110% | Edificio condominiale di unico proprietario
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110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Nella linea guida leggo che la regola del massimo delle due unità immobiliari non si applica per le opere fatte sulle parti comuni dell'edificio. E se un edificio composto da più alloggi fosse di un unico proprietario? Applico il moltiplicatore previsto per ciascuna unità?
Tom Bishop
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
SITom Bishop ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 11:11 Nella linea guida leggo che la regola del massimo delle due unità immobiliari non si applica per le opere fatte sulle parti comuni dell'edificio. E se un edificio composto da più alloggi fosse di un unico proprietario? Applico il moltiplicatore previsto per ciascuna unità?
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Quindi se un unico proprietario volesse rinnovare tutto il suo condominio di 30 unità immobiliari, al netto degli interventi trainanti che farebbe, i serramenti andrebbero al 50% e non al 110, giusto?
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Se hai l'intervento trainante anche i serramenti vanno al 110
Tom Bishop
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
eh ma se posso farlo su un massimo di 2 unità immobiliari, nel caso possedessi un condominio di 30, solo le prime due vanno al 110. Per tutte le altre 28 ci sarebbe l'aliquota "normale", no?Tom Bishop ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:05 Se hai l'intervento trainante anche i serramenti vanno al 110
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
dipende
secondo me si va come condominio minimo
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Ah si giusto, perché i serramenti non sono condominiali...Lurensh ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:09eh ma se posso farlo su un massimo di 2 unità immobiliari, nel caso possedessi un condominio di 30, solo le prime due vanno al 110. Per tutte le altre 28 ci sarebbe l'aliquota "normale", no?Tom Bishop ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:05 Se hai l'intervento trainante anche i serramenti vanno al 110
Tom Bishop
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Provoco: e se l'intervento lo facessero, nominalmente, gli inquilini e non il proprietario? Ognuno è locatario solo della propria unità imm.re...Lurensh ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:09eh ma se posso farlo su un massimo di 2 unità immobiliari, nel caso possedessi un condominio di 30, solo le prime due vanno al 110. Per tutte le altre 28 ci sarebbe l'aliquota "normale", no?Tom Bishop ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:05 Se hai l'intervento trainante anche i serramenti vanno al 110
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Ah beh si, così formalmente non ci sarebbero problemi (al massimo qualche rogna burocratica tra visto di conformità per ogni affittuario e il general contractor che storcerà un po' il naso)ilverga ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:32Provoco: e se l'intervento lo facessero, nominalmente, gli inquilini e non il proprietario? Ognuno è locatario solo della propria unità imm.re...Lurensh ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:09eh ma se posso farlo su un massimo di 2 unità immobiliari, nel caso possedessi un condominio di 30, solo le prime due vanno al 110. Per tutte le altre 28 ci sarebbe l'aliquota "normale", no?Tom Bishop ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:05 Se hai l'intervento trainante anche i serramenti vanno al 110
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020:
in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Visto... una bella limitazionemarcoaroma ha scritto: ↑mar ago 11, 2020 01:34 Circolare n. 24 del 8 agosto 2020:
in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Premetto, devo ancora leggermi i decreti e la circolare.marcoaroma ha scritto: ↑mar ago 11, 2020 01:34 Circolare n. 24 del 8 agosto 2020:
in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Quindi un fabbricato composto da 2 u.i residenziali, che hanno:
- 1 accesso carraio comune verso esterno
- accessi alle unità immobiliari distinti, che avviene da corte comune
- unico proprietario
non può fare il 110% come condominio. Giusto?
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
giusta la tua affermazione
a mio parere INgiusta (e INspiegabile) la discriminazione tra chi ha 2 alloggi in una casa composta di 3 unità e chi ne ha 2 in una casa composta di 2.
a mio parere INgiusta (e INspiegabile) la discriminazione tra chi ha 2 alloggi in una casa composta di 3 unità e chi ne ha 2 in una casa composta di 2.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Esatto...SuperP ha scritto: ↑mar ago 11, 2020 09:51Premetto, devo ancora leggermi i decreti e la circolare.marcoaroma ha scritto: ↑mar ago 11, 2020 01:34 Circolare n. 24 del 8 agosto 2020:
in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Quindi un fabbricato composto da 2 u.i residenziali, che hanno:
- 1 accesso carraio comune verso esterno
- accessi alle unità immobiliari distinti, che avviene da corte comune
- unico proprietario
non può fare il 110% come condominio. Giusto?
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
In applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Buongiorno a tutti, quanto sopra riguarda gli interventi realizzati in parti comuni quindi da come ho capito esclude l'intervento per la posa del cappotto, invece se le due unità sono autonome impiantisticamente, eventualmente si può provare intervenendo con la sostituzione degli impianti?
Buongiorno a tutti, quanto sopra riguarda gli interventi realizzati in parti comuni quindi da come ho capito esclude l'intervento per la posa del cappotto, invece se le due unità sono autonome impiantisticamente, eventualmente si può provare intervenendo con la sostituzione degli impianti?
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Direi proprio di no
O almeno se entrambe avessero le caratteristiche per essere unifamiliare indipendente allora forse potrebbe fare due pratiche sia per isolamento che imp
E poi solo per quelle due lì e non altre
O almeno se entrambe avessero le caratteristiche per essere unifamiliare indipendente allora forse potrebbe fare due pratiche sia per isolamento che imp
E poi solo per quelle due lì e non altre
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Infatti, dovrebbero avere entrambe i requisiti di indipendenza funzionale e di accesso diretto dall'esterno.
Quindi interventi trainanti + trainati su 2 uuii "unifamiliari" e stop.
Quindi interventi trainanti + trainati su 2 uuii "unifamiliari" e stop.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Domanda: bifamiliare una di proprietà del figlio l’altra di proprietà del padre ma il figlio ha la nuda proprietà. Viene considerata di unico proprietario e quindi niente demolizione e ricostruzione di una delle due? E quindi niente interventi trainanti e quindi niente di niente 110%?
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Da una rapida ricerca: Art.67 delle disposizioni attuative CC
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Mi viene quindi da affermare che il cd condominio sorge nel momento in cui vi siano due proprietari (nudi o meno che siano), attenendo l'usufrutto solo alla gestione ordinaria delle cose comuni.
Siccome i nostri interventi si configurano come innovazioni o manutenzioni straordinarie, questo ambito attiene ai soggetto che detengono la proprietà, anche nuda.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
Mi viene quindi da affermare che il cd condominio sorge nel momento in cui vi siano due proprietari (nudi o meno che siano), attenendo l'usufrutto solo alla gestione ordinaria delle cose comuni.
Siccome i nostri interventi si configurano come innovazioni o manutenzioni straordinarie, questo ambito attiene ai soggetto che detengono la proprietà, anche nuda.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
che ce lo dica il loro commercialista
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Peccato che chiedano a noi l'asseverazione se trattasi di condominio o meno.....
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Dato che vi è piaciuta la citazione, ora leggete cosa ha scritto l'Agenzia un mese prima nella circ. 19E, riferita alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie:
la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori ..... In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni
la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori ..... In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Il contrario di quanto afferma ora.marcoaroma ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 00:50 Dato che vi è piaciuta la citazione, ora leggete cosa ha scritto l'Agenzia un mese prima nella circ. 19E, riferita alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie:
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Infatti le chiamano circolari interpretative apposta.SuperP ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 08:29Il contrario di quanto afferma ora.marcoaroma ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 00:50 Dato che vi è piaciuta la citazione, ora leggete cosa ha scritto l'Agenzia un mese prima nella circ. 19E, riferita alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie:
Oggi interpretano in un modo, domani in un altro
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Propongo una class action contro l'AdE per il tempo che ci sta facendo perdere e per i danni che potranno derivarci da queste continue evoluzioni circensi.
Non è che in Parlamento o al Ministero siano da meno......
L'articolo 1117 del CC attiene al Condominio. Il Condominio sorge con almeno 2 proprietari.
Se il privato può intervenire al massimo su 2 uuii, che consentano alle bifamiliari di accedere, accessi indipendenti o meno che siano (altra evoluzione circense sulla definizione). Dalle trifamiliari in su STOP se non c'è condominio.
Troppo difficile scrivere una cosa del genere ?
Non è che in Parlamento o al Ministero siano da meno......
L'articolo 1117 del CC attiene al Condominio. Il Condominio sorge con almeno 2 proprietari.
Se il privato può intervenire al massimo su 2 uuii, che consentano alle bifamiliari di accedere, accessi indipendenti o meno che siano (altra evoluzione circense sulla definizione). Dalle trifamiliari in su STOP se non c'è condominio.
Troppo difficile scrivere una cosa del genere ?
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Secondo me le bifamigliari con unico proprietario entrano in pieno diritto al Superbonus. L'interpretazione dell'AdE è troppo generica e contraddice lo spirito della legge e contraddice anche se stessa nelle precedenti "interpretazioni". Si tratta di un punto che verrà per forza reinterpretato. La legge dice che l'AdE deve uscire con un provvedimento, mica con una interpretazione. Perché non l'hanno scritto nel provvedimento?
Tom Bishop
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Scusate se vado controcorrente ma secondo me l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è corretta e mi spiego:marcoaroma ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 00:50 Dato che vi è piaciuta la citazione, ora leggete cosa ha scritto l'Agenzia un mese prima nella circ. 19E, riferita alle detrazioni per ristrutturazioni edilizie:
la locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori ..... In tal caso, pertanto, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni
Le parti comuni di edifico residenziale devono essere considerate in senso oggettivo e quindi esistono indipendentemente da quanti sono i proprietari, esistono in quanto l'edificio è formato da più unità immobiliari, non esistono solo se l'edificio è costituito solo da una singola unità immobiliare.
Il condominio invece esiste solo se c'è una pluralità (minimo 2) di proprietari.
Se siamo d'accordo su queste definizioni del codice civile, allora l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è corretta perché il legislatore (cioè quei cialtroni al parlamento) hanno scritto nella norma "interventi effettuati dai condomini" e non "interventi effettuati sulle parti comuni di edifici".
Se poi l'intento del legislatore era diverso doveva scrivere meglio la norma e studiare bene cosa dice il codice civile in riferimento a condominio e parti comuni di edifici.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
legge 77 art 119 c 1 lettera bEffeemmebike ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 09:27 Se siamo d'accordo su queste definizioni del codice civile, allora l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è corretta perché il legislatore (cioè quei cialtroni al parlamento) hanno scritto nella norma "interventi effettuati dai condomini" e non "interventi effettuati sulle parti comuni di edifici".
) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Sbaglio o non c'è nella legge la parola condomini?
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
L'articolo 1117 del CC attiene al Condominio, non ad altro. Tirare la definizione di parti comnuni ad altro che non sia un condominio appare quantomeno forzato.
Puoi riportare il passaggio della Legge che contiene quanto dici ?Effeemmebike ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 09:27 il legislatore (cioè quei cialtroni al parlamento) hanno scritto nella norma "interventi effettuati dai condomini" e non "interventi effettuati sulle parti comuni di edifici".
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
veramente al massimo c'è scritto questo
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di « in house providing », per interventi realizzati su immobili,
di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art
119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di « in house providing », per interventi realizzati su immobili,
di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art
119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Comma 9. lettera a) dell'art. 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77Terminus ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 09:35 L'articolo 1117 del CC attiene al Condominio, non ad altro. Tirare la definizione di parti comnuni ad altro che non sia un condominio appare quantomeno forzato.
Puoi riportare il passaggio della Legge che contiene quanto dici ?Effeemmebike ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 09:27 il legislatore (cioè quei cialtroni al parlamento) hanno scritto nella norma "interventi effettuati dai condomini" e non "interventi effettuati sulle parti comuni di edifici".
Ultima modifica di Effeemmebike il mer ago 12, 2020 10:38, modificato 1 volta in totale.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
E' chiaro che le parti comuni esistono anche nei condomini, quello che ha interpretato l'Agenzia delle Entrate è il Comma 9. lettera a) dell'art. 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77SuperP ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 09:34legge 77 art 119 c 1 lettera bEffeemmebike ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 09:27 Se siamo d'accordo su queste definizioni del codice civile, allora l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è corretta perché il legislatore (cioè quei cialtroni al parlamento) hanno scritto nella norma "interventi effettuati dai condomini" e non "interventi effettuati sulle parti comuni di edifici".
) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Sbaglio o non c'è nella legge la parola condomini?
E' lì che si dice che le disposizione contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini!
Ultima modifica di Effeemmebike il mer ago 12, 2020 10:38, modificato 1 volta in totale.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Per il comma 9, lettera b), si potrebbe intendere che la persona fisica non possa intervenire sulle parti comuni, ma possa farlo solo sulle unità immobiliari..... il che ha pienamente senso in un condominio dove il singolo non ha diritto di intervento sulla parte comune.
Tutto ruota sempre sulla definizione di "parte comune".
Tutto ruota sempre sulla definizione di "parte comune".
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Mah, mica tanto. Se la persona fisica ha il benestare dell'assemblea condominiale, può intervenire sulle parti comuni (ad esempio isolare l'ultimo solaio verso sottotetto).Terminus ha scritto: ↑mer ago 12, 2020 10:31 Per il comma 9, lettera b), si potrebbe intendere che la persona fisica non possa intervenire sulle parti comuni, ma possa farlo solo sulle unità immobiliari..... il che ha pienamente senso in un condominio dove il singolo non ha diritto di intervento sulla parte comune.
Tutto ruota sempre sulla definizione di "parte comune".
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Va bene, ma è sempre il condominio che delibera sull'intervento.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
È chiaro che non vogliono che i proprietari di interi edifici approfittino del Superbonus, fornendo interpretazioni forzate e contraddittorie. Ma queste persone che hanno i mezzi per fare opposizione, la faranno e con buona probabilità vinceranno. Sono i tempi che sono stretti.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Al riguardo non mi sembra ci sia alcun chiarimento. E se davvero fossero gli inquilini a fare l'intervento sulle parti comuni? Sarebbe aggirata la questione dell'unico proprietario?
Tom Bishop
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
I trainanti sulle parti comuni li puo' fare il proprietario, i trainati i singoli conduttori..che cedono il credito al proprietario stesso.
Se era una regola pensata per negare l'accesso ai soldi pubblici (non dimentichiamolo mai, che paghiamo noi) ai grandi immobiliaristi... temo sia facilmente aggirabile.
Se era una regola pensata per negare l'accesso ai soldi pubblici (non dimentichiamolo mai, che paghiamo noi) ai grandi immobiliaristi... temo sia facilmente aggirabile.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Purtroppo non credo, perché la circolare 24 dice specificatamente che sono esclusi i condomini con un unico proprietario (o comproprietari). Quindi temo che non sia aggirabile la cosaTom Bishop ha scritto: ↑gio ago 13, 2020 07:32Al riguardo non mi sembra ci sia alcun chiarimento. E se davvero fossero gli inquilini a fare l'intervento sulle parti comuni? Sarebbe aggirata la questione dell'unico proprietario?
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
"il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti"giotisi ha scritto: ↑gio ago 13, 2020 08:21 I trainanti sulle parti comuni li puo' fare il proprietario, i trainati i singoli conduttori..che cedono il credito al proprietario stesso.
Se era una regola pensata per negare l'accesso ai soldi pubblici (non dimentichiamolo mai, che paghiamo noi) ai grandi immobiliaristi... temo sia facilmente aggirabile.
In realtà no, l'unico proprietario di un condominio (che ricordiamo, può anche essere la bifamiliare senza accessi autonomi) non può fare gli interventi trainanti
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Basterà vendere una cantina o un box anche ad una società ad hoc, per far nascere il condominio.
Poi comunque una società non potrà accedere ai trainati sulle singole uuii.
Poi comunque una società non potrà accedere ai trainati sulle singole uuii.
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Ma in una bifamiliare con accessi indipendenti e funzionalmente autonome per le quali si può accedere singolarmente agli interventi trainanti, qual’ora una delle due venga demolita e l’intervento comporti modifiche anche a quella adiacente, come verrebbe inquadrato l’intervento? Le sistemazioni sul muro di confine in comune verrebbe considerata parte comune di edificio plurifamiliare?
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
l'unico proprietario può intervenire al massimo su 2 unità immobiliari, l'hanno fatta apposta questa regola, in modo tale che a detrarre siano solo i condomini.
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Quello che non trovo giusto è che se hai due unità immobiliari separate hai diritto al superbonus, se invece sei proprietario di una bifamiliare no. Direi abbastanza discriminante.
Tom Bishop
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Per quanto mi riguarda un mio cliente sta già provvedendo a frazionare la proprietà del condominio in due... (anche se io gli ho detto che sarebbe bastato mi cedesse un appartamento in cambio delle prestazioni..... ).
Rimango perplesso sul cosa abbia ottenuto così l'Agenzia delle Entrate: i proprietari di minicondomini (villette bifamiliari) se la prendono lì dove non batte il sole, mentre i proprietari di megacondomini spendono quelli che per loro sono due spicci dal notaio e hanno aggirato il problema...
Rimango perplesso sul cosa abbia ottenuto così l'Agenzia delle Entrate: i proprietari di minicondomini (villette bifamiliari) se la prendono lì dove non batte il sole, mentre i proprietari di megacondomini spendono quelli che per loro sono due spicci dal notaio e hanno aggirato il problema...
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Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Per le bifamiliari di unico proprietario (tipo padre) che ha concesso metà casa in comodato al figlio sto consigliando la donazione. In questo modo diventa un condominio di due proprietari e possono accedere al superbonus.
Tom Bishop
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Sono d'accordo con Lurensh.
Avrebbero ben potuto dire: ok i monoproprietari fino a 2/3 unità immobiliari, no i megaproprietari (ed anche palazzinari che invece aggireranno facilmente la limitazione)
Avrebbero ben potuto dire: ok i monoproprietari fino a 2/3 unità immobiliari, no i megaproprietari (ed anche palazzinari che invece aggireranno facilmente la limitazione)
Re: 110% | Edificio condominiale di unico proprietario
Attenzione che la donazione se ci sono altri eredi può rendere un appartamento invendibile in futuro (oltre che attivare l'accertamento fiscale). Basta saperlo.Tom Bishop ha scritto: ↑ven ago 14, 2020 16:38 Per le bifamiliari di unico proprietario (tipo padre) che ha concesso metà casa in comodato al figlio sto consigliando la donazione. In questo modo diventa un condominio di due proprietari e possono accedere al superbonus.