Edificio civile abitazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

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mulder
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Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

Buongiorno a tutti,
ho effettuato sopralluogo in un condominio anni 70 facente attività - tipologia b altezza antincendio < 32m.
Ho riscontrato che la larghezza della scala (aperta - unica via d'esodo) è al minimo del richiesto da p.to 2.4 ovvero 1.05 m, mentre la porta di accesso al condominio (unica uscita di sicurezza) è di 70 :shock:
Ricordo di una nota prot. in cui si parlava che larghezza delle porte di adduzione alle scala non poteva essere inferiore a quella della scala stessa.
Questa valeva per le porte ai piani che conducevano al vano scala, ma può applicarsi anche all'uscita di sicurezza o posso tenere un solo modulo per l'esodo dal Condominio?

Inoltre volevo chiedere a voi certamente più esperti di me se come superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2 da garantire alla scala poteva andare bene un serramento apribile presente su parete all'ultimo piano ammezzato. Se si, devo modificare il serramento mettendo una semplice griglia in modo da creare ventilazione permanente?
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

serve sapere quanti piani hai in qst edificio, x sapere se devi seguire il 'DM 16/5/1987 n. 246'. ciao
mulder
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

si tratta di un edificio < 32m, 9 piani fuori terra.
Non capisco però a cosa intendi con il nesso tra il n° di piani e il d.m.
Il d.m. devo certamente seguirlo essendo di altezza antincendio superiore ai 24 m
Terminus
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da Terminus »

Ricorda che hai un edificio preesistente al 1987, quindi devi rispettare le norme transitorie.
mulder
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

Certo Terminus, ti ringrazio per il tuo intervento. Mail p.to 8 della regola tecnica non mi pare che parli di questo, o sbaglio?
Come ti comporteresti nel caso di porta di accesso condominiale (unica via di esodo) avente larghezza inferiore a quella della scala? Posso fare il ragionamento che se è comunque sufficiente a far esodare il mio affollamento (anche se meno larga della scala) è ok,
oppure devo applicare la nota prot. relativa le porte di adduzione alla scala che non può essere inferiore a quella della scala stessa?
Terminus
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da Terminus »

Ma se devi rispettare l'art.8, il quale, come hai detto, nulla dice in proposito alle scale, perchè ti stai arrovellando sull'argomento ?
Dal punto di vista pratico: sarebbe fattibile ed economicamente accettabile l'allargamento del portone condominiale ?
mulder
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

il punto 8 del d.m. ovvero 8.1comunicazioni/8.2 illuminazione di sicurezza/8.3 imp.antincendio, rappresenta le uniche prescrizioni a cui mi devo attenere in caso di pre 87, ok. Però, le note prot. come applicazione fanno sempre riferimento al post 87 o si applicano in generale?

Per rispondere alla tua domanda, diciamo che problemi tecnici non ci sono (la porta è inserita in un telaio con serramento fisso ai lati con larghezza tot. di 2m), forse l'unico problema da far digerire ai condomini è il fatto di dover girare il senso di apertura verso l'esterno..(ma qui mi pare di aver capito che non ci sono storie, è da fare anche se ante 87)
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

Yes il portone d'ingresso e di esodo, deve essere obbligat. di almeno 0,80cm. Per altri punti da adeguare in qst edificio ante Dm246/87, bisogna cercarsi pazientemente i successivi 'chiarimenti' al Dm. Ciao
mulder
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

esiste un riferimento di norma o legge per la dimensione minima di 0,80cm che dici?
Ciao
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

Ovvio non te lo avrei detto altrimenti. É normato da un 'chiarimento'. se non lo trovi poi te lo cerco.ciao
mulder
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

Ciao deby, ho trovato un chiarimento relativo le autorimesse con prot. 3372 in cui si cita l' allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm.
Quindi fanno riferimento all' 81/08, che dice testualmente: "quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve
essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80" intendevi questo? Forse però da applicare a un condominio (senza portierato) è un po' tirato per le orecchie..
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

CMNQ con edificio >12m. e ante DM-246/87 devi seguire il punto: 8. 'Norme transitorie.'
E in effetti questo punto8 non è che dice molto....
L'unica a mio avviso è cercarsi un pò di 'chiarimenti' dei dipartimentiVVF
E riguardo il 'portone' da minimo 0,80m (che a mio avviso essendo l'unica via di esodo è pure poco se non altro per farci passare almneo i mobili durante un trasloco)
ho trovato questo: 1-(Chiarimento) PROT. n° P1424/4122 sott. 67Roma, 24 dicembre 2002
OGGETTO: 'Larghezza delle scale di edifici esistenti.'
In relazione a quanto prospettato e richiesto con la nota che si riscontra, necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all’entrata in vigore del decreto stesso. Al riguardo, è parere di questo Ufficio che il legislatore, con il silenzio della norma, abbia voluto ratificare le situazioni di fatto confermandone, così, le caratteristiche in essere.
In armonia con tale posizione interpretativa, questo Ministero, su analoghi quesiti pervenuti nel tempo, ha sempre espresso il proprio parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale, costituendo, tale intervento, diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto. Peraltro, a sostegno di tale impostazione, giova richiamare l’esplicita avvertenza di cui al punto 6.2 dell’art. 6 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989 concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, punto che recita testualmente: “L’installazione dell’ascensore all’interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione insituazione di emergenza”. -Sin qui è quanto oggettivamente deducibile dalla normativa di sicurezza. A ciò, si ritiene tuttavia opportuno soggiungere che, a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell’installazione di un impianto ascensore e quest’ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all’interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un’eccessiva diminuzione degli spazi di transito. Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz’altro essere costituito dal D.Lgs. n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro.
CIAO
Ultima modifica di deby il gio lug 28, 2016 12:13, modificato 2 volte in totale.
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

Ed inoltre riguardo la larghezza della scala, nel tuo caso (edificio tipo'a' con altezza >24m ante dm87)
mi atterrei ai: '1,05m.'
quindi ho trovato questo:
2-(Chiarimento) PROT. n° P1052/4135 sott. 5 Roma, 28 agosto 2002
"Si trasmette il quesito pervenuto tramite il Comando VV.F. di Milano, relativo alla possibilità di installare un ascensore in un edificio civile attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scala.
Al riguardo si ritiene che la larghezza minima della rampa non possa comunque essere inferiore al valori previsti dal punto 2.4 del D.M. 16.05.87 n. 246 (1,05 m per edifici di altezza antincendi fino a 54 m e 1,20 per edifici di altezza superiore).
Per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la larghezza della rampa, se inferiore al valori sopra riportati, non potrà ulteriormente essere ridotta. Casi particolari potranno essere esaminati facendo ricorso alla richiesta di deroga, secondo la procedura previstaall’art. 6 del DPR 12.01.1998 n. 37"

CIAO
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

Questo 'chiarimento' però riguarda gli edifici >12m. successivi al '87, e quindi sogg.al D.M.16/05/1987,n. 246
Se non risolvi mi sa che è meglio girare il quesito direttam.ai VVF.

(Chiarimento) PROT. n° 0008379 Roma, 27 giugno 2014
OGGETTO: "Edifici di civile abitazione – Porte di piano"
Parere della Direzione Regionale
Si trasmette il quesito proposto dal Comando di XXXXX relativo alla larghezza delle porte di adduzione alle scale
in edifici di civile abitazione. Tenuto conto che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 246/87 non fornisce indicazioni sulla larghezza dei corridoi e delle porte che adducono al vano scala e tenuto conto del principio generale di progettazione della larghezza delle uscite di piano e della scala utilizzato in altre regole tecniche, si ritiene, a modifica del parere espresso con la nota prot. 12796 del 12/07/2010, che la larghezza delle porte di adduzione al vano scala di un edificio civile possa essere commisurata all’affollamento del piano.
Nel condividere pertanto il parere espresso dal Comando si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.
Parere del Comando. Con parere prot. n. 15777 del 08.09.2010 codesta Direzione Centrale, concordando in sostanza con l’orientamento della Direzione Regionale XXXXX espresso con nota prot. n. 12796 del 12.07.2010, ha ritenuto che nei fabbricati di civile abitazione soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 16/05/1987, n. 246
le porte di adduzione alla scala debbano avere “una dimensione non inferiore a quella prescritta per la scala”.
Lo stesso parere, peraltro, chiarisce preliminarmente che “le porte di adduzione alla scala in edificio di civile
abitazione non devono compromettere il sistema delle vie di uscita” e che “esse dovranno consentire l’esodo ordinato in caso di emergenza, prendendo in considerazione l’eventuale presenza nell’edificio di persone disabili e appartamenti adibiti a luoghi di lavoro”.
Il chiarimento trae origine da un fabbricato di civile abitazione di tipo “c” in base al citato DM n. 246/1987, dotato di scala a prova di fumo di larghezza m. 1,20, superiore al minimo prescritto di m. 1,05, nel quale le porte di piano hanno larghezza di m. 0,90, a fronte di affollamenti previsti, per i singoli corridoi che adducono alla scala, ampiamente compresi nei valori di riferimento indicanti dal D.M. 10/03/1998.
Vincoli strutturali, connessi al sistema di controventamento del fabbricato, impediscono l’allargamento dei vani
porta di piano, in quanto ne risulterebbe compromessa l’integrità delle armature.
Per completezza, si specifica che il progetto del fabbricato era stato regolarmente approvato nel 2006 e che la
problematica relativa alle porte di piano era stata sollevata in sede di sopralluogo dal funzionario incaricato, con
conseguente diniego al rilascio del CPI. Si intende, tuttavia, a prescindere dallo specifico caso che ha originato l’approfondimento, rappresentare l’opportunità di meglio chiarire e, nel caso, rivedere le posizioni espresse, affinché vi sia coerenza nell’applicazione dei criteri di sicurezza e certezza di interpretazione normativa.
Più precisamente, si ritiene che l’imposizione di una larghezza minima delle porte, correlata alla larghezza della
scala, debba essere riferita alle porte inserite lungo il percorso principale di esodo, ovvero allo sbarco delle scale
all’esterno o su eventuali atrii o corridoi. -Per quanto attiene al percorso che dai singoli corridoi di piano conduce alle scale, in considerazione della forte variabilità del relativo affollamento, pare correttamente applicabile il criterio secondo cui la larghezza dei corridoi stessi e delle porte che immettono sulle scale sia correlata a tale affollamento parziale. Non va sottaciuto, al riguardo, che la citata regola tecnica allegata al DM n. 246/1987, nel fissare la larghezza minima delle scale, nulla prescrive in ordine ai corridoi ed alle porte di piano. Nel richiedere, per quanto espresso, le valutazioni di codesti Uffici, si allega per completezza e prontezza didocumentazione:
* il citato parere ministeriale prot. n. 12581 del 02.09.2010
* la citata nota regionale prot. n. 12796 del 12.07.2010
* la memoria integrativa e riepilogativa in data 30.05.2011, redatta dal tecnico incaricato p.i. XXXXX, con la quale
viene ricostruita la procedura, richiamate le problematiche tecniche ed esposte le controdeduzioni dell’utente. etc..."
CIAO
mulder
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da mulder »

grazie deby!
comunque siamo giunti alla medesima conclusione che questi 0,80 cm derivano direttamente solo dal testo unico (=luoghi di lavoro).
Sicuramene farò invertire il senso di apertura, quella è l'unica cosa certa.

grazie ancora a tutti
deby
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Re: Edificio civile abitazione

Messaggio da deby »

Quindi in caso di emergenza incendio/calamità varie,
farai uscire per forza in-fila-indiana le centinaia di persone di un condominio di 9piani
dall'UNICA via di esodo che da 0,70m ora sia allarga a soli 0,80m?

Occhio che in caso di strage i funzionari/VVF/UPG verranno a prendere proprio te che hai firmato il progetto. e te cosa racconti loro che comunque avresti rispettato la norma prescrittiva (quale?) dei 0,80?
Scusa ma adesso che smonti quel piccolissimo infisso,
ma ALLARGA e di parecchio limitatam. ad el.strutt.vicini, quella unica via di esodo! e così stai più al sicuro!

La mia opinione è che dove le norme sono carenti o blande,
come in qst caso dove regna l'oscurità per colpa di un DM246/87 che NON si applica agli edifici ante '87,
ci vuole da parte di un tecnico/progettista che assevera e firma assumendosi TUTTA la responsabilità legale in caso di incidenti in una att.'soggetta', il giusto buon senso al fine 'preventivo', se non per salvaguardare la vita altrui, ma almeno di parare il proprio di sedere davanti ad un eventuale GIP/GUP!
CIAO :wink:
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