Ciao, diversi amministratori di condominio stanno iniziando a ricevere richieste per installare nell'autorimessa o nei box delle colonnine per la ricarica elettrica.
Sto iniziando ad informarmi dato che, probabilmente, inizieranno a prendere sempre più piede. Voi sapete se ci sono normative dei Vigili del Fuoco in materia, oppure delle guide sulla falsa riga di quella per il fotovoltaico?
Io ho trovato solo la circolare 2 del 5 novembre 2018 "linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici", sapete se esiste altro? Questa è relativa alle installazioni nelle sole attività soggette, per le non soggette ci si limita alle norme di buona tecnica in materia?
Grazie!
Postazioni ricarica elettrica veicoli
Moderatore: Edilclima
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Re: Postazioni ricarica elettrica veicoli
Allo stato attuale le auto elettriche non sono considerate così pericolose da non farle parcheggiare in autorimessa, per cui ok a procedere rispettando le linee guida VVF che hai citato (non ce l'ho sottomano ora ma sarà sicuramente quella), che tutto sommato non è che chiedano granché.
Se cerchi in rete comunque potresti trovare qualche ulteriore spunto in altri documenti preparati da qualcuno (gruppi di studio, normative estere, ecc.).
Se cerchi in rete comunque potresti trovare qualche ulteriore spunto in altri documenti preparati da qualcuno (gruppi di studio, normative estere, ecc.).
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Re: Postazioni ricarica elettrica veicoli
In merito alla Circ. 2/2018, ricadono nel campo di applicazione "le infrastrutture per la ricarica....".
Secondo le definizioni al p.to 2.13, per "punto di ricarica" si intende quanto definito all'art. 2 del D.Lgs 16/12/2016 n. 257. In quest'ultimo alla lettera d) dai punti di ricarica standard (quelli di potenza più bassa tra quelli trattati) vengono esclusi i dispositivi di potenza ≤ 3,7 kW.
Secondo voi ciò può significare che i punti di ricarica inseriti in un'attività di autorimessa, avente potenza ≤ 3,7 kW siano esclusi dall'applicazione delle linee guida di cui alla Circ. 2/2018 e quindi siano esclusi dalla presentazione della documentazione tecnica di cui al capitolo 6 ?
Secondo le definizioni al p.to 2.13, per "punto di ricarica" si intende quanto definito all'art. 2 del D.Lgs 16/12/2016 n. 257. In quest'ultimo alla lettera d) dai punti di ricarica standard (quelli di potenza più bassa tra quelli trattati) vengono esclusi i dispositivi di potenza ≤ 3,7 kW.
Secondo voi ciò può significare che i punti di ricarica inseriti in un'attività di autorimessa, avente potenza ≤ 3,7 kW siano esclusi dall'applicazione delle linee guida di cui alla Circ. 2/2018 e quindi siano esclusi dalla presentazione della documentazione tecnica di cui al capitolo 6 ?