Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e non so se la sezione è quella giusta, in caso contrario chiesto scusa.
Sono un Ing.edile e vorrei dei chiarimenti in merito alla figura del Responsabile tecnico per l'impresa, regolato dal DM 37/08. Al comma 2 art.3 il legislatore afferma che "Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Sulla prima parte credo non ci siano dubbi, il RT può svolgere tale funzione solo per un'impresa, il ruolo quindi è esclusivo per tale impresa e non si può svolgere il ruolo di RT per più di un'impresa. Riguardo alla seconda parte invece ho i miei dubbi. Se svolgo la professione di ingegnere come libero professionista, posso anche svolgere quella di RT per un'impresa? Qualora invece venissi assunto da un'azienda, in quel caso non potrei svolgere la funzione di RT per un'altra impresa giusto?
Grazie mille
responsabile tecnico impresa
Moderatore: Edilclima
Re: responsabile tecnico impresa
Puoi dare un'occhiata qui:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... ntisti.pdf
dovresti trovare risposte al tuo quesito da pag. 22.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... ntisti.pdf
dovresti trovare risposte al tuo quesito da pag. 22.
Re: responsabile tecnico impresa
Nel confermare che l’art. 3, comma 2, non presenta elementi dubitativi in ordine alla sua corretta applicazione, prescrive infatti che:
“il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”.
Pertanto al Responsabile Tecnico dell’Impresa è escluso l’esercizio di attività autonoma o di attività subordinata presso terzi (in entrambi i casi “anche di altra natura”), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l’Impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente l’art. 3, comma 2.
In pratica si deve interpretare l'intenzione del legislatore che ritiene tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l’impegno giornaliero del singolo tecnico.
“il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”.
Pertanto al Responsabile Tecnico dell’Impresa è escluso l’esercizio di attività autonoma o di attività subordinata presso terzi (in entrambi i casi “anche di altra natura”), dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che il soggetto medesimo intrattiene con l’Impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla normativa vigente l’art. 3, comma 2.
In pratica si deve interpretare l'intenzione del legislatore che ritiene tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l’impegno giornaliero del singolo tecnico.
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: responsabile tecnico impresa
" 4.6 Parere a privato del 26-5-2009puoi dare un'occhiata qui:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... ntisti.pdf
dovresti trovare risposte al tuo quesito da pag. 22.
attività lavorativa di tipo saltuario
Il Mise ha ribadito che, ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 2 del d.m.
37/2008, la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività
continuativa, ma che tale principio di incompatibilità può essere derogato previa
dimostrazione che lo stesso sia di tipo “saltuario”, essendo solo la continuità
l’elemento discriminante. La norma non distingue infatti tra lavoro dipendente o
autonomo o professionale. "
Luca