Superbonus e acustica

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

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FranciT
Messaggi: 22
Iscritto il: ven dic 15, 2017 16:25

Superbonus e acustica

Messaggio da FranciT »

Buon pomeriggio,
Nel caso di riqualificazione energetica per superbonus consistente in cappotto (trainante) e nuovi serramenti (trainato), come vi comportate o vi comportereste per la acustica?
Occorre presentare da qualche parte una relazione previsionale dei RAP? O altra documentazione?

Grazie
F.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Superbonus e acustica

Messaggio da ponca »

bella domanda
io ritengo che l'adeguamento acustico della facciata non sia richiesto, anche perchè se hai nicchie per radiatori sottofinestra, cassonetti degli avvolgibili e cavedi nella muratura è difficile che le verifiche tornino senza intervenire su questi elementi
ma scegliere serramenti con un buon Rw è comunque consigliabile

detto questo qualche dubbio rimane
in Toscana sulle linee guide è riportato che con la sostituzione dei serramenti si deve garantire l'isolamento acustico di facciata
poi sulle faq viene specificato che in realtà è sufficiente garantire un miglioramento, anche senza conseguire i dB richiesti
Mic73
Messaggi: 14
Iscritto il: ven giu 21, 2019 14:47

Re: Superbonus e acustica

Messaggio da Mic73 »

Ci sono numerose circolari ministeriali che danno indicazioni a riguardo (a volte contrastanti). Cito l'ultima in ordine cronologico più attinente alla domanda:

CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI – GIUGNO 2014
Le disposizioni del DPCM 5-12-1997 devono essere applicate anche in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
I limiti previsti del D.P.C.M. 5-12-1997 devono essere rispettati nel caso di rifacimento anche parziale di impianti tecnologici di particolare rumorosità, quali quelli previsti per gli impianti di riscaldamento/condizionamento, o impianti per laboratori tipo: officine meccaniche, laboratori sale prove motori, gallerie del vento, o altri che producano livelli analoghi di rumorosità.
Anche nel caso delle partizioni orizzontali e verticali, nel caso di rifacimento si applicano i limiti del Decreto, mentre non vanno seguite le prescrizioni del D.P.C.M. 5-12-1997 nel caso di semplice tinteggiatura e restauro parziale delle pareti e/o intonaci esistenti.


Inoltre è importante verificare cosa dicono le leggi regionali e i regolamenti comunali se esistenti.

Per esempio nel REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO di Torino è chiaramente indicato che i RAP devono essere verificati per (Art.25, comma3, lett. b) per:

il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività).


Quindi se fai un cappotto e presenti una CILA per manutenzione straordinaria:
- in base alla circolare del ministero la valutazione dei RAP va fatta,
-verifica il regolamento comunale e regionale per capire se devi allegarla alla tua pratica.
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