Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento per la presentazione di una valutazione progetto di attività 1.1.C "Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h."
Per questa attività, di cui non esiste regola tecnica verticale, non si applica il Codice di Prevenzione Incedi, giusto (l'attività non è tra quelle elencate all'art. 2 del D.M. 03.08.2015)?
Quindi si utilizza la procedura classica del D.M. 07/08/2012 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, corretto?
Grazie e buon lavoro!
D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C
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Re: D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C
Corretto.
Nessuno vieta comunque di seguire il COPI per la VDR
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Re: D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C
Però norma c'è se è la tua fattispecie.
Decreto Ministeriale 17 aprile 2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
Decreto Ministeriale 17 aprile 2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
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Re: D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C
Confermoweareblind ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 20:13 Però norma c'è se è la tua fattispecie.
Decreto Ministeriale 17 aprile 2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
Tom Bishop
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Re: D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C
Ciao,
credo che quello che si intende è che è vero che esiste il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 ma come ha scritto weareblind tratta la a progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8. Nulla è detto per la VDR dell'attività, per cui si può applicare il CoPI o le indicazioni del DM 07/08/2012
credo che quello che si intende è che è vero che esiste il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 ma come ha scritto weareblind tratta la a progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8. Nulla è detto per la VDR dell'attività, per cui si può applicare il CoPI o le indicazioni del DM 07/08/2012
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.