Efficienza minima assorbitore

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

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arkanoid
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Efficienza minima assorbitore

Messaggio da arkanoid »

Mi trovo in un caso di intervento su porzione di involucro >50% e rifacimento distribuzione ed emissione in una parte di un fabbricato, dove sostituiamo anche il gruppo frigorifero ad aria con un assorbitore (a Roma).

Sono in II livello, per cui per l'assorbitore il DM requisiti minimi al 5.3.2 dice:

c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui alle lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
i. le nuove macchine frigorifere elettriche o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore a valori riportati al paragrafo 1.3, comma 2, dell’Appendice B;
ii. nel caso di installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari, o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.


L'appendice B al paragrafo 1.3 comma 2 dice:

2. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;
c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 1, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.


Mi sembra che non c'entri nulla. Il riferimento è forse all'appendice B, paragrafo 1.3.2? In questo caso facendo riferimento alla tabella 9 viene richiesto un EER di 0.6 che è ragionevole.
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Ronin
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Re: Efficienza minima assorbitore

Messaggio da Ronin »

arkanoid ha scritto: lun giu 14, 2021 12:22 Mi sembra che non c'entri nulla. Il riferimento è forse all'appendice B, paragrafo 1.3.2? In questo caso facendo riferimento alla tabella 9 viene richiesto un EER di 0.6 che è ragionevole.
sembrerebbe ragionevole intenderlo così.
ma è un assorbitore a gas a fiamma diretta?
arkanoid
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Re: Efficienza minima assorbitore

Messaggio da arkanoid »

a vapore
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Ronin
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Re: Efficienza minima assorbitore

Messaggio da Ronin »

se è a vapore per me non è soggetto ad alcun requisito (fatta salva l'eventuale contabilizzazione).
il punto citato parla di "nuove macchine frigorifere elettriche o a gas", l'assorbitore che sia privo di fiamma non ci rientra.
arkanoid
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Re: Efficienza minima assorbitore

Messaggio da arkanoid »

Sono potenzialmente :D d'accordo con te, ma temo che ci sarà da capire come gestire la cosa.
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