In una struttura mi ritrovo un corridoio cieco ben maggiore dei 15 m previsti dalla norma al punto 35.4 del DM 19 marzo 2015.
Al comma 2 dello stesso punto si recita:
Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2.
La domanda è questa: quando si parla di tutti i materiali, secondo voi, si intende quelli installati nel corridoio o in tutta l'area servita dal corridoio?
Secondo me intende anche nelle stanze e non solo lungo il corridoio.
Che ne pensate?
Grazie