In un progetto un funzionario mi ha richiesto di dimostrare che l'esodo all'esterno è sufficientemente sicuro.
Mi sono riletto il capitolo S.4.11 per esodo all'aperto, ma non trovo tale richiesta. Né mi pare di vederla nelle definizioni. Il percorso d'esodo infatti finisce alla US per cui sono all'aperto.
Posso calcolare la "solita" distanza per cui si scende sotto i 12,6 kW/mq, ma se non ci sto? Sarebbe la distanza minima tra parete del capannone e cinta perimetrale.
Per esempio, io ho una distanza di separazione di 4,5 m e quindi ho messo un tendone con combustibile appunto a 4,5 m dal capannone. Per un breve tratto, 17 m, una delle vie di fuga si troverà tra la parete del capannone e il tendone. Quindi?
Percorso esodo esterno
Moderatore: Edilclima
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Re: Percorso esodo esterno
Ciao,
secondo me il paragrafo S.4.11 è relativo solamente all'attività all'aperto come da definizione G.1.5 p.to 6 .
Se ben interpreto il tuo caso invece, si riferisce ad una classifica attività che si svolge all'interno di un locale dove una porzione di via di esodo, una volta fuori dall'opera da costruzione deve attraversare uno spazio a cielo libero prima di arrivare al luogo sicuro. Il funzionario contesta quest'ultima se ben capisco, ovvero la porzione di esodo da dopo la porta US fino al luogo sicuro su spazio a cielo libero.
Solitamente io verifico che il percorso esterno non sia soggetto ad irraggiamento superiore a 2,50 kW/m^2. Chiaramente non faccio simulazione CFD per ogni progetto, ma mi avvalgo di quanto riportato al p.to 2 del paragrafo S.4.5.3.3, ovvero identifico un percorso di esodo all'esterno distante almeno 2,50 m dalle pareti del fabbricato, in modo tale da limitare l'irraggiamento sotto la soglia limite.
Credo che il tuo caso sia simile a questo 3d "https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=28889"
secondo me il paragrafo S.4.11 è relativo solamente all'attività all'aperto come da definizione G.1.5 p.to 6 .
Se ben interpreto il tuo caso invece, si riferisce ad una classifica attività che si svolge all'interno di un locale dove una porzione di via di esodo, una volta fuori dall'opera da costruzione deve attraversare uno spazio a cielo libero prima di arrivare al luogo sicuro. Il funzionario contesta quest'ultima se ben capisco, ovvero la porzione di esodo da dopo la porta US fino al luogo sicuro su spazio a cielo libero.
Solitamente io verifico che il percorso esterno non sia soggetto ad irraggiamento superiore a 2,50 kW/m^2. Chiaramente non faccio simulazione CFD per ogni progetto, ma mi avvalgo di quanto riportato al p.to 2 del paragrafo S.4.5.3.3, ovvero identifico un percorso di esodo all'esterno distante almeno 2,50 m dalle pareti del fabbricato, in modo tale da limitare l'irraggiamento sotto la soglia limite.
Credo che il tuo caso sia simile a questo 3d "https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=28889"
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Percorso esodo esterno
Anche io con il Codice mi sto muovendo così. Mi sono però chiesto come mi devo comportare con le lunghezze e non mi sono ancora dato una risposta.travereticolare ha scritto: ↑dom ago 01, 2021 21:44
Solitamente io verifico che il percorso esterno non sia soggetto ad irraggiamento superiore a 2,50 kW/m^2. Chiaramente non faccio simulazione CFD per ogni progetto, ma mi avvalgo di quanto riportato al p.to 2 del paragrafo S.4.5.3.3, ovvero identifico un percorso di esodo all'esterno distante almeno 2,50 m dalle pareti del fabbricato, in modo tale da limitare l'irraggiamento sotto la soglia limite.
Tom Bishop
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Re: Percorso esodo esterno
Io applico quanto alla tabella S.4-24. Ometto le lunghezze d'esodo su spazio a cielo libero.Tom Bishop ha scritto: ↑lun ago 02, 2021 06:16Anche io con il Codice mi sto muovendo così. Mi sono però chiesto come mi devo comportare con le lunghezze e non mi sono ancora dato una risposta.travereticolare ha scritto: ↑dom ago 01, 2021 21:44
Solitamente io verifico che il percorso esterno non sia soggetto ad irraggiamento superiore a 2,50 kW/m^2. Chiaramente non faccio simulazione CFD per ogni progetto, ma mi avvalgo di quanto riportato al p.to 2 del paragrafo S.4.5.3.3, ovvero identifico un percorso di esodo all'esterno distante almeno 2,50 m dalle pareti del fabbricato, in modo tale da limitare l'irraggiamento sotto la soglia limite.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
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Re: Percorso esodo esterno
Ometto anche io tutte le lunghezze esterne, oltre luogo sicuro, e per lo stesso punto del Copi.
Grazie a tutti e a travereticolare per le risposte. Il 4.5.3.3 non lo trovavo più a memoria.
Combinato con Tabella S.4-5 seconda soluzione con 2,5 m hai finito, giusto.
Grazie a tutti e a travereticolare per le risposte. Il 4.5.3.3 non lo trovavo più a memoria.
Combinato con Tabella S.4-5 seconda soluzione con 2,5 m hai finito, giusto.
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Re: Percorso esodo esterno
Ciao,
ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m?
ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m?
- travereticolare
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Re: Percorso esodo esterno
Semplicemente perchè applicando la formula per il calcolo della distanza di separazione di cui al paragrafo S.3.11 si fa' riferimento ad un situazione post-flashover, mentre i 2,50 kw/m2 sono valutati prima di raggiungere l'incendio generalizzato.comandoroma ha scritto: ↑gio set 02, 2021 14:46 Ciao,
ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.