una relazione legge 10 in lombardia post 1 settembre
Moderatore: Edilclima
una relazione legge 10 in lombardia post 1 settembre
x Qualcuno che ha già redatto relazioni l.10 in lombardia utilizzando il programma edilclima .
E' corretto settare nella schermata generale i parametri 2010 visto che concidono con quelli richiesti x la lombardia e far si che gli stessi siano verificati?
E' corretto settare nella schermata generale i parametri 2010 visto che concidono con quelli richiesti x la lombardia e far si che gli stessi siano verificati?
Re: una relazione legge 10 in lombardia post 1 settembre
NO! Controlla bene la voce "Requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti": il tutto parte dal 01 gennaio 2008luka ha scritto:x Qualcuno che ha già redatto relazioni l.10 in lombardia utilizzando il programma edilclima .
E' corretto settare nella schermata generale i parametri 2010 visto che concidono con quelli richiesti x la lombardia e far si che gli stessi siano verificati?
Escluso i punti 4.12 (solare termico) e 4.14 (teleriscaldamento), tutto il resto è rimandato a tale data.
Diverso il discorso Attestato di Certificazione Energetica...
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Non è solo questione di date.
Bisogna considerare che le procedure di calcolo sono diverse quindi a partità di edificio si otterranno risultati diversi.
Cioè non si può pensare di prendere i risultati di EC e usarli per le verifiche regionali.
Ho paura che se qualcuno (edilclima o concorrenti) non provvede a realizzare un sw unico che consenta di eseguire una sorta di doppio calcolo con possibilità di esportare la relazione L.10 in due versioni: sulla base del modello nazionale e sulla base del modello lombardia, ogni volta si dovranno usare 2 sw e fare due L.10 per ogni edificio...
Il caos nasce dal fatto che il sw cened nasce per fare solamente i certificati energetici ma il DGR 5018 entra anche nel merito di come fare la L.10.
Bisogna considerare che le procedure di calcolo sono diverse quindi a partità di edificio si otterranno risultati diversi.
Cioè non si può pensare di prendere i risultati di EC e usarli per le verifiche regionali.
Ho paura che se qualcuno (edilclima o concorrenti) non provvede a realizzare un sw unico che consenta di eseguire una sorta di doppio calcolo con possibilità di esportare la relazione L.10 in due versioni: sulla base del modello nazionale e sulla base del modello lombardia, ogni volta si dovranno usare 2 sw e fare due L.10 per ogni edificio...
Il caos nasce dal fatto che il sw cened nasce per fare solamente i certificati energetici ma il DGR 5018 entra anche nel merito di come fare la L.10.
10gradiest
Attenzione bene.
Io leggo al §5.1 ed al §9.1 che le verifiche devono essere eseguite utilizzando la metodologia del allegato E.
pero' i punti suddetti non hanno riportato la validita'. Dicono solo di fare le verifiche di cui al punto 4. Che pero' entra in vigore da gennaio ?!?
Quindi a tutti gli effetti siamo in una situazione di buco, dove l'unica via di scampo e' continuare per ora con verifiche da 311 fino al 1 gennaio.
Aggiungo che il SW CENED non va certamente bene per predisporre il calcolo di progetto, visto che non chiede molti dei valori necessari e che la relazione quindi andrebbe compilata a mano.
Io leggo al §5.1 ed al §9.1 che le verifiche devono essere eseguite utilizzando la metodologia del allegato E.
pero' i punti suddetti non hanno riportato la validita'. Dicono solo di fare le verifiche di cui al punto 4. Che pero' entra in vigore da gennaio ?!?
Quindi a tutti gli effetti siamo in una situazione di buco, dove l'unica via di scampo e' continuare per ora con verifiche da 311 fino al 1 gennaio.
Aggiungo che il SW CENED non va certamente bene per predisporre il calcolo di progetto, visto che non chiede molti dei valori necessari e che la relazione quindi andrebbe compilata a mano.
lo aggiorneranno anche per quello stando a quanto riferitomi in luglio dall'arch. mozzi dei punti energia10gradiest ha scritto: Il caos nasce dal fatto che il sw cened nasce per fare solamente i certificati energetici ma il DGR 5018 entra anche nel merito di come fare la L.10.
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Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
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Seee buonanotte! Non riescono nemmeno a metterci in condizione di fare una certificazione in modo serio e corretto, figuriamoci una L.10!SuperP ha scritto:lo aggiorneranno anche per quello stando a quanto riferitomi in luglio dall'arch. mozzi dei punti energia10gradiest ha scritto: Il caos nasce dal fatto che il sw cened nasce per fare solamente i certificati energetici ma il DGR 5018 entra anche nel merito di come fare la L.10.
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QUANDO DEPOSITARE LA REL. ART. 28 IN LOMBARDIA ?
Questione URGENTE.
Un Comune bresciano mi chiede la rel. art. 28 L.10/91 prima del rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire).
Ora, la L.10/91 prevede la consegna della documentazione prima dell'INIZIO LAVORI, ma il punto 9.2 del DGR 5018 obbliga a depositare la documentazione unitamente alla richiesta di permesso di costruire o DIA.
E' già stato fatto notare che non è chiaro da quando entrino in vigore le procedure del "capitolo" 9 del DGR.
Qualcuno si è già documentato a riguardo ?
Cened o altri si sono già espressi su questa cosa ?
Un Comune bresciano mi chiede la rel. art. 28 L.10/91 prima del rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire).
Ora, la L.10/91 prevede la consegna della documentazione prima dell'INIZIO LAVORI, ma il punto 9.2 del DGR 5018 obbliga a depositare la documentazione unitamente alla richiesta di permesso di costruire o DIA.
E' già stato fatto notare che non è chiaro da quando entrino in vigore le procedure del "capitolo" 9 del DGR.
Qualcuno si è già documentato a riguardo ?
Cened o altri si sono già espressi su questa cosa ?
10gradiest
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Quesito rivolto a Cened:
A partire da quale data si devono applicare le procedure del capitolo 9 del D.G.R 5018?
In particolare mi riferisco alla presentazione in Comune della relazione art. 28 L. 10/91 contestualmente alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. invece che all'INIZIO LAVORI, come espressamente previsto dallo stesso art. 28 L. 10/91.
Inoltre, se il citato art. 28 non è stato abrogato, è corretto considerare prioritaria la Legge Nazionale rispetto alla disposizione regionale?
Grazie per l'attenzione.
Sono passate più di 24 ore ma il Cened non harisposto.
Ho l'impressione che Cened non sia in grado di rispondere quando le questioni diventano spinose.
Comunque ho verificato che dell'art.28 sono stati abrogati i commi 3 e 4 ma non mi risulta abrogato il comma 1, cioè quello che parla di INIZIO LAVORI...
Pertanto ho risposto così al Comune:
Il sottoscritto Ing. ..........................., …………………………….……………………………………., in riferimento ai lavori di ……………………………………………….……………………………..,
D I C H I A R A
che l’intervento in progetto è conforme a quanto previsto in materia di contenimento dei consumi energetici dalla L. 10/1991 come modificata dai D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs 311/2006 nonché dal D.G.R. 26 giugno 2007 n. 8/5018 per quanto già in vigore.
In merito alla consegna della relazione tecnica di cui all’art.28 della L.10/1991, il sottoscritto chiede di avvalersi di quanto previsto al comma 1 dello stesso art.28 L.10/91 il quale recita:
“Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.”
Pertanto quanto previsto al punto 9.2 del citato D.G.R., cioè la presentazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della L.10/1991 contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, risulta palesemente in contrasto con la legge nazionale.
Infatti il D. Lgs. 192/2005 e il successivo D. Lgs 311/2006 non hanno abrogato il comma 1 all’art.28 della L.10/1991, che resta tuttora in vigore.
Inoltre il sottoscritto sottolinea che il citato dispositivo regionale al punto 4 recita: “le seguenti disposizioni hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato.”
Pertanto, non essendo diversamente specificato, è da intendersi che anche le procedure previste al punto 9 del dispositivo regionale non possano comunque trovare applicazione prima di tale data.
Distinti saluti
Cosa ne dite ?
A partire da quale data si devono applicare le procedure del capitolo 9 del D.G.R 5018?
In particolare mi riferisco alla presentazione in Comune della relazione art. 28 L. 10/91 contestualmente alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. invece che all'INIZIO LAVORI, come espressamente previsto dallo stesso art. 28 L. 10/91.
Inoltre, se il citato art. 28 non è stato abrogato, è corretto considerare prioritaria la Legge Nazionale rispetto alla disposizione regionale?
Grazie per l'attenzione.
Sono passate più di 24 ore ma il Cened non harisposto.
Ho l'impressione che Cened non sia in grado di rispondere quando le questioni diventano spinose.
Comunque ho verificato che dell'art.28 sono stati abrogati i commi 3 e 4 ma non mi risulta abrogato il comma 1, cioè quello che parla di INIZIO LAVORI...
Pertanto ho risposto così al Comune:
Il sottoscritto Ing. ..........................., …………………………….……………………………………., in riferimento ai lavori di ……………………………………………….……………………………..,
D I C H I A R A
che l’intervento in progetto è conforme a quanto previsto in materia di contenimento dei consumi energetici dalla L. 10/1991 come modificata dai D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs 311/2006 nonché dal D.G.R. 26 giugno 2007 n. 8/5018 per quanto già in vigore.
In merito alla consegna della relazione tecnica di cui all’art.28 della L.10/1991, il sottoscritto chiede di avvalersi di quanto previsto al comma 1 dello stesso art.28 L.10/91 il quale recita:
“Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.”
Pertanto quanto previsto al punto 9.2 del citato D.G.R., cioè la presentazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della L.10/1991 contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, risulta palesemente in contrasto con la legge nazionale.
Infatti il D. Lgs. 192/2005 e il successivo D. Lgs 311/2006 non hanno abrogato il comma 1 all’art.28 della L.10/1991, che resta tuttora in vigore.
Inoltre il sottoscritto sottolinea che il citato dispositivo regionale al punto 4 recita: “le seguenti disposizioni hanno validità a partire dal 1° gennaio 2008, salvo ove diversamente specificato.”
Pertanto, non essendo diversamente specificato, è da intendersi che anche le procedure previste al punto 9 del dispositivo regionale non possano comunque trovare applicazione prima di tale data.
Distinti saluti
Cosa ne dite ?
10gradiest