Buongiorno a tutti.
Un edificio destinato a civile abitazione ha un CPI una tantum che scade a giugno 2021.
Nel frattempo l'amministratore ha deciso di costruire al piano interrato altre cantine e sopraelevare un piano per ricavarci altri appartamenti, andando quindi a modificare il progetto originario su cui è stato rilasciato il CPI una tantum.
Resta scontato che vada ripresentata un altro esame progetto, chiedo solo se è lecito applicare l'articolo 8 del DM 16.05.1987 (modificato nel 2019) relativo alle attività esistenti oppure considerarlo come nuova costruzione.
Io sarei orientato per considerarla nuova attività ma chiedo un vostro parere.
Grazie.
Scadenza CPI una tantum e modifiche
Moderatore: Edilclima
Re: Scadenza CPI una tantum e modifiche
Se leggi il par.1.1 Campo di di applicazione la risposta è ovvia.
Aumento di altezza = modifica sostanziale = applicazione integrale del DM.
Aumento di altezza = modifica sostanziale = applicazione integrale del DM.
Re: Scadenza CPI una tantum e modifiche
C'è anche un chiarimento del 2010 che poi chiarisce un quesito del 2009, che ha chiarito che l'altezza a cui si riferisce il DM è l'altezza antincendio.
Re: Scadenza CPI una tantum e modifiche
Grazie Terminus.