Trainanti: deroga o non deroga
Moderatore: Edilclima
Trainanti: deroga o non deroga
Il comma 2 prevede la deroga all'effettuazione degli interventi trainanti, nei casi specificati:
1) vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004, oppure
2) divieto espresso nei regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, per l'esecuzione degli interventi del comma 1 (tutti.....)
Ora, se il divieto all'esecuzione del cappotto è plausibile in contesti vincolati, in quali casi vi può essere il divieto agli interventi delle lettere b) o c), quindi sostituzione di impianti termici, magari con PDC che non hanno emissioni ?
Se si avesse il vincolo sulla lettera a), rimarrebbe possibile eseguire gli interventi trainanti delle altre due lettere, di conseguenza decadrebbe la possibilità di deroga ?
1) vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004, oppure
2) divieto espresso nei regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, per l'esecuzione degli interventi del comma 1 (tutti.....)
Ora, se il divieto all'esecuzione del cappotto è plausibile in contesti vincolati, in quali casi vi può essere il divieto agli interventi delle lettere b) o c), quindi sostituzione di impianti termici, magari con PDC che non hanno emissioni ?
Se si avesse il vincolo sulla lettera a), rimarrebbe possibile eseguire gli interventi trainanti delle altre due lettere, di conseguenza decadrebbe la possibilità di deroga ?
Re: Trainanti: deroga o non deroga
beh, in certi casi potresti avere un edificio vincolato in modo tale da non poter montare l'unità esterna della pdc, ad es. per l'indisponibilità di terrazzi o chiostrine non visibili
Re: Trainanti: deroga o non deroga
O limiti di rumorosità
O vincoli che ti impediscono ANCHE il cappotto interno (laddove non fosse vietato, è possibile la deroga? mah..)
O vincoli che ti impediscono ANCHE il cappotto interno (laddove non fosse vietato, è possibile la deroga? mah..)
Re: Trainanti: deroga o non deroga
mah, scritta così credo che la deroga sarà limitata a pochissimi casi
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Mi sembrano impedimenti tecnici che possono essere superati.
Non è possibile che sia il tecnico a dover decidere sulla derogabilità, questa dovrebbe essere espressa in forma scritta dal Comune o dall'ente competente al vincolo (vedere anche la deroga prevista nel 192).
Quindi potrebbe essere espressa solo a seguito dell'inoltro di un progetto di intervento.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Concordo. Avrei piacere ad avere in mano un parere dell'ente che ha posto il vincolo, anche non a seguito di un progetto ma di una richiesta esplicita sull'intervento. Che lo possa decidere il tecnico mi sembra contestabile.
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Re: Trainanti: deroga o non deroga
Ho un caso di un edificio che è in un area vincolata perché vicino ad un parco regionale. Ma ad essere vincolato non è l’edificio ma l’area in cui sorge. Secondo voi ricade nel caso delle esclusioni? C’è differenza tra edificio vincolato o edificio che sorge su area vincolata?
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Devi andare a vedere il PRG cosa prevede sul vincolo paesaggistico (o altro vincolo) in quella zona.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Il PRG fa ricadere l’area dentro zona parco. Tant’è che il comune manda in sovrintendenza i progetti per il nulla osta autorizzativo. Ma ripeto è l’area su cui sorge ad essere parco protetto. L’edificio non ha vincolo storici o artistici. È una casa normale.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Probabilmente nulla osta alla realizzazione del cappotto, ma come dicevamo, dovrebbe essere l'ente preposto a dirti ufficialmente si o no.
Prova a sentire qualche funzionario e poi presenta il tuo progetto.
Prova a sentire qualche funzionario e poi presenta il tuo progetto.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
L'ente di sicuro parco non crea problemi per fare il cappotto, la cosa mi interessava per poter sfruttare la modifica al TUE sulle demolizioni e ricostruzioni con cambio di sagoma. In quanto negli edifici vincolati sembra che invece il vincolo sulla sagoma permanga.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Buongiorno a tutti.
Ho un caso di una unità abitativa, con impianto autonomo, inserita in un contesto di condominio in centro storico. Trattandosi di centro storico sicuramente l'edificio in generale è soggetto a vincolo di facciata, quindi rientrante nel caso della deroga prevista dal comma 2 art.119.
L'unità abitativa in questione è oggetto di ristrutturazione; ho già verificato che inserendo un impianto ibrido e sostituendo gli infissi, è possibile il miglioramento di due classi energetiche dell'unità.
Quello che non mi è chiaro è che se leggo attentamente il comma 2 riporta: "...Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3".
Il comma 3, quello che definisce il requisito di miglioramento delle due classi riporta: "... il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e disponga-
no di uno o più accessi autonomi dall’esterno"
Quindi ad una lettura della legge personalmente ritengo che un intervento non trainante possa essere portato in detrazione al 110%, in caso di vincolo sull'edificio, ma solo se tale intervento migliora di due classi l'intero edificio e non la singola unità, a meno che questa non sia indipendente, ecc...
Detto questo però, la guida superbonus 110% dell'AdE, pur conscio che non ha alcun valore legislativo, con il caso pratico 7, mi mette un pò in confusione
Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la
sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
Voi come vedete questo di tipo di situazione?
Ho un caso di una unità abitativa, con impianto autonomo, inserita in un contesto di condominio in centro storico. Trattandosi di centro storico sicuramente l'edificio in generale è soggetto a vincolo di facciata, quindi rientrante nel caso della deroga prevista dal comma 2 art.119.
L'unità abitativa in questione è oggetto di ristrutturazione; ho già verificato che inserendo un impianto ibrido e sostituendo gli infissi, è possibile il miglioramento di due classi energetiche dell'unità.
Quello che non mi è chiaro è che se leggo attentamente il comma 2 riporta: "...Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3".
Il comma 3, quello che definisce il requisito di miglioramento delle due classi riporta: "... il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e disponga-
no di uno o più accessi autonomi dall’esterno"
Quindi ad una lettura della legge personalmente ritengo che un intervento non trainante possa essere portato in detrazione al 110%, in caso di vincolo sull'edificio, ma solo se tale intervento migliora di due classi l'intero edificio e non la singola unità, a meno che questa non sia indipendente, ecc...
Detto questo però, la guida superbonus 110% dell'AdE, pur conscio che non ha alcun valore legislativo, con il caso pratico 7, mi mette un pò in confusione
Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la
sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
Voi come vedete questo di tipo di situazione?
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Secondo me, alla lettera dovresti avere un impedimento ufficiale all'effettuazione di tutti gli interventi trainanti, non solo del cappotto.
Per esempio il comune o l'ente di controllo del vincolo dovrebbero vietarti anche l'installazione di una pompa di calore (magari perchè non ci sono altri posti per mettere l'unitò esterna che non sia la facciata vincolata...)
Altrimenti non è possibile derogare.
Rimane l'obiettivo che l'intero edificio deve migliorare di due classi energetiche, quindi se sono impediti gli interventi trainanti condominiali, la somma degli interventi trainati dei singoli dovrebbero garantire l'obiettivo.
Per esempio il comune o l'ente di controllo del vincolo dovrebbero vietarti anche l'installazione di una pompa di calore (magari perchè non ci sono altri posti per mettere l'unitò esterna che non sia la facciata vincolata...)
Altrimenti non è possibile derogare.
Rimane l'obiettivo che l'intero edificio deve migliorare di due classi energetiche, quindi se sono impediti gli interventi trainanti condominiali, la somma degli interventi trainati dei singoli dovrebbero garantire l'obiettivo.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Ti ringrazio per la risposta. Al di là del tipo vincolo, che ovviamente avrei approfondito, il mio dubbio risiedeva proprio nel capire se in tali casi di "condomini" vincolati, il miglioramento delle due classi rimaneva valido per l'intero edificio o se poteva essere ristretto alla singola unità (visto in particolare la guida del superbonus). Vedo che anche tu interpreti sempre il miglioramento come intero edificio.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
cosa che mi chiedo da alcuni mesi....
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Il comma 2 contenente la deroga rimanda ai requisiti del comma 3.
Il comma 3 dice in modo abbastanza chiaro che le due classi energetiche riguardano l'edificio o l'unità immobiliare assimilata ad unifamiliare.
Il comma 3 dice in modo abbastanza chiaro che le due classi energetiche riguardano l'edificio o l'unità immobiliare assimilata ad unifamiliare.
Re: Trainanti: deroga o non deroga
Esatto, una "unità immobiliare" può rientrare nel 110 solo se è funzionalmente indipendente (a prescindere che sia o meno vincolata), in caso contrario il miglioramento di 2 classi va considerato per tutto l'edificio (quindi condominiale).
La differenza tra il caso vincolato e quello no è semplicemente sull'obbligo o meno di avere interventi trainanti, non è che un appartamento in condominio diventa improvvisamente assimilato a una unifamiliare solo perchè sussiste un vincolo.
Inoltre, concordo con il fatto che il vincolo dovrebbe essere applicabile a tutti gli interventi trainanti e non "a scelta": se per vincolo urbanistico non posso fare cappotti, ma potrei ad esempio fare la sostituzione di impianto se volessi, allora devo fare il trainante.
(Che poi anche potendo, la vedo dura migliorare 2 classi con solo interventi "trainati", cosa rimarrebbe? Gli infissi....)
La differenza tra il caso vincolato e quello no è semplicemente sull'obbligo o meno di avere interventi trainanti, non è che un appartamento in condominio diventa improvvisamente assimilato a una unifamiliare solo perchè sussiste un vincolo.
Inoltre, concordo con il fatto che il vincolo dovrebbe essere applicabile a tutti gli interventi trainanti e non "a scelta": se per vincolo urbanistico non posso fare cappotti, ma potrei ad esempio fare la sostituzione di impianto se volessi, allora devo fare il trainante.
(Che poi anche potendo, la vedo dura migliorare 2 classi con solo interventi "trainati", cosa rimarrebbe? Gli infissi....)
Re: Trainanti: deroga o non deroga
anche l'isolamento dell'involucro che non rientri nelle caratteristiche di un trainante (es. dall'interno verso il vano scala o unicamente il sottotetto, etc)
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Re: Trainanti: deroga o non deroga
Caso condominio con impianti autonomi. Vincolo no cappotto. Sostituzione di tutte le caldaie con ibridi.boba74 ha scritto: ↑gio set 03, 2020 16:48 Esatto, una "unità immobiliare" può rientrare nel 110 solo se è funzionalmente indipendente (a prescindere che sia o meno vincolata), in caso contrario il miglioramento di 2 classi va considerato per tutto l'edificio (quindi condominiale).
La differenza tra il caso vincolato e quello no è semplicemente sull'obbligo o meno di avere interventi trainanti, non è che un appartamento in condominio diventa improvvisamente assimilato a una unifamiliare solo perchè sussiste un vincolo.
Inoltre, concordo con il fatto che il vincolo dovrebbe essere applicabile a tutti gli interventi trainanti e non "a scelta": se per vincolo urbanistico non posso fare cappotti, ma potrei ad esempio fare la sostituzione di impianto se volessi, allora devo fare il trainante.
(Che poi anche potendo, la vedo dura migliorare 2 classi con solo interventi "trainati", cosa rimarrebbe? Gli infissi....)
Ce ne sono molti, specie considerando i casi di confine con marciapiede.