facciate edifici civili

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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Edoardo74
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Iscritto il: gio lug 01, 2021 08:15

facciate edifici civili

Messaggio da Edoardo74 »

Dovendo realizzare un cappotto termico di un edificio civile avente 12m <altezza antincendio<24m, quindi soggetta alla DM 15/5/1987 come modificato ed integrato dal dm 25 gennaio 2019 ma non soggetto alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi, secondo voi è necessario rispettare i requisiti di sicurezza delle facciate, richieste dall' art 2 del dm 25gennaio 2019?
A mio parere no, proprio perchè l' art 2 del DM afferma che tali requisiti si applicano agli edifici sottoposti a procedimenti di prevenzione incendi, quindi a quelli con h>24metri.
Il dubbio nasce perchè la circolare 5043 del 05 Aprile 2013,(comunque volontaria e non cogente), a cui il dm 25 gennaio 2019 fa riferimento per la progettazione della sicurezza delle facciate, è valida invece per edifici con h>12metri.
Voi come interpretate?
Ronin
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Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: facciate edifici civili

Messaggio da Ronin »

le circolari sono un riferimento di buona pratica, quindi non c'è l'obbligo.
del resto, poichè il tecnico è chiamato a rispettare la regola dell'arte (che dovrebbe includere la buona pratica), come ci si difende in caso di contenzioso (con tutto quel che è successo di recente, poi)? la mia opinione è che ci si difende solo con in mano un esplicito mandato del committente, viceversa il progettista segue la buona pratica anche non obbligatoria.
Terminus
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Re: facciate edifici civili

Messaggio da Terminus »

Giustamente Ronin pone l'attenzione sulla regola dell'arte.
Il DM 246/87 prevede anche edifici da 12 a 24 metri e va rispettato anche se l'edificio non è soggetto a controllo VVF.
Il DM 25/01/2019 anch'esso prevede adempimenti per gli edifici sotto-soglia (Allegato 1), ma l'art.2 è epressamente limitato agli edifici soggetti a controllo: solo per questi viene richiesta la valutazione della sicurezza antincendio delle facciate, mentre la circolare del 2013 è espressamente dedicata agli edifici >12 metri.
Ne abbiamo discusso molto in merito alla torre di Milano: fin dove si deve spingere il progettista antincendio ? Si può fermale alla lettera della norma o può/deve andare oltre ?
Il normatore ad oggi ha dato delle indicazioni a partire da 12m, ma ha ritenuto che il rischio fosse accettabile per edifici sotto i 24m.
Quindi se il progettista ritiene di applicare o meno la circolare lo fa in scienza e coscienza, se il committente/titolare non vuole applicare la circolare può farlo, ma è bene che ci sia un documento scritto a futura tutela dove formalizza tale volontà.
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