Aggravio di rischio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

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elettosiculo
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Aggravio di rischio

Messaggio da elettosiculo »

In un deposito bombole GPL esistente classificato nella categoria b del DPR 151/2011, si effettua un ampliamento che comporta per aumento di quantità di bombole il passaggio alla Categoria C.
Secondo voi l' aumento quantitativo di materiale in deposito, preclude l' aggravio di rischio? secondo me si,ma c' è altro a cui devo tener conto per questo tipo di valutazione?
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grifo68
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Re: Aggravio di rischio

Messaggio da grifo68 »

elettosiculo ha scritto:preclude l' aggravio di rischio
più che "preclude" "prevede" :wink: ... si certamente, se vedi l'allegato IV al DM 07/08/2012 lettera A punto i è previsto che l'incremento del quantitativo in massa di una sostanza o miscela pericolosa (quale il GPL) prevede un aggravio del rischio, quindi è necessario presentare richiesta di valutazione progetto ai VVF.

nello specifico dei depositi bombole GPL tra l'altro entrare in categoria C significa superare i 1000 kg e quindi rientrare nei depositi di I categoria secondo quanto previsto dalla Circolare 74/1956 (e se si superano i 5000 kg si rientra nell'ambito di applicazione del DM 13/10/1994) e quindi, per esempio, rispetto ad un deposito < 1000 kg (II o III categoria) serve l'idrante quindi anche da questo punto di vista è una modifica sostanziale
Simone_Milano
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Re: Aggravio di rischio

Messaggio da Simone_Milano »

Ciao,
anche secondo me prevede un aggravio di rischio.

Personalmente mi verrebbe in mente anche di verificare cosa prevede la normativa in merito a:

- caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti/separanti (a seguito di aumento del carico di incendio);

- eventuali restrizioni imposte a seguito di aumento del quantitativo stoccato (ad esempio distanze da gruppi di recipienti vuoti non bonificati) che potrebbero rendere necessari degli adeguamenti architettonici, con conseguente impatto economico per il cliente;
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grifo68
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Re: Aggravio di rischio

Messaggio da grifo68 »

Simone_Milano ha scritto:Ciao,
anche secondo me prevede un aggravio di rischio.

Personalmente mi verrebbe in mente anche di verificare cosa prevede la normativa in merito a:

- caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti/separanti (a seguito di aumento del carico di incendio);

- eventuali restrizioni imposte a seguito di aumento del quantitativo stoccato (ad esempio distanze da gruppi di recipienti vuoti non bonificati) che potrebbero rendere necessari degli adeguamenti architettonici, con conseguente impatto economico per il cliente;

in questo caso la normativa specifica prevede che al di sopra dei 1000 kg il locale (o box prefabbricato come avviene in genere per questa tipologia di depositi) debba essere isolato su tutti i lati (mentre invece per depositi fino a 300 kg è possibile che il deposito sia confinante su due lati con altra unità) e che tra bombole piene e vuote debba intercorrere una distanza minima di 6 metri (mentre fino a 1000 kg pieni e vuoti possono essere in vani o box adiacenti)
Terminus
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Re: Aggravio di rischio

Messaggio da Terminus »

Indubbiamente è un aggravio: difatti stai passando di categoria, quindi già il DPR 151/11 ti dice che sei su un altro livello di rischio incendio.
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