile l'APE redatto dallo stesso progettista che ha seguito
>l'intervento? Questo anche con riferimento alle eventuali sanzioni
>connesse con il decreto sul 110%.
> Grazie
RISPOSTA DI ENEA:
Buongiorno
riteniamo che debba essere applicata la normativa nazionale, ma
naturalmente se l'APE regionale ha la stessa procedura e lo stesso
calcolo di quello nazionale per la determinazione degli indici di
confronto compreso quello per la determinazione della classe
energetica dell'edificio si può adottare anche quello regionale. La
registrazione regionale si deve fare solo per gli APE post opera. Ma
abbiamo girato il quesito al Mise per avere il loro parere che sarà
derimente quindi le consigliamo di attendere le loro decisioni che
saranno prontamente inserite nel portale ENEA di informazione.
Mi sembra che non abbiano risposto sulla terzietà ...
QUESITO:
> Conosco la posizione generale di Enea in merito alla terzietà del
>certificatore nel caso in interventi Ecobonus.
> Tuttavia è noto che in regione Emilia Romagna nel caso di interventi
>di riqualificazione energetica o ristrutturazione importante su
>edifici esistenti è ammesso esplicitamente dalla regione nelle
>proprie FAQ che tali APE possano essere redatti anche dallo stesso
>progettista che ha seguito intervento (è richiesto il tecnico esterno
>solo nel caso delle nuove costruzioni e assimilabili, come le
>demolizioni e ricostruzioni).
> La domanda: In caso di controlli da parte di Enea su detrazioni
>fiscali per lavori eseguiti in regione Emilia Romagna, si ritiene
>accettabile l'APE redatto dallo stesso progettista che ha seguito
>l'intervento? Questo anche con riferimento alle eventuali sanzioni
>connesse con il decreto sul 110%.
> Grazie
RISPOSTA DI ENEA:
Buongiorno
riteniamo che debba essere applicata la normativa nazionale, ma
naturalmente se l'APE regionale ha la stessa procedura e lo stesso
calcolo di quello nazionale per la determinazione degli indici di
confronto compreso quello per la determinazione della classe
energetica dell'edificio si può adottare anche quello regionale. La
registrazione regionale si deve fare solo per gli APE post opera. Ma
abbiamo girato il quesito al Mise per avere il loro parere che sarà
derimente quindi le consigliamo di attendere le loro decisioni che
saranno prontamente inserite nel portale ENEA di informazione.
Mi sembra che non abbiano risposto sulla terzietà ...
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
CONDOMINIO CON C.T. CENTRALIZZATA E C.T. AUTONOME
DOMANDA:
> In un condominio ove è presente un impianto termico centralizzato a
>servizio di 9 unità immobiliari e impianti termici autonomi a
>servizio delle 5 unità rimanenti, si intende applicare il superbonus
>110 utilizzando come trainante l'intervento sull'involucro.
> La sostituzione del generatore dell'impianto termico centralizzato è
>anch'essa trainante o deve essere inserita come trainato?
RISPOSTA DI ENEA:
Buongiorno
Riteniamo che sia più semplice come trainato.
Nota: questa risposta mi ha spiazzato. Comunque, al di là della semplicità, mi sembra che cambi qualcosa come massimali ... sinceramente non so come comportarmi.
DOMANDA:
> In un condominio ove è presente un impianto termico centralizzato a
>servizio di 9 unità immobiliari e impianti termici autonomi a
>servizio delle 5 unità rimanenti, si intende applicare il superbonus
>110 utilizzando come trainante l'intervento sull'involucro.
> La sostituzione del generatore dell'impianto termico centralizzato è
>anch'essa trainante o deve essere inserita come trainato?
RISPOSTA DI ENEA:
Buongiorno
Riteniamo che sia più semplice come trainato.
Nota: questa risposta mi ha spiazzato. Comunque, al di là della semplicità, mi sembra che cambi qualcosa come massimali ... sinceramente non so come comportarmi.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
In effetti è un caso un po' dubbio, perchè se la vedi dal punto di vista dell'intero condominio, l'impianto al servizio delle sole 9 unità su 14 non è "centralizzato", del resto la stessa situazione potrebbe essere equivalente al condomimio centralizzato in cui una delle unità si sia distaccata, anche se fosse in un rapporto 100 a 1...marcello60 ha scritto: ↑mar set 15, 2020 14:54 CONDOMINIO CON C.T. CENTRALIZZATA E C.T. AUTONOME
DOMANDA:
> In un condominio ove è presente un impianto termico centralizzato a
>servizio di 9 unità immobiliari e impianti termici autonomi a
>servizio delle 5 unità rimanenti, si intende applicare il superbonus
>110 utilizzando come trainante l'intervento sull'involucro.
> La sostituzione del generatore dell'impianto termico centralizzato è
>anch'essa trainante o deve essere inserita come trainato?
RISPOSTA DI ENEA:
Buongiorno
Riteniamo che sia più semplice come trainato.
Nota: questa risposta mi ha spiazzato. Comunque, al di là della semplicità, mi sembra che cambi qualcosa come massimali ... sinceramente non so come comportarmi.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Se ragioniamo dal punto di vista dell'edificio/condominio nella sua interezza, allora non si ha più un centralizzato, ma più impianti.
Di conseguenza salta il trainante impianto.
Questo anche se si ha una sola ui distaccata.
Nel caso prospettato poi la percentuale dei distaccati è rilevante.
Di conseguenza salta il trainante impianto.
Questo anche se si ha una sola ui distaccata.
Nel caso prospettato poi la percentuale dei distaccati è rilevante.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Anche secondo me l'unico intervento ammissibile è come trainato, in quanto l'edificio è costituito da più impianti.
In altre parole si considera impianto centralizzato solo se il generatore è unico.
In altre parole si considera impianto centralizzato solo se il generatore è unico.
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- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Quesiti Enea superbonus 110
ok, diciamo quindi che la sostituzione della caldaia condominiale (che serve solo 9 unità su 14) lo considero trainato.
Ma a questo punto che massimale devo assegnare a tale intervento trainato?
Ma a questo punto che massimale devo assegnare a tale intervento trainato?
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Sono d’accordissimo.. non c è piu un impoanto centralizzato a serzio del condominio...Terminus ha scritto: ↑mar set 15, 2020 16:29 Se ragioniamo dal punto di vista dell'edificio/condominio nella sua interezza, allora non si ha più un centralizzato, ma più impianti.
Di conseguenza salta il trainante impianto.
Questo anche se si ha una sola ui distaccata.
Nel caso prospettato poi la percentuale dei distaccati è rilevante.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Con buona pace di tutti quei condomini in cui sono avvenuti distacchi....
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
Quindi in base alla risposta di Enea in tutti i condomini nei quali c'è almeno un impianto autonomo e le rimanenti N unità sono servite dal centralizzato, l'impianto centralizzato non può essere considerato come trainante.
Credo che sia una situazione abbastanza comune ... pensiamo al piano terra dove spesso ci sono negozi non serviti dal centralizzato e che sono dotati del proprio impianto autonomo, non necessariamente a seguito di distacco.
Comunque, a questo punto, se consideriamo l'intervento di sostituzione della caldaia centralizzata come trainato, quale massimale di spesa può essere applicabile per esso?
Essendo un comma 347 per N unità immobiliari, mi verrebbe da pensare a 30000 * N / 1,1, ma è corretto secondo voi?
Credo che sia una situazione abbastanza comune ... pensiamo al piano terra dove spesso ci sono negozi non serviti dal centralizzato e che sono dotati del proprio impianto autonomo, non necessariamente a seguito di distacco.
Comunque, a questo punto, se consideriamo l'intervento di sostituzione della caldaia centralizzata come trainato, quale massimale di spesa può essere applicabile per esso?
Essendo un comma 347 per N unità immobiliari, mi verrebbe da pensare a 30000 * N / 1,1, ma è corretto secondo voi?
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Per come la vedo io la scelta del trainante è arbitraria, basta averne uno. Una volta che hai quello trainante, tutto il resto lo consideri nella maniera più conveniente. Non sono previsti due interventi trainanti.
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
Guardando il decreto asseverazioni (bozza), vedo che nel modello di asseverazione ci sono diversi punti critici per una situazione simile alla mia:
- richiede la spunta della casella "dotato di impianto termico centralizzato": dovrei spuntarla o no?
- tra gli interventi trainati su parti comuni non è presente la voce caldaia a condensazione, ma solo i generatori d'aria calda, a biomassa e gli scaldacqua a pompa di calore.
- la caldaia a condensazione è presente come trainato solo sulle parti private, e in questo caso chiede la potenza ecc come se fosse una caldaia autonoma.
Credo proprio che la casistica da me prospettata non sia stata considerata... e questo è un problema.
- richiede la spunta della casella "dotato di impianto termico centralizzato": dovrei spuntarla o no?
- tra gli interventi trainati su parti comuni non è presente la voce caldaia a condensazione, ma solo i generatori d'aria calda, a biomassa e gli scaldacqua a pompa di calore.
- la caldaia a condensazione è presente come trainato solo sulle parti private, e in questo caso chiede la potenza ecc come se fosse una caldaia autonoma.
Credo proprio che la casistica da me prospettata non sia stata considerata... e questo è un problema.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Nel senso che non lo puoi inserire come trainante E come trainato.
Esempio: cappotto + centralizzato. Entrambi identificabili come trainanti
Identifico il primo come trainante ed ho il massimale da trainante.
Identifico il secondo come comma 347, con vantaggio in termini di massimale.
Esempio: cappotto + centralizzato. Entrambi identificabili come trainanti
Identifico il primo come trainante ed ho il massimale da trainante.
Identifico il secondo come comma 347, con vantaggio in termini di massimale.
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
Bisogna vedere cosa intendono quando dicono nella nota 2 "Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato".
Potrebbero intendere che se un intervento PUO' essere trainante, allora occorre metterlo d'obbligo fra i trainanti e quindi NON PUO' essere trainato.
In ogni caso, nel caso di impianto trainato in parti comuni, nel modello di asseverazione non vedo le caldaie a condensazione.
Potrebbero intendere che se un intervento PUO' essere trainante, allora occorre metterlo d'obbligo fra i trainanti e quindi NON PUO' essere trainato.
In ogni caso, nel caso di impianto trainato in parti comuni, nel modello di asseverazione non vedo le caldaie a condensazione.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Esatto....anche per me è così.marcello60 ha scritto: ↑mer set 16, 2020 12:08
Potrebbero intendere che se un intervento PUO' essere trainante, allora occorre metterlo d'obbligo fra i trainanti e quindi NON PUO' essere trainato.
In ogni caso, nel caso di impianto trainato in parti comuni, nel modello di asseverazione non vedo le caldaie a condensazione.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
QUESITO
QUESITO 110% - UNITA' INDIPENDENTI O CONDOMINIO?
Spett.le Enea,
un cliente possiede un edificio composto da n.2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dalla strada.
Non ho dubbi nel caso in cui siano progettati e realizzati interventi solo su parti private di ciascuna u.i. che ne assicurino il doppio salto di classe (per ciascuna delle u.i.) e nel rispetto di tutte le prescrizioni normative. Per esempio: sostituzione della caldaia con pompe di calore ibride, sostituzione dei serramenti, installazione di fotovoltaico.
In questo caso ciascuna u.i. sarà affrontata in modo totalmente indipendente, depositando n.2 pratiche edilizie e L.10/91 distinte, così come tutto indipendente sarà l'intero iter fino ad arrivare alla cessione del credito.
Il mio dubbio riguarda invece il caso in cui il cliente voglia isolare termicamente i componenti opachi esterni, per esempio la copertura a comune (le due u.i. sono esattamente sovrapposte, per cui la copertura copre entrambe le u.i.).
In questo caso come occorre impostare la pratica? Come edificio condominiale?
Altra domanda inerente l'isolamento delle superfici opache: c'è differenza tra la copertura che è sicuramente parte comune e le pareti esterne? Cioè se decidessi di isolare solo la parete del piano primo e questo fosse compatibile con i regolamenti comunali, potrebbe essere considerato come elemento privato dell'u.i.posta al piano primo, e dunque in questo caso potrei trattarle come funzionalmente indipendenti?
Grazie della vostra attenzione
Cordiali saluti
RISPOSTA
Buongiorno
la copertura è una parte comune e quindi si tratta di un intervento"condominiale". Per le pareti verticali riteniamo che si possano considerare "autonome" se non influenzano le altre pareti, quindi in generale se sviluppano le varie proprietà in orizzontale e non in verticale.
QUESITO 110% - UNITA' INDIPENDENTI O CONDOMINIO?
Spett.le Enea,
un cliente possiede un edificio composto da n.2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi dalla strada.
Non ho dubbi nel caso in cui siano progettati e realizzati interventi solo su parti private di ciascuna u.i. che ne assicurino il doppio salto di classe (per ciascuna delle u.i.) e nel rispetto di tutte le prescrizioni normative. Per esempio: sostituzione della caldaia con pompe di calore ibride, sostituzione dei serramenti, installazione di fotovoltaico.
In questo caso ciascuna u.i. sarà affrontata in modo totalmente indipendente, depositando n.2 pratiche edilizie e L.10/91 distinte, così come tutto indipendente sarà l'intero iter fino ad arrivare alla cessione del credito.
Il mio dubbio riguarda invece il caso in cui il cliente voglia isolare termicamente i componenti opachi esterni, per esempio la copertura a comune (le due u.i. sono esattamente sovrapposte, per cui la copertura copre entrambe le u.i.).
In questo caso come occorre impostare la pratica? Come edificio condominiale?
Altra domanda inerente l'isolamento delle superfici opache: c'è differenza tra la copertura che è sicuramente parte comune e le pareti esterne? Cioè se decidessi di isolare solo la parete del piano primo e questo fosse compatibile con i regolamenti comunali, potrebbe essere considerato come elemento privato dell'u.i.posta al piano primo, e dunque in questo caso potrei trattarle come funzionalmente indipendenti?
Grazie della vostra attenzione
Cordiali saluti
RISPOSTA
Buongiorno
la copertura è una parte comune e quindi si tratta di un intervento"condominiale". Per le pareti verticali riteniamo che si possano considerare "autonome" se non influenzano le altre pareti, quindi in generale se sviluppano le varie proprietà in orizzontale e non in verticale.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Un pò criptica come risposta.
Sembrerebbe che secondo loro le parti comuni non le puoi detrarre se tratti le abitazioni come unità autonome.
Sembrerebbe che secondo loro le parti comuni non le puoi detrarre se tratti le abitazioni come unità autonome.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Certamente. Ecco perchè dico che l'assimilazione è una forzatura anomala.
Il tetto è manifestamente parte comune, così come la parete perimetrale, a meno che, come dice ENEA, non ci sia uno sviluppo cielo-terra della singola ui, escludendo quindi le uuii sovrapposte.
Il tetto è manifestamente parte comune, così come la parete perimetrale, a meno che, come dice ENEA, non ci sia uno sviluppo cielo-terra della singola ui, escludendo quindi le uuii sovrapposte.
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
per fare un po' di confusione..
Circolare 24, pag. 15: "Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di
accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente
dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti
comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)."
Certo non è poca cosa per individuare i massimali capire se 2 abitazioni funzionalmente indipendenti ma con il tetto in cimune le tratti come 2 singole o come condominio.....
Circolare 24, pag. 15: "Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di
accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente
dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti
comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)."
Certo non è poca cosa per individuare i massimali capire se 2 abitazioni funzionalmente indipendenti ma con il tetto in cimune le tratti come 2 singole o come condominio.....
Re: Quesiti Enea superbonus 110
direi che non fa una piega,mi dispiace per l'enea ma è assolutamente chiaro il contrario,non è assolutamente un condominio.Stefano LL ha scritto: ↑gio set 17, 2020 16:55 per fare un po' di confusione..
Circolare 24, pag. 15: "Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di
accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente
dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti
comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto)."
Certo non è poca cosa per individuare i massimali capire se 2 abitazioni funzionalmente indipendenti ma con il tetto in cimune le tratti come 2 singole o come condominio.....
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Cosa intendete quando dite di "trattare il caso come un condominio"?
Immagino vi riferite alle verifiche energetiche (sup > 25%, salto delle 2 classi dell'intero esificio, ecc...)...ma poi la pratica ENEA non la puoi gestire come un condominio...non ha un codice fiscale quel condominio.
Quindi io nel caso in esame (mettiamo però che NON abbiano l'esclusività) farei si le verifiche energetiche sul 25% e salto delle due classi dell'intero edificio, ma poi farei due pratiche ENEA distinte, ognuno per il proprio codice fiscale, le spede vengono divise in base ai pagamenti, nessuna distinzione tra elementi comuni o privati...
E' corretto???
Immagino vi riferite alle verifiche energetiche (sup > 25%, salto delle 2 classi dell'intero esificio, ecc...)...ma poi la pratica ENEA non la puoi gestire come un condominio...non ha un codice fiscale quel condominio.
Quindi io nel caso in esame (mettiamo però che NON abbiano l'esclusività) farei si le verifiche energetiche sul 25% e salto delle due classi dell'intero edificio, ma poi farei due pratiche ENEA distinte, ognuno per il proprio codice fiscale, le spede vengono divise in base ai pagamenti, nessuna distinzione tra elementi comuni o privati...
E' corretto???
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Attenzione che noi cerchiamo di ragionare sulla base dell'esperienza maturata fino ad ora con l'ECOBONUS tuttavia le comunicazioni all'ENEA hanno subito modifiche negli anni anche senza che vi fossero dei nuovi decreti. Perciò può essere che i moduli da compilare vengano adattati nel 2021 alle nuove esigenze e casistiche contemplate..
Ad ogni modo lo stesso problema si ha per i condomini minimi, nn hanno CF, tuttavia già era noto che si doveva impostare la pratica Enea a nome di un condomino. E valeva per tutti mettendo detrazione anche per conto di altri SI.
Ad ogni modo lo stesso problema si ha per i condomini minimi, nn hanno CF, tuttavia già era noto che si doveva impostare la pratica Enea a nome di un condomino. E valeva per tutti mettendo detrazione anche per conto di altri SI.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Ah ok grazie questo dettaglio non lo sapevo non avendo mai fatto pratiche per "condomini minimi".
Mi sono capitate però pratiche Ecobonus di bi-trifamiliari orizzontali o verticali....e in quei casi ho sempre fatto singole pratiche dove ognuno paga e detrae il suo...ho sbagliato?
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Buondì a tutti i "Termi" di ogni natura a specie.
Ringrazio il sig. Ponca per l'apertura di questo post (se si chiama così) e contribuisco.
Qui ho cercato di fare il furbo, ma non c'è stato verso.
Buongiorno,
Un requisito imprescindibile per poter effettuare un intervento trainante che da accesso al Superbonus è la preeisistenza di un impianto termico, attivo e funzionante.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
il Mon, 14 Sep 2020 14:45:21 +0200
Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Vorrei sapere per cortesia cosa ne pensate di questa particolare situazione.
Abitazione in “area non metanizzata di un comune non interessato da procedure di infrazione ….”, nella quale il riscaldamento invernale del locale ad uso cucina, pranzo, soggiorno è fornito da una vecchia cucina economica a legna che nella nostra regione si chiama “spolert”, nelle camere da letto da grosse coperte, nel bagno da stufetta elettrica trasportabile e l’acqua calda sanitaria è prodotta da uno scalda acqua elettrico.
Nonostante l’ennesima modifica alla definizione di “impianto termico” del D.Lgs. del 19 agosto 2005 n° 192 che sembra aprire a qualunque elemento scaldante purché saldamente avvitato alla struttura dell’edificio, c’è sempre il CTI che nella FAQ n°34 riferita al DPR 16 aprile 2013 n° 74 specifica “/Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da esse impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico; l'energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza. Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa./”
Da quanto sopra esposto si può ritenere che l’abitazione in oggetto non è dotata di impianto termico.
Secondo Voi sapendo che nella Circolare 24/E dell’Agenzia Delle Entrate, alla fine del punto 2.2.1 è indicata la non necessaria presenza dell’impianto termico; nel caso in cui si voglia installare un nuovo impianto di riscaldamento a biomassa dotato dei sistemi di produzione distribuzione ed emissione del calore ecc.. e grazie ad altri interventi si riesca ad ottenere il miglioramento di due classi energetiche, è possibile accedere al Superbonus del 100% ?
Se nello specifico è possibile accedere al Superbonus anche senza la presenza dell’impianto termico; l’APE iniziale che deve essere utilizzato come base per ottenerne il miglioramento di due classi energetiche, deve essere eseguito utilizzando la simulazione virtuale dell’impianto termico come da Decreto requisiti minimi ?
Ringrazio molto per queste precisazioni e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
Ringrazio il sig. Ponca per l'apertura di questo post (se si chiama così) e contribuisco.
Qui ho cercato di fare il furbo, ma non c'è stato verso.
Buongiorno,
Un requisito imprescindibile per poter effettuare un intervento trainante che da accesso al Superbonus è la preeisistenza di un impianto termico, attivo e funzionante.
Cordiali saluti
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il Mon, 14 Sep 2020 14:45:21 +0200
Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Vorrei sapere per cortesia cosa ne pensate di questa particolare situazione.
Abitazione in “area non metanizzata di un comune non interessato da procedure di infrazione ….”, nella quale il riscaldamento invernale del locale ad uso cucina, pranzo, soggiorno è fornito da una vecchia cucina economica a legna che nella nostra regione si chiama “spolert”, nelle camere da letto da grosse coperte, nel bagno da stufetta elettrica trasportabile e l’acqua calda sanitaria è prodotta da uno scalda acqua elettrico.
Nonostante l’ennesima modifica alla definizione di “impianto termico” del D.Lgs. del 19 agosto 2005 n° 192 che sembra aprire a qualunque elemento scaldante purché saldamente avvitato alla struttura dell’edificio, c’è sempre il CTI che nella FAQ n°34 riferita al DPR 16 aprile 2013 n° 74 specifica “/Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da esse impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico; l'energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza. Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa./”
Da quanto sopra esposto si può ritenere che l’abitazione in oggetto non è dotata di impianto termico.
Secondo Voi sapendo che nella Circolare 24/E dell’Agenzia Delle Entrate, alla fine del punto 2.2.1 è indicata la non necessaria presenza dell’impianto termico; nel caso in cui si voglia installare un nuovo impianto di riscaldamento a biomassa dotato dei sistemi di produzione distribuzione ed emissione del calore ecc.. e grazie ad altri interventi si riesca ad ottenere il miglioramento di due classi energetiche, è possibile accedere al Superbonus del 100% ?
Se nello specifico è possibile accedere al Superbonus anche senza la presenza dell’impianto termico; l’APE iniziale che deve essere utilizzato come base per ottenerne il miglioramento di due classi energetiche, deve essere eseguito utilizzando la simulazione virtuale dell’impianto termico come da Decreto requisiti minimi ?
Ringrazio molto per queste precisazioni e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Buondì a tutti i "Termi" di ogni natura e specie.
In questo caso, siccome sono assolutamente certo dell'effettiva presenza dell'impianto termico grazie all'APE, ma anche grazie alla forma delle demolizioni sulle pareti, al camino, alla sagoma della caldaia sul pavimento del locale tecnico, cercherò di avantaggiare il cliente in ogni modo.
Buongiorno,
La preesistenza di un impianto termico e la rispondenza alla definizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato che ispeziona le unità immobiliari e l'impianto stesso e stabilisce se la potenza installatà è sufficiente a riscaldare l'unità immobiliare e se gli impianti sono attivi o facilmente ri-attivabili.
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso: “c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
Cordiali saluti
GDL
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Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
Il 14/09/2020 14:43, Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Vorrei sapere per cortesia cosa ne pensate di questa particolare situazione.
Ubaldo ha acquistato una villetta nel 2015 ed è in possesso del APE originale eseguito in tale data dal quale si evince che l’abitazione era dotata dell’impianto di riscaldamento ambienti e produzione dell’acqua calda sanitaria completi di generatore di calore alimentato a gasolio.
Preso dall’euforia di iniziare i lavori ha cominciato a demolire quanto nelle sue capacità e possibilità, compresi gli impianti di cui sopra nel loro complesso.
Adesso Ubaldo vorrebbe rientrare nel superbonus del 110%.
Vi chiedo se è possibile dimostrare la “dotazione di impianto di riscaldamento funzionante”, solo grazie alla sua descrizione nell’APE del 2015 sopra citato.
Ringrazio molto per queste precisazioni e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
In questo caso, siccome sono assolutamente certo dell'effettiva presenza dell'impianto termico grazie all'APE, ma anche grazie alla forma delle demolizioni sulle pareti, al camino, alla sagoma della caldaia sul pavimento del locale tecnico, cercherò di avantaggiare il cliente in ogni modo.
Buongiorno,
La preesistenza di un impianto termico e la rispondenza alla definizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato che ispeziona le unità immobiliari e l'impianto stesso e stabilisce se la potenza installatà è sufficiente a riscaldare l'unità immobiliare e se gli impianti sono attivi o facilmente ri-attivabili.
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso: “c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
Cordiali saluti
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Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
Il 14/09/2020 14:43, Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Vorrei sapere per cortesia cosa ne pensate di questa particolare situazione.
Ubaldo ha acquistato una villetta nel 2015 ed è in possesso del APE originale eseguito in tale data dal quale si evince che l’abitazione era dotata dell’impianto di riscaldamento ambienti e produzione dell’acqua calda sanitaria completi di generatore di calore alimentato a gasolio.
Preso dall’euforia di iniziare i lavori ha cominciato a demolire quanto nelle sue capacità e possibilità, compresi gli impianti di cui sopra nel loro complesso.
Adesso Ubaldo vorrebbe rientrare nel superbonus del 110%.
Vi chiedo se è possibile dimostrare la “dotazione di impianto di riscaldamento funzionante”, solo grazie alla sua descrizione nell’APE del 2015 sopra citato.
Ringrazio molto per queste precisazioni e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
che una termocunica ovvero collegata ai radiatori sia impianto ai fini del 110 non ho nessun dubbioScox ha scritto: ↑lun set 21, 2020 11:03 Buondì a tutti i "Termi" di ogni natura a specie.
Ringrazio il sig. Ponca per l'apertura di questo post (se si chiama così) e contribuisco.
Qui ho cercato di fare il furbo, ma non c'è stato verso.
Buongiorno,
Un requisito imprescindibile per poter effettuare un intervento trainante che da accesso al Superbonus è la preeisistenza di un impianto termico, attivo e funzionante.
Cordiali saluti
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il Mon, 14 Sep 2020 14:45:21 +0200
Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Vorrei sapere per cortesia cosa ne pensate di questa particolare situazione.
Abitazione in “area non metanizzata di un comune non interessato da procedure di infrazione ….”, nella quale il riscaldamento invernale del locale ad uso cucina, pranzo, soggiorno è fornito da una vecchia cucina economica a legna che nella nostra regione si chiama “spolert”, nelle camere da letto da grosse coperte, nel bagno da stufetta elettrica trasportabile e l’acqua calda sanitaria è prodotta da uno scalda acqua elettrico.
Nonostante l’ennesima modifica alla definizione di “impianto termico” del D.Lgs. del 19 agosto 2005 n° 192 che sembra aprire a qualunque elemento scaldante purché saldamente avvitato alla struttura dell’edificio, c’è sempre il CTI che nella FAQ n°34 riferita al DPR 16 aprile 2013 n° 74 specifica “/Gli apparecchi di cottura, quale che sia il combustibile da esse impiegato, non rientrano nella pur ampia definizione di impianto termico; l'energia termica prodotta è finalizzata alla cottura dei cibi, e il calore che tali apparecchi cedono all'ambiente, anche se particolarmente consistente quando il combustibile è la legna, va considerato un apporto gratuito, così come il calore ceduto all'ambiente dal funzionamento di elettrodomestici o lampade a incandescenza. Solo nel caso di termocucine da collegare a un impianto di riscaldamento ad acqua, per le quali il fabbricante ha esplicitamente progettato tale funzione, indicando la potenza termica nominale in targa e nel libretto di uso e manutenzione, si può parlare di “impianto termico”, e il valore della potenza va riportato nel libretto di impianto, analogamente a quello di una caldaia o una stufa./”
Da quanto sopra esposto si può ritenere che l’abitazione in oggetto non è dotata di impianto termico.
Secondo Voi sapendo che nella Circolare 24/E dell’Agenzia Delle Entrate, alla fine del punto 2.2.1 è indicata la non necessaria presenza dell’impianto termico; nel caso in cui si voglia installare un nuovo impianto di riscaldamento a biomassa dotato dei sistemi di produzione distribuzione ed emissione del calore ecc.. e grazie ad altri interventi si riesca ad ottenere il miglioramento di due classi energetiche, è possibile accedere al Superbonus del 100% ?
Se nello specifico è possibile accedere al Superbonus anche senza la presenza dell’impianto termico; l’APE iniziale che deve essere utilizzato come base per ottenerne il miglioramento di due classi energetiche, deve essere eseguito utilizzando la simulazione virtuale dell’impianto termico come da Decreto requisiti minimi ?
Ringrazio molto per queste precisazioni e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
i dubbi sono quando sono non idro come le stufe e ne hai una in una stanza mentre la casa ha n stanze con n tendente a chissà quanto
Re: Quesiti Enea superbonus 110
bella non risposta delle ba**e.....Scox ha scritto: ↑lun set 21, 2020 11:15 Buondì a tutti i "Termi" di ogni natura e specie.
In questo caso, siccome sono assolutamente certo dell'effettiva presenza dell'impianto termico grazie all'APE, ma anche grazie alla forma delle demolizioni sulle pareti, al camino, alla sagoma della caldaia sul pavimento del locale tecnico, cercherò di avantaggiare il cliente in ogni modo.
Buongiorno,
La preesistenza di un impianto termico e la rispondenza alla definizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato che ispeziona le unità immobiliari e l'impianto stesso e stabilisce se la potenza installatà è sufficiente a riscaldare l'unità immobiliare e se gli impianti sono attivi o facilmente ri-attivabili.
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso: “c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.
Cordiali saluti
GDL
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
Il 14/09/2020 14:43, Studio termotecnico ha scritto:
Buondì e buon lavoro a Voi dell’ENEA.
Vorrei sapere per cortesia cosa ne pensate di questa particolare situazione.
Ubaldo ha acquistato una villetta nel 2015 ed è in possesso del APE originale eseguito in tale data dal quale si evince che l’abitazione era dotata dell’impianto di riscaldamento ambienti e produzione dell’acqua calda sanitaria completi di generatore di calore alimentato a gasolio.
Preso dall’euforia di iniziare i lavori ha cominciato a demolire quanto nelle sue capacità e possibilità, compresi gli impianti di cui sopra nel loro complesso.
Adesso Ubaldo vorrebbe rientrare nel superbonus del 110%.
Vi chiedo se è possibile dimostrare la “dotazione di impianto di riscaldamento funzionante”, solo grazie alla sua descrizione nell’APE del 2015 sopra citato.
Ringrazio molto per queste precisazioni e Vi porgo distinti saluti.
MANDI
Roberto per.ind.termo.
e purtroppo mi sa ch saranno le parole delle faq che usciranno
Re: Quesiti Enea superbonus 110
Identica risposta in copia-incolla che hanno dato a me per un quesito similare.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
DOMANDA:
Salve, sono a richiederVi se l'intervento edilizio descritto qui
sotto possa accedere al Superbonus 110%(ecobonus e sismabonus) :
Trattasi di fabbricato condominiale diviso in 2 corpi di fabbrica
staccati tra loro, il primo corpo è di grandi dimensioni composto da
4 abitazioni e 3 negozi di proprietari diversi, il secondo corpo è di piccole dimensioni ed
è composto da un’abitazione e un garage sempre di proprietari
diversi. L’intervento che si intende realizzare è di ristrutturazione
edilizia generale mediante demolizione e ricostruzione di tutti e 2 i
corpi di fabbrica,ed a livello urbanistico/edilizio si intende utilizzare il nuovo
D.lgs 76/2020 il quale prevede la possibilità di mantenere la
tipologia di intervento “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” anche spostando i volumi edificati
esistenti con conseguente modifica di sagoma e area di sedime, per la
precisione si intende spostare le unità immobiliari che sono nel corpo di fabbrica più
piccolo (che non verrà ricostruito al fine di ampliare la corte
comune esistente) all’interno del corpo di fabbrica più grande il quale di conseguenza varierà in
termini di volume e sagoma. In definitiva lo stato futuro
dell’immobile sarà composto da un unico corpo di fabbrica contenente tutte le unità immobiliari
ora esistenti (6 abitazioni, 3 negozi e un garage) quindi senza
modifica del numero e destinazione d’uso delle varie unità, mantenendo pertanto l’attuale
consistenza generale ma con un unico corpo di fabbrica anziché 2.
Se la risposta fosse positiva chiedo come si possano fare gli APE
pre e post intervento essendo cambiata la distribuzione; ne faccio
una comparazione solo sul volume riscaldato che di fatto non cambia?
Anticipatamente Ringrazio
RISPOSTA:
Buongiorno
Se la nuova edificazione risponde ai requisiti richiesti dalla
normativa di cui al Decreto n. 380 del 6/06/2001 si dovrebbe accedere
agli incentivi fiscali come ristrutturazione, ma in ogni caso Il
problema è l'applicazione della normativa relativa al salto di due
classi dell'APE essendo i due APE ante e post opera non confrontabili.
Secondo il nostro parere tecnico non è possibile applicare il
superbonus, ma abbiamo girato ai ministeri competenti la problematica
e siamo in attesa di una risposta.
Salve, sono a richiederVi se l'intervento edilizio descritto qui
sotto possa accedere al Superbonus 110%(ecobonus e sismabonus) :
Trattasi di fabbricato condominiale diviso in 2 corpi di fabbrica
staccati tra loro, il primo corpo è di grandi dimensioni composto da
4 abitazioni e 3 negozi di proprietari diversi, il secondo corpo è di piccole dimensioni ed
è composto da un’abitazione e un garage sempre di proprietari
diversi. L’intervento che si intende realizzare è di ristrutturazione
edilizia generale mediante demolizione e ricostruzione di tutti e 2 i
corpi di fabbrica,ed a livello urbanistico/edilizio si intende utilizzare il nuovo
D.lgs 76/2020 il quale prevede la possibilità di mantenere la
tipologia di intervento “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” anche spostando i volumi edificati
esistenti con conseguente modifica di sagoma e area di sedime, per la
precisione si intende spostare le unità immobiliari che sono nel corpo di fabbrica più
piccolo (che non verrà ricostruito al fine di ampliare la corte
comune esistente) all’interno del corpo di fabbrica più grande il quale di conseguenza varierà in
termini di volume e sagoma. In definitiva lo stato futuro
dell’immobile sarà composto da un unico corpo di fabbrica contenente tutte le unità immobiliari
ora esistenti (6 abitazioni, 3 negozi e un garage) quindi senza
modifica del numero e destinazione d’uso delle varie unità, mantenendo pertanto l’attuale
consistenza generale ma con un unico corpo di fabbrica anziché 2.
Se la risposta fosse positiva chiedo come si possano fare gli APE
pre e post intervento essendo cambiata la distribuzione; ne faccio
una comparazione solo sul volume riscaldato che di fatto non cambia?
Anticipatamente Ringrazio
RISPOSTA:
Buongiorno
Se la nuova edificazione risponde ai requisiti richiesti dalla
normativa di cui al Decreto n. 380 del 6/06/2001 si dovrebbe accedere
agli incentivi fiscali come ristrutturazione, ma in ogni caso Il
problema è l'applicazione della normativa relativa al salto di due
classi dell'APE essendo i due APE ante e post opera non confrontabili.
Secondo il nostro parere tecnico non è possibile applicare il
superbonus, ma abbiamo girato ai ministeri competenti la problematica
e siamo in attesa di una risposta.
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Re: Quesiti Enea superbonus 110
AGGIORNAMENTO SUL CASO DEL CONDOMINIO PARZIALMENTE CENTRALIZZATO:
Buongiorno
Ha ragione, la ringraziamo per la segnalazione, evidentemente il
decreto non ha previsto questo caso, informeremo il Mise e cercheremo
di modificare l'asseverazione considerando anche questo caso, che
comunque permanendo lo schema attuale và sicuramente considerato
un'intervento trainante, mentre gli autonomi come trainati.
il Wed, 16 Sep 2020 12:11:19 +0200
XXXX ha scritto:
> Buongiorno,
> se la modalità corretta è quella di inserire la sostituzione della
>caldaia "parzialmente centralizzata" come intervento trainato, trovo
>difficoltà ad inserire tale intervento nel modello di asseverazione
>che vedo nella bozza di decreto.
> Se lo inserissi come "trainato in parti comuni", in questo caso la
>caldaia a condensazione non compare nella lista.
> Se invece lo inserissi come "trainato in parti private", mi viene
>richiesto di indicare la potenza, le altre caratteristiche e la spesa
>per ciascuna unità immobiliare, come se si trattasse di una caldaia
>autonoma.
>
> In sostanza, sembra che il caso da me prospettato non sia compreso
>tra quelli previsti nei decreti in bozza.
>
> Considerando che il caso di un impianto non completamente
>centralizzato è abbastanza comune (basti pensare alla presenza in
>condominio di negozi non serviti dal centralizzato e dotati del
>proprio impianto autonomo), ritenete che tale casistica sarà inclusa
>nel portale attualmente in costruzione in cui dovranno essere
>caricate le asseverazioni e le schede descrittive degli interventi?
> Grazie
>
> -----Messaggio originale----- From: gdl.superbonus
> Sent: Tuesday, September 15, 2020 2:38 PM
> To: XXXXX
> Subject: Re: condominio con ct centralizzata e ct autonome
>
> Buongiorno
>
> Riteniamo che sia più semplice come trainato.
>
>
> il Mon, 14 Sep 2020 12:12:13 +0200
> XXXXX ha scritto:
>> In un condominio ove è presente un impianto termico centralizzato a
>>servizio di 9 unità immobiliari e impianti termici autonomi a
>>servizio delle 5 unità rimanenti, si intende applicare il superbonus
>>110 utilizzando come trainante l'intervento sull'involucro.
>> La sostituzione del generatore dell'impianto termico centralizzato è
>>anch'essa trainante o deve essere inserita come trainato?
>
> Cordiali saluti
>
> ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza
> energetica
> Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
> https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
>
> Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di
> lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non
> potranno costituire giurisprudenza.
In sostanza ora dicono che in questi casi l'impianto è da considerare centralizzato a tutti gli effetti.
Buongiorno
Ha ragione, la ringraziamo per la segnalazione, evidentemente il
decreto non ha previsto questo caso, informeremo il Mise e cercheremo
di modificare l'asseverazione considerando anche questo caso, che
comunque permanendo lo schema attuale và sicuramente considerato
un'intervento trainante, mentre gli autonomi come trainati.
il Wed, 16 Sep 2020 12:11:19 +0200
XXXX ha scritto:
> Buongiorno,
> se la modalità corretta è quella di inserire la sostituzione della
>caldaia "parzialmente centralizzata" come intervento trainato, trovo
>difficoltà ad inserire tale intervento nel modello di asseverazione
>che vedo nella bozza di decreto.
> Se lo inserissi come "trainato in parti comuni", in questo caso la
>caldaia a condensazione non compare nella lista.
> Se invece lo inserissi come "trainato in parti private", mi viene
>richiesto di indicare la potenza, le altre caratteristiche e la spesa
>per ciascuna unità immobiliare, come se si trattasse di una caldaia
>autonoma.
>
> In sostanza, sembra che il caso da me prospettato non sia compreso
>tra quelli previsti nei decreti in bozza.
>
> Considerando che il caso di un impianto non completamente
>centralizzato è abbastanza comune (basti pensare alla presenza in
>condominio di negozi non serviti dal centralizzato e dotati del
>proprio impianto autonomo), ritenete che tale casistica sarà inclusa
>nel portale attualmente in costruzione in cui dovranno essere
>caricate le asseverazioni e le schede descrittive degli interventi?
> Grazie
>
> -----Messaggio originale----- From: gdl.superbonus
> Sent: Tuesday, September 15, 2020 2:38 PM
> To: XXXXX
> Subject: Re: condominio con ct centralizzata e ct autonome
>
> Buongiorno
>
> Riteniamo che sia più semplice come trainato.
>
>
> il Mon, 14 Sep 2020 12:12:13 +0200
> XXXXX ha scritto:
>> In un condominio ove è presente un impianto termico centralizzato a
>>servizio di 9 unità immobiliari e impianti termici autonomi a
>>servizio delle 5 unità rimanenti, si intende applicare il superbonus
>>110 utilizzando come trainante l'intervento sull'involucro.
>> La sostituzione del generatore dell'impianto termico centralizzato è
>>anch'essa trainante o deve essere inserita come trainato?
>
> Cordiali saluti
>
> ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza
> energetica
> Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
> https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... scali.html
>
> Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di
> lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non
> potranno costituire giurisprudenza.
In sostanza ora dicono che in questi casi l'impianto è da considerare centralizzato a tutti gli effetti.
Re: Quesiti Enea superbonus 110
> Al punto 13.2 dell'Allegato A della circolare 24/E si dice che per gli
>interventi di cui all'Allegato A , per i quali l'asseverazione può
>essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o
>dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
>spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo
>specifici di cui all'Allegato I
>
> nel paragrafo 2 dell'allegato A si legge che:
> ...per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari
>l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei
>fornitori.
> nel paragrafo 2 dell'allegato A si legge che:
> per impianti solari con superficie < 20 mq l'asseverazione può essere
>sostituita da una dichiarazione del produttore nel paragrafo 4
>dell'allegato A si legge che:
> per impianti (di clim. invernale) con Pot. termica utile < 100 kW
>l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
>fornitore.
> nel paragrafo 5 dell'allegato A si legge che:
> per pompe di calore con Pot. termica utile < 100 kW l'asseverazione
>può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore.
>
> Nei casi sopra riportati (in corsivo) si applicano i massimali di
>costo specifici dell'Allegato I anche nel caso in cui la pratica venga
>accompagnata dall'asseverazione del tecnico in alternativa alla
>dichiarazione del produttore/fornitore?
Risposta ENEA 25/09/20
Buongiorno
Il decreto non è dedicato esclusivamente al superecobonus, ma anche a tutti gli Ecobonus. Per il 110% essendo obbligatorio la relazione tecnica asseverata non si può applicare la tabella di cui all'allegato "I"
>interventi di cui all'Allegato A , per i quali l'asseverazione può
>essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o
>dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
>spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo
>specifici di cui all'Allegato I
>
> nel paragrafo 2 dell'allegato A si legge che:
> ...per la sostituzione di infissi in singole unità immobiliari
>l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei
>fornitori.
> nel paragrafo 2 dell'allegato A si legge che:
> per impianti solari con superficie < 20 mq l'asseverazione può essere
>sostituita da una dichiarazione del produttore nel paragrafo 4
>dell'allegato A si legge che:
> per impianti (di clim. invernale) con Pot. termica utile < 100 kW
>l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
>fornitore.
> nel paragrafo 5 dell'allegato A si legge che:
> per pompe di calore con Pot. termica utile < 100 kW l'asseverazione
>può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore.
>
> Nei casi sopra riportati (in corsivo) si applicano i massimali di
>costo specifici dell'Allegato I anche nel caso in cui la pratica venga
>accompagnata dall'asseverazione del tecnico in alternativa alla
>dichiarazione del produttore/fornitore?
Risposta ENEA 25/09/20
Buongiorno
Il decreto non è dedicato esclusivamente al superecobonus, ma anche a tutti gli Ecobonus. Per il 110% essendo obbligatorio la relazione tecnica asseverata non si può applicare la tabella di cui all'allegato "I"
Re: Quesiti Enea superbonus 110
qualcosa mi sfugge....ma se ho il TRAINANTE una pompa di calore e il TRAINATO serramenti....per entrambi i casi si può usare la dichiarazione dei produttori...e quindi nell'asseverazione 110 posso far riferimento all'Allegato I...o mi sbaglio???
Secondo me ENEA sta confondendo i casi in cui serve (o può essere sostituita) l'asseverazione dell'Ecobonus con quella (che non può essere sostituita) del Superbonus
Almeno...io l'ho capita così...
Re: Quesiti Enea superbonus 110
No, perchè la L.77 prevede per tutto quello che afferisce al 110, l'asseverazione del tecnico. Non si possono usare le dichiarazioni dei produttori/installatori.
mmmmmm.... faccio un esempio per capirci...
110 con pompa di calore + serramenti
SOLUZIONE 1
- Dichiarazione certificazione K del serramentista
- Dichiarazione COP e EER del produttore pompa di calore
- Asseverazione finale completa con congruità dei prezzi secondo Allegato I (dato che i due interventi possono essere accompagnati dalla dichiarazione)
SOLUZIONE 2
- Asseverazione del tecnico sulla trasmittanza serramenti
- Asseverazione del tecnico su COP e EER pompa di calore
- Asseverazione finale completa con congruità dei prezzi secondo prezziari o analisi prezzi (dato che secondo te non posso utilizzare le dichiarazioni e quindi nemmeno l'allegato I)
Quale soluzione è corretta?
Secondo me la 1 perchè non capisco come mai una dichiarazione del produttore la posso usare per l'Ecobonus ma non la posso usare per il 110 (che cmq prevedere una ulterioree asseverazione completa finale).
Però boh...il testo del decreto non è chiarissimo in effetti e lascia un pò a interpretazioni diverse....
Sia chiaro...la soluzione 2 va bene pure quella....ma stai asseverando ulteriori aspetti tecnici assumendone la responsabilità.