Comunicazione tra attività (Tra COPI e regole tecniche)

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Solero
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Iscritto il: mar apr 14, 2020 19:43

Comunicazione tra attività (Tra COPI e regole tecniche)

Messaggio da Solero »

Buongiorno,
Ho presentato una valutazione progetto per una attività ricettiva 66.2.B valutata secondo la metodologia del COPI.
All'interno dell'edificio è presente anche una sala conferenze con meno di 150 persone alla quale ho applicato il DM 19/08/1996.
Il dubbio nasce sui due corridoi di comunicazione tra le due attività in quanto il DM 19/08/1996 prescrive al punto 2.2.3 che in caso di comunicazione con l'attività (ex) 84 (ora 66) si deve rispettare il punto 8.4 del DM 9/04/1994.
In tal caso almeno la metà delle uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico (cioè compartimento separato con filtro a prova di fumo).
In questi giorni ho avuto un confronto con due funzionari dei VVF e ho avuto due risposte completamente differenti.
Il primo funzionario sostiene che avendo applicato la V5 del COPI in sostituzione al DM 9/04/1994 per la comunicazioni devo considerare il punto S.4.5.13 e quindi posso evitare di realizzare il filtro a prova di fumo adottando accorgimenti gestionali, procedure d'emergenza, etc.
Così ho previsto una uscita verso l'esterno che passa per qualche metro attraverso un vano protetto (ingresso) prima di arrivare su spazio scoperto (e descritto gli accorgimenti, sistema di allarme, squadra di emergenza, procedure di emergenza, etc).
Il secondo (che ha di fatto emesso il parere) sostiene che seguendo il DM 19/08/1996 devo applicarlo alla lettera e quindi seguire le prescrizioni anche del DM 9/04/1994 cioè racchiudere il corridoio che attraversa l'ingresso (lungo qualche metro che va dalla porta della sala conferenze fino all'esterno) tra due filtri a prova di fumo.
Mi sembra un po' esagerato ma a rigore forse ha ragione il secondo funzionario.
Voi cosa ne pensate?
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