DGR 3868 e Decreto 6480: macro riassunto (OT)

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
Avatar utente
LST
Messaggi: 679
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

DGR 3868 e Decreto 6480: macro riassunto (OT)

Messaggio da LST »

Con un collega sto cercando di mettere a fuoco, per macro aree, le differenze principali tra 8745 e 3868...ed al sistema nazionale.

Riassumo così quanto emerso, e aspetto commenti e/o correzioni.



A luglio 2015 è uscita la nuova DGR 3868 che sostituisce la precedente DGR 8745 con la seguente tempistica:

..........
5. di disporre che non vengano applicati in fase progettuale i requisiti di prestazione energetica indicati dai decreti ministeriali con decorrenza 1 ottobre 2015 e di prevedere che fino al 31 dicembre 2015 restino in vigore i requisiti minimi approvati con d.g.r. 8745/2008;

6. di stabilire che il sistema relativo alla nuova procedura di calcolo entrerà in vigore:

a) per il calcolo della prestazione energetica ed il relativo Attestato degli edifici esistenti, nello stato di fatto in cui si trovano, dal primo ottobre 2015;

b) per la verifica del rispetto dei requisiti progettuali di prestazione energetica degli interventi, dal primo gennaio 2016;
.....

8. di consentire l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 per redigere l’Attestato di prestazione energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31 dicembre 2015 e i cui requisiti prestazionali di progetto, descritti nella relazione di cui all’allegato B della d.g.r. 8745/2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e la procedura di calcolo previsti con d.g.r. 8745/2008 e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali di cui all’art. 54 della l.r. 12/2005;
.....




La nuova procedura di calcolo collegata (Decreto n.6480, che con gli allegati è di 646 pagine!), applicata alla progettazione dal 1.1.2016, è completamente diversa dall'attuale e verifica il rispetto di una serie importante di nuovi requisiti tra cui (elenco indicativo non esaustivo):
- temperatura critica dei ponti termici;
- efficienza dell'involucro sia in estate che in inverno;
- coefficiente medio globale di scambio termico;
- indice di prestazione energetica globale (riscaldamento + ACS + raffresc.+ ventilazione + illuminazione); è questo il valore che darà poi la classe energetica. L'illuminazione è esclusa solo nel residenziale (cat. E1);
- efficienza media stagionale dell'impianto per i servizi di riscaldamento, acs e raffrescamento.

La nuova scala delle classi energetiche (da A4 a G) non sarà più assoluta, ma relativa ai valori ottenuti rispetto all'edificio di riferimento. L'edificio di riferimento è calcolato sulla base delle stesse geometrie ma imponendo valori di trasmittanza agli elementi di involucro e di efficienza degli impianti, tabellati per zona climatica. L'Indice di prestazione energetica globale dell'edificio di riferimento sarà quindi, di volta in volta, il limite di legge da non superare e segnerà anche il confine tra la classe B e la classe A1 dell'edificio in progetto. Ne deriva che TUTTI i nuovi edifici dovranno essere almeno in classe A1 (condizione necessaria ma non sufficiente).
Ulteriori diminuzioni dell'indice globale calcolato per l'edificio in progetto lo posizioneranno nelle nuove classi migliorative A2, A3, A4.

Gli attestati di prestazione energetica (APE) avranno layout completamente rinnovato e dovranno NECESSARIAMENTE essere redatti per singolo subalterno, superando la discrezionalità concessa con la legislazione attuale.
Da questo deriva un'ulteriore incombenza che prevede il soddisfacimento di tutte le verifiche energetiche in fase progettuale per singola U.I.. Infatti, se ad oggi un edificio condominiale con riscaldamento centralizzato può essere certificato globalmente (supponiamo in classe A), è assolutamente plausibile che alcune unità, se analizzate singolarmente, non risultino nella medesima classe ; la possibilità odierna di certificare l'intero sistema edificio/impianto supera però la criticità. Con la nuova disposizione invece le unità prese singolarmente dovranno necessariamente risultare in classe A1 e soddisfare anche tutti i restanti requisiti minimi.

Concludo facendo notare che, con questo provvedimento, la Lombardia si adegua al sistema nazionale, anticipando però già al 2016 i requisiti degli edifici NZEB (edifici ad energia quasi zero) che i decreti italiani fissano invece tra il 2019 ed il 2021 (a seconda del tipo di intervento).
Rispondi