Non sono un esperto di diritto ma l'art. 9 del 311 tra le funzioni delle regioni o degli enti locali riporta tra l'altro (al punto c del comma3-bis):
"c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;"
inoltre al successivo art. 11 comma 1 bis:
"Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2 o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005."
Anche nell'allegato I (regime transitorio) si indicano tra le procedure di calcolo solo quelle predisposte da organismi deputati a livello nazionale o comunitario.
Mi chiedo allora:
La metodologia di calcolo indicata dalla delibera regionale per la stesura della relazione legge 10 è valida?
Allo stesso modo le linee guida per la certificazione energetica hanno valore?
Dovrebbe prevalere la legge nazionale. O sbaglio?
Nel frattempo le nuove DIA o PdC posteriori al 1 settembre che faccio?
E le certificazioni energetiche? (Per non parlare del fatto che ho chiesto al tecnico del mio comune se loro erano stati informati che avrebbero dovuto vidimare le certificazioni: Sono caduti dalle nuvole!)
E le richieste per la il 55%?
Voi (per quelli che lavorano in Lombardia) come vi comportate?

Grazie e ciao